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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCETTI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI ROBERTO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: 1. -Cessazione della convivenza.
1.1. I coniugi già da tempo vivono separati e così continueranno a fare, con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno, con impegno del coniuge sig. di effettuare, entro dieci giorni successivi, alla sottoscrizione del presente atto l'immediato Parte_1
trasferimento dall'attuale residenza non coincidente all'abituale dimora, ad altro indirizzo.
2. - Casa coniugale ed impegno al trasferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto sulla stessa.
2.1. La casa coniugale (e relative pertinenze) situata in Modena, Stradello Piradello n. 23 e censita nel NCEU di detto Comune al: Foglio 168, mappali 758/1 - 758/2 - 758/3 - 758/4; mappale 36 graffato con il 37/4
- 35 ed infine mappale 761, appartenente in piena proprietà esclusiva a continuerà ad essere Parte_1
abitata dalla moglie ivi residente.
2.2. Tutti gli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa coniugale sono già stati suddivisi tra i coniugi e quelli attualmente presenti in detta casa coniugale sono tutti da riferirsi in proprietà alla moglie.
2.3. si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo la propria quota di piena ed esclusiva Parte_1
proprietà dell'immobile sopra descritto, quanto al diritto di usufrutto alla moglie e quanto alla nuda proprietà alla figlia. La presente promessa di trasferimento viene fatta a corpo e non a misura, e riflette il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con tutti gli accessori, le accessioni, le dipendenze, le pertinenze, le servitù attive e passive, se esistenti e con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, secondo quanto previsto all'art. 1117 e ss. c.c., nonché come risulta dallo stato dei luoghi e dai titoli di provenienza. Tutte le spese (nessuna esclusa, dunque ivi comprese quelle notarili) relative a detto trasferimento di diritti reali, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2025 a ministero Notaio Dott. saranno ad esclusivo carico del Persona_1
sig. Poiché l'atto notarile di trasferimento dei diritti di cui sopra costituirà un atto pubblico Parte_1
meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione, i coniugi chiedono sin d'ora di poter avvalersi, per lo stesso, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione coniugale, così come previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, successivamente modificata ed integrata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999. La cessione del sopracitato immobile avverrà in esecuzione dei presenti patti di separazione e trova giustificazione in una causa familiare atipica meritevole di tutela, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione. I coniugi dichiarano che il presente atto non costituisce contratto preliminare.
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle (citate) sentenze della Corte Costituzionale n. 176/92 e 154/1999, sin da ora chiedono l'esenzione totale da ogni tributo e/o tassa e/o imposta, risultando il suddetto trasferimento posto in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, finalizzati a regolarizzazioni di carattere familiare e funzionalmente connessi alla separazione stessa.
3. – Contributo di mantenimento
3.1. A far data dal deposito del presente ricorso ed entro 5° giorno di ogni mese successivo, verserà, Parte_1
quale contributo al mantenimento della moglie, la somma di Euro 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
3.2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà, nonché di aver già pianificato ogni altra gestione patrimoniale con soddisfazione e, conseguentemente, dichiarano di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro, in dipendenza e/o a causa dei loro pregressi rapporti economico-
patrimoniali, anche se sino ad ora non fatta valere, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto.
4. - Altre pattuizioni.
4.1. Con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, ed alle conseguenti azioni giudiziali.
4.2. si impegna a cedere gratuitamente alla moglie la propria quota di affisso per l'allevamento dei Parte_1
cani, la quale tuttavia si farà carico di espletare tutte le relative pratiche di trasferimento della stessa.
4.3. I coniugi dichiarano di aver altresì suddiviso i risparmi comuni, ritenendo equamente suddivisi gli stessi mediante attribuzione in proprietà esclusiva di quanto presente nei conti correnti e/o depositi titoli rispettivamente intestati all'uno e all'altro, dichiarando di nulla più avere a che pretendere a tale ragione e titolo.
4.4. Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente atto sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
4.5. Entrambe si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
5. – Spese processuali
5.1. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
11/07/1953 e ata a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 28/10/1961 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di REGGIO NELL'EMILIA (RE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1989, atto n.294, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3096/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCETTI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI ROBERTO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: 1. -Cessazione della convivenza.
