Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 364
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La notifica, indipendentemente da eventuali vizi formali, ha raggiunto lo scopo di portare l'atto alla conoscenza della società, consentendole di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per determinazione sanzioni

    Le sanzioni sono legittime e correttamente determinate, dato che la società ha accettato il credito tramite atto di adesione e ha pagato solo la prima rata di un piano di rateizzazione, omettendo le successive.

  • Rigettato
    Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per interessi

    Gli interessi sono stati correttamente computati secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 602/73.

  • Rigettato
    Illegittimità Costituzionale dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2016

    Non sussistono gli estremi per la remissione della questione di legittimità costituzionale, poiché la debenza era ormai cristallizzata a seguito di accettazione per adesione, escludendo la possibilità di definizione agevolata.

  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La notifica, indipendentemente da eventuali vizi formali, ha raggiunto lo scopo di portare l'atto alla conoscenza della società, consentendole di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per determinazione sanzioni

    Le sanzioni sono legittime e correttamente determinate, dato che la società ha accettato il credito tramite atto di adesione e ha pagato solo la prima rata di un piano di rateizzazione, omettendo le successive.

  • Rigettato
    Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per interessi

    Gli interessi sono stati correttamente computati secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 602/73.

  • Rigettato
    Illegittimità Costituzionale dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2016

    Non sussistono gli estremi per la remissione della questione di legittimità costituzionale, poiché la debenza era ormai cristallizzata a seguito di accettazione per adesione, escludendo la possibilità di definizione agevolata.

  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La notifica, indipendentemente da eventuali vizi formali, ha raggiunto lo scopo di portare l'atto alla conoscenza della società, consentendole di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per determinazione sanzioni

    Le sanzioni sono legittime e correttamente determinate, dato che la società ha accettato il credito tramite atto di adesione e ha pagato solo la prima rata di un piano di rateizzazione, omettendo le successive.

  • Rigettato
    Illegittimità delle iscrizioni a ruolo per interessi

    Gli interessi sono stati correttamente computati secondo quanto previsto dall'art. 20 DPR 602/73.

  • Rigettato
    Illegittimità Costituzionale dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2016

    Non sussistono gli estremi per la remissione della questione di legittimità costituzionale, poiché la debenza era ormai cristallizzata a seguito di accettazione per adesione, escludendo la possibilità di definizione agevolata.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio per definizione agevolata

    La richiesta di sospensione non può essere concessa poiché la debenza era già stata definita con atto di adesione e rateizzazione, di cui solo la prima rata era stata pagata. Non vi era più nulla da definire agevolatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 364
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo