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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3580/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3580/2024, promossa:
da pagina 1 di 5 , codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LZ (BZ), con l'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro codice fiscale , nato il [...] a CP_1 C.F._2
LZ (BZ), con l'avv. GHIZZI SERENA, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LZ,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13/12/2024, la parte ricorrente, sig.ra Parte_1
ha adito il Tribunale di LZ chiedendo la separazione;
si è costituita la parte
[...]
resistente, sig. CP_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 5 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. All'udienza del 17/07/2025 sono stati sentiti i due figli minorenni nato il [...] a [...] Persona_1
(BZ), e , nata il [...] a [...]. Persona_2
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e pagina 3 di 5 nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“
1. I comuni figli nato il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...] a [...], sono affidati congiuntamente ad entrambi i
[...]
genitori, con collocamento prevalente presso la madre (casa IPES), presso la quale
avranno anche la loro residenza anagrafica.
2. L'abitazione familiare IPES, situata a Laives, Via Claudia de Medici, Pineta 16,
interno 3, viene assegnata in uso esclusivo alla madre affinché vi abiti con i due figli
minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi.
3. Per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore dei due figli
minorenni si conviene che il padre trascorra con i figli quanto meno i fine settimana a
settimane alterne, dal venerdì ore 18.00 alla sera della domenica, e comunque ampi
periodi compatibili con le sue disponibilità alloggiative e di lavoro, previo accordo con
la madre e con i figli.
pagina 4 di 5
4. Il padre ha l'obbligo di versare a partire dal 13/12/2024 (data di introduzione della
domanda) alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, fino
al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi, l'importo di euro
300,00 mensile per ciascuno (in totale euro 600,00 mensili); tali importi sono soggetti
ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il
Comune di LZ (da apportarsi la prima volta nel dicembre 2025 con base dicembre
2024) e devono essere versati dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima.
5. Le spese straordinarie sono sopportate dal padre per il 65% e per il 35% dalla
madre; in materia si rinvia a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa attualmente in
vigore presso il Tribunale di LZ.
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico) spettanti per i due figli comuni
potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali riguardanti
le spese straordinarie sono effettuate dai due genitori secondo i rispettivi importi pagati.
7. Spese di lite compensate”
Così deciso in LZ (BZ), in Camera di consiglio il 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3580/2024
Il Tribunale di LZ, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3580/2024, promossa:
da pagina 1 di 5 , codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LZ (BZ), con l'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro codice fiscale , nato il [...] a CP_1 C.F._2
LZ (BZ), con l'avv. GHIZZI SERENA, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LZ,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13/12/2024, la parte ricorrente, sig.ra Parte_1
ha adito il Tribunale di LZ chiedendo la separazione;
si è costituita la parte
[...]
resistente, sig. CP_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 5 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. All'udienza del 17/07/2025 sono stati sentiti i due figli minorenni nato il [...] a [...] Persona_1
(BZ), e , nata il [...] a [...]. Persona_2
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e pagina 3 di 5 nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“
1. I comuni figli nato il [...] a [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...] a [...], sono affidati congiuntamente ad entrambi i
[...]
genitori, con collocamento prevalente presso la madre (casa IPES), presso la quale
avranno anche la loro residenza anagrafica.
2. L'abitazione familiare IPES, situata a Laives, Via Claudia de Medici, Pineta 16,
interno 3, viene assegnata in uso esclusivo alla madre affinché vi abiti con i due figli
minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi.
3. Per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore dei due figli
minorenni si conviene che il padre trascorra con i figli quanto meno i fine settimana a
settimane alterne, dal venerdì ore 18.00 alla sera della domenica, e comunque ampi
periodi compatibili con le sue disponibilità alloggiative e di lavoro, previo accordo con
la madre e con i figli.
pagina 4 di 5
4. Il padre ha l'obbligo di versare a partire dal 13/12/2024 (data di introduzione della
domanda) alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, fino
al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi, l'importo di euro
300,00 mensile per ciascuno (in totale euro 600,00 mensili); tali importi sono soggetti
ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il
Comune di LZ (da apportarsi la prima volta nel dicembre 2025 con base dicembre
2024) e devono essere versati dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima.
5. Le spese straordinarie sono sopportate dal padre per il 65% e per il 35% dalla
madre; in materia si rinvia a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa attualmente in
vigore presso il Tribunale di LZ.
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico) spettanti per i due figli comuni
potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali riguardanti
le spese straordinarie sono effettuate dai due genitori secondo i rispettivi importi pagati.
7. Spese di lite compensate”
Così deciso in LZ (BZ), in Camera di consiglio il 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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