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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 1182/2024
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1182/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 22.12.24 e posta in decisione all'udienza del
5.11.25
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(art. 615, comma 1 D'DD (BG) Via G. Marconi, 15-b( C.F. ) e C.F._1
c.p.c.)
nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Milano, via Orbetello, 8 (C.F. ), rappresentati e C.F._2
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro CI,
ZI CI e RA RC del Foro di Avezzano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano (AQ), Via G. Marconi n.
79/D, giusta procura in calce all'atto d'appello; APPELLANTI
c o n t r o
quale società a responsabilità limitata con Controparte_1
socio unico, costituita ai sensi della l. 30.04.1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3 C.F. e Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma e per essa - quale mandataria, giusta P.IVA_1
procura del 01/10/2021 per atto Notaio di Roma, rep. Persona_1
n. 16694 e racc. n. 8136 – con sede legale Controparte_2
in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo nella P.IVA_2
persona del rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli
Avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini, del Foro di Ravenna, le quali la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, emessa e pubblicata in data 10.5.2024 e non notificata 1123/2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
-In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
concorrendo i gravi motivi ex art. 591-ter cpc, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo
n.1123/2024 meglio descritta in epigrafe;
Nel merito: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della ripetuta sentenza n. 1123/2024,
accogliere le seguenti conclusioni: Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria istanza,-in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente CP_1
, quale cessionaria del credito e la conseguente inefficacia della
[...]
cessione per le ragioni esposte in narrativa;
-Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità del diritto della convenuta società e, Controparte_1
per essa, la mandataria , a procedere ad esecuzione Parte_3
forzata per carenza di legittimazione attiva, per le ragioni esposte in narrativa;
-in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle notificazioni degli atti di precetto e pignoramento descritti in narrativa e,
per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto e/o l'atto di pignoramento e i successi atti esecutivi eventualmente posti in essere, comunque,
improcedibile ed improseguibile l'esecuzione forzata n. 80/2022 RGE
avviata ed in corso dinanzi al tribunale di Bergamo, per difetto di ius postulandi del soggetto procedente in executivis, per le ragioni esposte in narrativa;
-ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria azionata dalle convenute per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità del credito intimato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ulteriore subordine, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare l'esatto ammontare del credito vantato dall'opposta a mezzo di idonea consulenza contabile e, CP_1
all'esito, dichiarare l'esatto importo della pretesa creditoria per la quale il soggetto procedente era legittimato in executivis;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società procedente in executivis e i profili di abuso del diritto insiti nella condotta posta in essere, con specifico riguardo all'ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta, in quanto priva di titolo idoneo essendo stata acquisita a fronte di un mutuo invalido per mancanza di causa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, da determinarsi in misura non inferiore all'importo della suddetta iscrizione, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
-condannare al risarcimento del danno per responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96 commi 2^ e 3^ c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario perché
tardivo;
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a er tutte le azioni restitutorie e/o risarcitorie che Controparte_1
dovessero essere ex adverso formulate; NEL MERITO:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto l'appello proposto dai Sig.ri e e, per l'effetto, rigettare lo Parte_1 Parte_2
stesso e confermare la sentenza impugnata;
- In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, emessa e pubblicata in data 10.5.2024 e non notificata n.
1123/2024, il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e , avverso la Parte_1 Parte_2
notifica, rispettivamente, al primo in data 1/12/2021 nella qualità di debitore principale e al secondo in data 28/12/2021 nella qualità di terzo datore di ipoteca ex artt. 602 e ss c.p.c., di atto di precetto per l'importo di
€ 63.734,10, oltre interessi di mora dal 17/3/2021 al saldo, spese e accessori.
Con atto notificato il 22.12.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la riforma integrale della stessa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva domandando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_1
dichiararsi l'appello inammissibile perché tardivo, in via preliminare di merito dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito l'integrale reiezione dell'appello avversario con vittoria di spese.
All'udienza svoltasi in modalità cartolare del 28.5.25 vista la mancata comparsa dell'appellante era fissata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nuova udienza al 18/6/2025, poi rinviata al 5.11.25. A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e va dichiarato Parte_1 Parte_2
inammissibile in quanto tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 10 maggio 2024 e non
è stata notificata, pertanto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'appello doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa, e cioè entro il giorno 11 novembre 2024, non potendo tenersi conto, nel caso di specie, del termine di sospensione feriale.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. “rientra tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di
impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo
feriale, ai sensi dell'artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento
giudiziario” (cfr. Cass. 04.01.2017 n. 95, e analogamente ex multis Cass.
Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01 e più recentemente Sez. 3,
Ordinanza n. 28534 del 2025).
Non può, infatti, condividersi la difesa dell'appellante, sollevata in citazione e ribadita con la memoria conclusiva depositata il 4.11.25, per cui il primo atto di citazione notificato in data 13/12/2024, per via dell'assenza di vocatio in ius e di indicazione dell'udienza di comparizione, sarebbe stato affetto da nullità e non da inesistenza: anche se quella notifica fosse stata perfettamente valida sarebbe stata comunque tardiva, poiché il termine scadeva in data 11 novembre 2024.
Pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato il 22.12.2024 (o al più
presto, in tesi dell'appellante, il 13.12.2024), ben oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza e in assenza di istanza di rimessione in termini da parte dell'appellante, da proporre prima della scadenza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
L'appello notificato oltre il termine deve, infatti, intendersi come
“tamquam non esset”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado,
non tempestivamente impugnata, è passata in giudicato e non può,
pertanto, essere in alcun modo oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Le spese del grado seguono la soccombenza non sussistendo soccombenza reciproca né configurando l'inammissibilità dell'appello grave ed eccezionale motivo per la compensazione, anche parziale, delle spese cfr.
Cass.
6.6.2024 n. 15847: “La pronuncia di inammissibilità dell'appello
configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa
integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018”) e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi del DM 147/22 (scaglione valore indeterminato – complessità bassa). P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10.5.2024 n.
[...]
1123/2024, non notificata;
- condanna e a rifondere all'appellata le Parte_1 Parte_2
spese del presente grado, che liquida in euro 1.029,00 per la fase di studio,
euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1735,00 per la fase decisoria,
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Poichè l'appello è stato proposto successivamente all' 11 novembre 2024,
ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto,
ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia il 26.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 1182/2024
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1182/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 22.12.24 e posta in decisione all'udienza del
5.11.25
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(art. 615, comma 1 D'DD (BG) Via G. Marconi, 15-b( C.F. ) e C.F._1
c.p.c.)
nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Milano, via Orbetello, 8 (C.F. ), rappresentati e C.F._2
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro CI,
ZI CI e RA RC del Foro di Avezzano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano (AQ), Via G. Marconi n.
79/D, giusta procura in calce all'atto d'appello; APPELLANTI
c o n t r o
quale società a responsabilità limitata con Controparte_1
socio unico, costituita ai sensi della l. 30.04.1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3 C.F. e Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma e per essa - quale mandataria, giusta P.IVA_1
procura del 01/10/2021 per atto Notaio di Roma, rep. Persona_1
n. 16694 e racc. n. 8136 – con sede legale Controparte_2
in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo nella P.IVA_2
persona del rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli
Avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini, del Foro di Ravenna, le quali la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, emessa e pubblicata in data 10.5.2024 e non notificata 1123/2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
-In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
concorrendo i gravi motivi ex art. 591-ter cpc, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo
n.1123/2024 meglio descritta in epigrafe;
Nel merito: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della ripetuta sentenza n. 1123/2024,
accogliere le seguenti conclusioni: Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria istanza,-in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente CP_1
, quale cessionaria del credito e la conseguente inefficacia della
[...]
cessione per le ragioni esposte in narrativa;
-Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità del diritto della convenuta società e, Controparte_1
per essa, la mandataria , a procedere ad esecuzione Parte_3
forzata per carenza di legittimazione attiva, per le ragioni esposte in narrativa;
-in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle notificazioni degli atti di precetto e pignoramento descritti in narrativa e,
per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto e/o l'atto di pignoramento e i successi atti esecutivi eventualmente posti in essere, comunque,
improcedibile ed improseguibile l'esecuzione forzata n. 80/2022 RGE
avviata ed in corso dinanzi al tribunale di Bergamo, per difetto di ius postulandi del soggetto procedente in executivis, per le ragioni esposte in narrativa;
-ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria azionata dalle convenute per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità del credito intimato, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ulteriore subordine, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare l'esatto ammontare del credito vantato dall'opposta a mezzo di idonea consulenza contabile e, CP_1
all'esito, dichiarare l'esatto importo della pretesa creditoria per la quale il soggetto procedente era legittimato in executivis;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della società procedente in executivis e i profili di abuso del diritto insiti nella condotta posta in essere, con specifico riguardo all'ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta, in quanto priva di titolo idoneo essendo stata acquisita a fronte di un mutuo invalido per mancanza di causa e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, da determinarsi in misura non inferiore all'importo della suddetta iscrizione, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
-condannare al risarcimento del danno per responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96 commi 2^ e 3^ c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario perché
tardivo;
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a er tutte le azioni restitutorie e/o risarcitorie che Controparte_1
dovessero essere ex adverso formulate; NEL MERITO:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto l'appello proposto dai Sig.ri e e, per l'effetto, rigettare lo Parte_1 Parte_2
stesso e confermare la sentenza impugnata;
- In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, emessa e pubblicata in data 10.5.2024 e non notificata n.
1123/2024, il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e , avverso la Parte_1 Parte_2
notifica, rispettivamente, al primo in data 1/12/2021 nella qualità di debitore principale e al secondo in data 28/12/2021 nella qualità di terzo datore di ipoteca ex artt. 602 e ss c.p.c., di atto di precetto per l'importo di
€ 63.734,10, oltre interessi di mora dal 17/3/2021 al saldo, spese e accessori.
Con atto notificato il 22.12.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la riforma integrale della stessa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva domandando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_1
dichiararsi l'appello inammissibile perché tardivo, in via preliminare di merito dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito l'integrale reiezione dell'appello avversario con vittoria di spese.
All'udienza svoltasi in modalità cartolare del 28.5.25 vista la mancata comparsa dell'appellante era fissata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nuova udienza al 18/6/2025, poi rinviata al 5.11.25. A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e va dichiarato Parte_1 Parte_2
inammissibile in quanto tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 10 maggio 2024 e non
è stata notificata, pertanto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'appello doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa, e cioè entro il giorno 11 novembre 2024, non potendo tenersi conto, nel caso di specie, del termine di sospensione feriale.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. “rientra tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di
impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo
feriale, ai sensi dell'artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento
giudiziario” (cfr. Cass. 04.01.2017 n. 95, e analogamente ex multis Cass.
Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01 e più recentemente Sez. 3,
Ordinanza n. 28534 del 2025).
Non può, infatti, condividersi la difesa dell'appellante, sollevata in citazione e ribadita con la memoria conclusiva depositata il 4.11.25, per cui il primo atto di citazione notificato in data 13/12/2024, per via dell'assenza di vocatio in ius e di indicazione dell'udienza di comparizione, sarebbe stato affetto da nullità e non da inesistenza: anche se quella notifica fosse stata perfettamente valida sarebbe stata comunque tardiva, poiché il termine scadeva in data 11 novembre 2024.
Pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato il 22.12.2024 (o al più
presto, in tesi dell'appellante, il 13.12.2024), ben oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza e in assenza di istanza di rimessione in termini da parte dell'appellante, da proporre prima della scadenza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
L'appello notificato oltre il termine deve, infatti, intendersi come
“tamquam non esset”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado,
non tempestivamente impugnata, è passata in giudicato e non può,
pertanto, essere in alcun modo oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Le spese del grado seguono la soccombenza non sussistendo soccombenza reciproca né configurando l'inammissibilità dell'appello grave ed eccezionale motivo per la compensazione, anche parziale, delle spese cfr.
Cass.
6.6.2024 n. 15847: “La pronuncia di inammissibilità dell'appello
configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa
integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018”) e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi del DM 147/22 (scaglione valore indeterminato – complessità bassa). P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10.5.2024 n.
[...]
1123/2024, non notificata;
- condanna e a rifondere all'appellata le Parte_1 Parte_2
spese del presente grado, che liquida in euro 1.029,00 per la fase di studio,
euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1735,00 per la fase decisoria,
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Poichè l'appello è stato proposto successivamente all' 11 novembre 2024,
ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto,
ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia il 26.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli