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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVIGO PIERCAMILLO, Presidente
LA ID, TO
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4011/2017 depositato il 18/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino, 26
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IRES-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IRAP 2012 - sul ricorso n. 4364/2017 depositato il 29/08/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv.ferrario - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 477946 IRES 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'AG. Entrate Monza e Brianza eccepisce che parte ricorrente non ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 236, L.197/22 per la quale fu concessa la sospensione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 4011/2017 Ricorrente_1 SRL in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si oppone a cartella n. 06820170038053803000 avente valore 2.149.743,09 relativa all'anno d'imposta 2012.
Con analogo ricorso, di cui al n. RGR 4364/2017, si era proposta altra opposizione avverso le medesime sorte di cui al ricorso RGR 4011/2017.
Pertanto, stante la connessione esistente, si è disposta la riunione dei due atti di opposizione.
Eccepisce:
1 – In via preliminare – nullità della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.
2 – Illegittimità della cartella di pagamento per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni.
3 - In via principale – Illegittimità delle iscrizioni a ruolo quanto riguarda gli interessi. Violazione dell'art. 20
D.P.R. 602/73. 6
4 – Illegittimità Costituzionale dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2016 per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113
Cost.
In seguito, ha richiesto vari rinvii e sospensioni, avendo peraltro presentato istanza di rottamazione, alla quale, sostiene, l'Agenzia non abbia mai dato risposta.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate Monza Brianza, rappresentando che, per quanto riguarda l'unica eccezione che investe l'Agenzia delle Entrate e cioè l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo relativa alle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento, che c'era stato atto di adesione regolarmente sottoscritto in data 30 maggio 2016, in base al quale regolarmente veniva ridefinito l'importo delle imposte, interessi e sanzioni in complessivi euro 1.668.119,34. Inoltre Controparte aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione delle suddette somme. Tuttavia, la stessa provvedeva al regolare pagamento solo della prima rata, pari complessivamente ad euro 69.820,17, con scadenza il 20/06/2016; tutte le altre rate, invece, non risultano ottemperate. Di qui il ruolo per il recupero.
In data 8 maggio 2025, in vista della prima udienza, parte ricorrente presentava una nota, con la quale espone:
- che la società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di rottamazione quater relativa alla cartella di pagamento n. 06820170038053803000 ai sensi dell'art.
3-bis del DL n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ricevuta protocollo W-2025040409060724 data 4 aprile 2025
- che si è in attesa del provvedimento di liquidazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- che la parte del presente processo ha presentato istanza di definizione agevolata alla Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
- che è stata fissata udienza di trattazione della controversia;
- che pertanto il giudizio deve essere sospeso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità formale dei ricorsi qui riuniti, che risultano essere tempestivi, rispetto alla notifica degli atti, regolarmente proposti previa instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione degli atti impugnati, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato in via preliminare che, in considerazione dei fatti così come risultanti dagli atti, non può essere concessa la richiesta sospensione, poiché l'iscrizione a ruolo relativa alle sanzioni, irrogate a seguito di avviso di accertamento, era già stata oggetto di atto di adesione regolarmente sottoscritto dal rappresentante della ricorrente in data 30 maggio 2016, previa ridefinizione di imposte, interessi e sanzioni, nonché successivo versamento della sola prima rata della concessa rateazione.
A seguito di ciò, non risulta esserci null'altro da definire, se non procedere al pedissequo versamento degli importi ormai accettati e pertanto cristallizzati.
Va poi osservato, nel merito dell'opposizione, che la pretesa nullità della notifica relativa all'atto opposto, per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, non può trovare accoglimento.
La notifica citata, infatti, indipendentemente da qualsiasi eventuale vizio formale, che in verità non appare sussistere nella specie, ha sicuramente condotto la società alla puntuale conoscenza dell'atto opposto, formalizzando il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. comma 3, avendo potuto, infatti, la parte contribuente esporre compiutamente le proprie difese in questa sede contenziosa, attraverso la proposizione dei ricorsi qui in disamina.
Per quanto attiene il secondo motivo di opposizione, va osservato che le sanzioni applicate appaiono in tutto legittime e correttamente determinate, poiché il comportamento della ricorrente, che, a seguito di apposita trattativa nell'ambito del procedimento di adesione, accettava il credito e successivamente pagava unicamente la prima rata omettendo il versamento delle successive, non lascia spazio a dubbi di sorta, circa la sanzionabilità. Ovvero, non si ravvisano motivi di accesso alla pretesa erroneità nell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dagli artt. 5 e 6 D. Lgs. 471/97, così come vigenti ratione temporis.
Quanto al quarto motivo, afferente la presunta erroneità di calcolo degli interessi, va rilevato che essi risultano correttamente computati, secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 602/73 in vigore, che infatti dispone:
<<… si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.…>>
Infine, la Corte, esaminata la fattispecie in trattazione nel suo complesso, non ritiene vi siano gli estremi per la remissione della questione di legittimità, sollevata in ricorso, al Giudice delle leggi, in relazione all'art. 6 del D.Lgs. 193/2016 per presunta violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Costituzione, poiché trattandosi, come detto in precedenza, di debenza ormai cristallizzata a seguito di accettazione per adesione, non v'è spazio per la definizione agevolata, secondo un principio logico-giuridico acclarato.
In virtù di tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato, i ricorsi riuniti vanno dunque respinti.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 15.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in
€ 15.000,00 per ogni parte resistente oltre oneri se dovuti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVIGO PIERCAMILLO, Presidente
LA ID, TO
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4011/2017 depositato il 18/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino, 26
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IRES-ALIQUOTE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170038053803000 IRAP 2012 - sul ricorso n. 4364/2017 depositato il 29/08/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv.ferrario - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 477946 IRES 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'AG. Entrate Monza e Brianza eccepisce che parte ricorrente non ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 236, L.197/22 per la quale fu concessa la sospensione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 4011/2017 Ricorrente_1 SRL in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si oppone a cartella n. 06820170038053803000 avente valore 2.149.743,09 relativa all'anno d'imposta 2012.
Con analogo ricorso, di cui al n. RGR 4364/2017, si era proposta altra opposizione avverso le medesime sorte di cui al ricorso RGR 4011/2017.
Pertanto, stante la connessione esistente, si è disposta la riunione dei due atti di opposizione.
Eccepisce:
1 – In via preliminare – nullità della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.
2 – Illegittimità della cartella di pagamento per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni.
3 - In via principale – Illegittimità delle iscrizioni a ruolo quanto riguarda gli interessi. Violazione dell'art. 20
D.P.R. 602/73. 6
4 – Illegittimità Costituzionale dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2016 per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113
Cost.
In seguito, ha richiesto vari rinvii e sospensioni, avendo peraltro presentato istanza di rottamazione, alla quale, sostiene, l'Agenzia non abbia mai dato risposta.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate Monza Brianza, rappresentando che, per quanto riguarda l'unica eccezione che investe l'Agenzia delle Entrate e cioè l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo relativa alle sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento, che c'era stato atto di adesione regolarmente sottoscritto in data 30 maggio 2016, in base al quale regolarmente veniva ridefinito l'importo delle imposte, interessi e sanzioni in complessivi euro 1.668.119,34. Inoltre Controparte aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione delle suddette somme. Tuttavia, la stessa provvedeva al regolare pagamento solo della prima rata, pari complessivamente ad euro 69.820,17, con scadenza il 20/06/2016; tutte le altre rate, invece, non risultano ottemperate. Di qui il ruolo per il recupero.
In data 8 maggio 2025, in vista della prima udienza, parte ricorrente presentava una nota, con la quale espone:
- che la società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di rottamazione quater relativa alla cartella di pagamento n. 06820170038053803000 ai sensi dell'art.
3-bis del DL n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ricevuta protocollo W-2025040409060724 data 4 aprile 2025
- che si è in attesa del provvedimento di liquidazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- che la parte del presente processo ha presentato istanza di definizione agevolata alla Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
- che è stata fissata udienza di trattazione della controversia;
- che pertanto il giudizio deve essere sospeso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità formale dei ricorsi qui riuniti, che risultano essere tempestivi, rispetto alla notifica degli atti, regolarmente proposti previa instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione degli atti impugnati, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato in via preliminare che, in considerazione dei fatti così come risultanti dagli atti, non può essere concessa la richiesta sospensione, poiché l'iscrizione a ruolo relativa alle sanzioni, irrogate a seguito di avviso di accertamento, era già stata oggetto di atto di adesione regolarmente sottoscritto dal rappresentante della ricorrente in data 30 maggio 2016, previa ridefinizione di imposte, interessi e sanzioni, nonché successivo versamento della sola prima rata della concessa rateazione.
A seguito di ciò, non risulta esserci null'altro da definire, se non procedere al pedissequo versamento degli importi ormai accettati e pertanto cristallizzati.
Va poi osservato, nel merito dell'opposizione, che la pretesa nullità della notifica relativa all'atto opposto, per violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, non può trovare accoglimento.
La notifica citata, infatti, indipendentemente da qualsiasi eventuale vizio formale, che in verità non appare sussistere nella specie, ha sicuramente condotto la società alla puntuale conoscenza dell'atto opposto, formalizzando il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. comma 3, avendo potuto, infatti, la parte contribuente esporre compiutamente le proprie difese in questa sede contenziosa, attraverso la proposizione dei ricorsi qui in disamina.
Per quanto attiene il secondo motivo di opposizione, va osservato che le sanzioni applicate appaiono in tutto legittime e correttamente determinate, poiché il comportamento della ricorrente, che, a seguito di apposita trattativa nell'ambito del procedimento di adesione, accettava il credito e successivamente pagava unicamente la prima rata omettendo il versamento delle successive, non lascia spazio a dubbi di sorta, circa la sanzionabilità. Ovvero, non si ravvisano motivi di accesso alla pretesa erroneità nell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dagli artt. 5 e 6 D. Lgs. 471/97, così come vigenti ratione temporis.
Quanto al quarto motivo, afferente la presunta erroneità di calcolo degli interessi, va rilevato che essi risultano correttamente computati, secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 602/73 in vigore, che infatti dispone:
<<… si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.…>>
Infine, la Corte, esaminata la fattispecie in trattazione nel suo complesso, non ritiene vi siano gli estremi per la remissione della questione di legittimità, sollevata in ricorso, al Giudice delle leggi, in relazione all'art. 6 del D.Lgs. 193/2016 per presunta violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Costituzione, poiché trattandosi, come detto in precedenza, di debenza ormai cristallizzata a seguito di accettazione per adesione, non v'è spazio per la definizione agevolata, secondo un principio logico-giuridico acclarato.
In virtù di tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato, i ricorsi riuniti vanno dunque respinti.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 15.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in
€ 15.000,00 per ogni parte resistente oltre oneri se dovuti