Articolo 1 della Legge 13 novembre 1980, n. 758
Versione
3 dicembre 1980
Art. 1. Articolo unico

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalita' previste dall' articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656 , anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

Entrata in vigore il 3 dicembre 1980