1.1. I coniugi già da tempo vivono separati e così continueranno a fare, con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno, con impegno del coniuge sig. di effettuare, entro dieci giorni successivi, alla sottoscrizione del presente atto l'immediato Parte_1
trasferimento dall'attuale residenza non coincidente all'abituale dimora, ad altro indirizzo.
2. - Casa coniugale ed impegno al trasferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto sulla stessa.
2.1. La casa coniugale (e relative pertinenze) situata in Modena, Stradello Piradello n. 23 e censita nel NCEU di detto Comune al: Foglio 168, mappali 758/1 - 758/2 - 758/3 - 758/4; mappale 36 graffato con il 37/4
- 35 ed infine mappale 761, appartenente in piena proprietà esclusiva a continuerà ad essere Parte_1
abitata dalla moglie ivi residente.
2.2. Tutti gli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa coniugale sono già stati suddivisi tra i coniugi e quelli attualmente presenti in detta casa coniugale sono tutti da riferirsi in proprietà alla moglie.
2.3. si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo la propria quota di piena ed esclusiva Parte_1
proprietà dell'immobile sopra descritto, quanto al diritto di usufrutto alla moglie e quanto alla nuda proprietà alla figlia. La presente promessa di trasferimento viene fatta a corpo e non a misura, e riflette il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con tutti gli accessori, le accessioni, le dipendenze, le pertinenze, le servitù attive e passive, se esistenti e con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, secondo quanto previsto all'art. 1117 e ss. c.c., nonché come risulta dallo stato dei luoghi e dai titoli di provenienza. Tutte le spese (nessuna esclusa, dunque ivi comprese quelle notarili) relative a detto trasferimento di diritti reali, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2025 a ministero Notaio Dott. saranno ad esclusivo carico del Persona_1
sig. Poiché l'atto notarile di trasferimento dei diritti di cui sopra costituirà un atto pubblico Parte_1
meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione, i coniugi chiedono sin d'ora di poter avvalersi, per lo stesso, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione coniugale, così come previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, successivamente modificata ed integrata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999. La cessione del sopracitato immobile avverrà in esecuzione dei presenti patti di separazione e trova giustificazione in una causa familiare atipica meritevole di tutela, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione. I coniugi dichiarano che il presente atto non costituisce contratto preliminare.
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle (citate) sentenze della Corte Costituzionale n. 176/92 e 154/1999, sin da ora chiedono l'esenzione totale da ogni tributo e/o tassa e/o imposta, risultando il suddetto trasferimento posto in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, finalizzati a regolarizzazioni di carattere familiare e funzionalmente connessi alla separazione stessa.
3. – Contributo di mantenimento
3.1. A far data dal deposito del presente ricorso ed entro 5° giorno di ogni mese successivo, verserà, Parte_1
quale contributo al mantenimento della moglie, la somma di Euro 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
3.2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà, nonché di aver già pianificato ogni altra gestione patrimoniale con soddisfazione e, conseguentemente, dichiarano di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro, in dipendenza e/o a causa dei loro pregressi rapporti economico-
patrimoniali, anche se sino ad ora non fatta valere, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto.
4. - Altre pattuizioni.
4.1. Con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, ed alle conseguenti azioni giudiziali.
4.2. si impegna a cedere gratuitamente alla moglie la propria quota di affisso per l'allevamento dei Parte_1
cani, la quale tuttavia si farà carico di espletare tutte le relative pratiche di trasferimento della stessa.
4.3. I coniugi dichiarano di aver altresì suddiviso i risparmi comuni, ritenendo equamente suddivisi gli stessi mediante attribuzione in proprietà esclusiva di quanto presente nei conti correnti e/o depositi titoli rispettivamente intestati all'uno e all'altro, dichiarando di nulla più avere a che pretendere a tale ragione e titolo.
4.4. Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente atto sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
4.5. Entrambe si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
5. – Spese processuali
5.1. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
11/07/1953 e ata a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 28/10/1961 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di REGGIO NELL'EMILIA (RE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1989, atto n.294, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale