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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2780 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avvocato Francesco Mei, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 1° agosto 2024, a
[...] rogito Notaio di Roma, dagli avvocati Luca Giuseppe Caputo e Persona_1
Marco Moretti, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 687/2023 pronunciata dal Tribunale di
Frosinone, sezione lavoro e pubblicata il 26.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Frosinone, pur dando atto che ella era affetta da «esiti di nucleo- Pag. 1 a 5
lisi percutanea (01/2016) e di successiva laminectomia L4 e di erniectomia L4-L5
(04/2016) per voluminosa ernia discale L4-L5 consistenti in sindrome algodisfunzionale del rachide lombo-sacrale con attuali segni strumentali di protrusioni discali L3-L4 e L5-
S1 ad attuale lieve-moderato impegno funzionale, in soggetto con documentata patologia disco-artrosica ed erniaria del rachide cervicale (anamnesi positiva per intervento chirurgico l'11/2021 per ernia discale cervicale)» e che aveva lavorato per un brevissimo lasso temporale come operaia in un tabacchificio e successivamente
«come impiegata alle dipendenze di un patronato, svolgendo attività al videoterminale comportante posture fisse (e, verosimilmente, talora incongrue», ritenendo insussistente, in dichiarata adesione alla valutazione espressa dal CTU officiato in primo grado, il rapporto eziologico tra le sopra enunciate patologie e l'attività lavorativa svolta, ha respinto il ricorso proposto dall'assicurata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetta la Sig.ra è di origine professionale Parte_1 con conseguente riconoscimento di un danno biologico in misura non inferiore al 14%
o in subordine compreso tra il 6% ed il 13%; condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t. all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa».
L'appellante lamenta l'erroneità ed incompletezza della CTU (e quindi della sentenza che l'ha recepita), asserendo che la valutazione di inesistenza del rapporto causale tra patologie e attività lavorativa (con particolare riferimento alle posture scorrette) era contraddetta dal d.lgs. 81/2015, dalle Linee Guida dell' stesso e da CP_1 numerosi studi scientifici. Chiede pertanto la riforma della sentenza gravata, previo rinnovo della CTU, nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso.
L' resiste all'appello, del quale chiede la reiezione argomentando sulla sua CP_1 infondatezza.
Instaurato il contraddittorio in appello, acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta nuova ctu ed espletato l'incombente istruttorio, all'udienza del 11.9.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello, che sostiene l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha escluso la genesi professionale delle patologie dalle quali è affetta l'appellante, rivolge alla CTU svolta in primo grado (e per conseguenza alla sentenza
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che l'ha recepita) contestazioni di natura squisitamente medico legale, tali che il loro esame ha reso necessario disporre nuova consulenza in appello.
Il vaglio di fondatezza o infondatezza delle ragioni dell'impugnante, poi, deve necessariamente prendere le mosse dal rilievo che nessuna delle parti del presente giudizio censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che
[...]
è affetta da esiti di nucleo-lisi percutanea e di successiva laminectomia L4 e Parte_2 di erniectomia L4-L5, per voluminosa ernia discale L4-L5 consistenti in sindrome algodisfunzionale del rachide lombo-sacrale con attuali segni strumentali di protrusioni discali L3-L4 e L5-S1 ad attuale lieve-moderato impegno funzionale, in soggetto con documentata patologia disco-artrosica ed erniaria del rachide cervicale, sicché tale dato fattuale deve ritenersi definitivamente acquisito al giudizio.
Identiche considerazioni valgono in relazione all'ulteriore elemento di fatto rappresentato dallo svolgimento da parte dell'assicurata, quanto meno dal 2004, di mansioni di impiegata addetta al videoterminale e dal fatto che detti compiti le imponevano posture fisse e talora incongrue, poiché entrambe le circostanze sono state affermate dal Tribunale, senza che detto accertamento in fatto sia posto in discussione in appello.
Allo stesso tempo, l'espletata prova orale consente di ritenere provata che la sopra descritta attività lavorativa era svolta per 40 ore a settimana ed 8 ore al giorno.
Così succintamente esposti gli elementi fattuali sui quali deve fondarsi il giudizio di sussistenza/insussistenza della noxa professionale, osserva la Corte che il CTU officiato in appello, prendendo le mosse dalla sopra riporta ricostruzione dell'attività lavorativa dell'appellante e confermando la sussistenza delle patologie già definitivamente accertate in primo grado, pur riconoscendo le genesi multifattoriale di queste ultime, ha riferito, da un lato, che la peculiare costituzione fisica della lavoratrice la rende particolarmente predisposta alle discopatie (pag. 9 della CTU) e, dall'altro, che la postura seduta prolungata (tipica, osserva la Corte, di chi lavori costantemente ad un videoterminale) comporta, soprattutto quando la posizione assisa non risponde a criteri ergonomici, che il tono dei muscoli dorsali tende progressivamente ad innalzarsi, così provocando alterazioni o di tipo «immediato», quali parestesie, dolenzie articolari o periarticolari, dolenzie di un gruppo o di più gruppi muscolari determinate dalla prolungata contrazione muscolare, ovvero paresi o paralisi secondarie alla compressione di tronchi nervosi (cfr. pag. 9 e 10 dell'elaborato peritale).
Il CTU, dunque, poste queste premesse e considerato il lungo periodo pluriennale
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durante il quale le mansioni in esame sono state espletate, ha concluso affermando che
«la postura prolungata ha agito come concausa nel determinismo della malattia disco- artrosica vertebrale», così correttamente riconoscendo, sulla base del c.d. principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. (cfr., proprio con riferimento alla causa indiretta o remota ritenuta dal CTU, Cass.
2.12.2021 n. 38123), la genesi professionale delle discopatie sopra accertate, per poi precisare che la conseguente infermità «è ascrivibile al codice tabellare 193 di cui al D.L. 38/20 e ha determinato un danno biologico pari al 6%», a far data dal giorno della presentazione della denuncia di malattia professionale (7.4.2021).
Tale conclusione del CTU è condivisibile e condivisa da questa Corte, sia perché si fonda sull'esame diretto della perizianda e su seri ed approfonditi esami specialistici, sia perché congruamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici e sia perché essa considera anche i particolari effetti della prolungata postura seduta e le peculiari condizioni fisiche di predisposizione dell'appellante, ignorate dall'ausiliare nominato in primo grado.
Tali conclusioni, dunque, portano alla riforma della sentenza appellata, nel senso della condanna dell' previa affermazione della genesi professionale delle patologie CP_1 già accertate in primo grado e comunque riconosciute come esistenti anche dal CTU nominato in appello, ad erogare all'appellante un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione del 6%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' assicuratore, a CP_1 carico del quale gravano anche le spese delle ctu di primo e di secondo grado, già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata condanna l' a corrispondere all'appellante, in relazione alla malattia professionale meglio CP_1 descritta in motivazione, un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione del 6%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale;
B) condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, CP_1
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che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in € 2.886,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in € 3.118,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dispone la distrazione di dette spese, di cui al capo che precede, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
D) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu di primo e secondo CP_1 grado, come già liquidate con separati decreti.
Roma il 11.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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