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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 3943/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. Iva in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' , Parte_2 Controparte_1 in forza dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo, 171, presso lo Studio dell'Avv. Ortensio Stanzione (C.F. ) che la C.F._1
rappr.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE
Contro
(c.f. ), residente a [...] C.F._2
Vittorio Veneto n. 204, rappresentato e difeso, nel giudizio di I Grado, dall'Avv. pagina 1 di 13 Vincenzo Prisco (C.F. ) con Studio sito in Ottaviano (NA), C.F._3
alla via Sarno n. 31
- APPELLATO contumace
Nonché
Controparte_3
(c.f. , in persona del Prefetto p.t., con sede legale in alla P.IVA_2 CP_3
Piazza Plebiscito, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di (c.f. CP_3
con sede in alla Via Diaz n.11 P.IVA_3 CP_3
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1263/2023 del G.d.P. di Gragnano;
impugnazione estratto ruolo;
accertamento negativo del credito.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, dinanzi CP_2
al giudice di pace di Gragnano, nei confronti dell' Parte_1
e della opposizione avverso l'estratto di ruolo
[...] Controparte_3
della cartella di pagamento 07120130096796529000 – afferente contravvenzione al codice della strada - notificata in data 20.02.2014, eccependo la prescrizione quinquennale del credito esattoriale maturata in data successiva alla notifica della cartella di pagamento. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_4
della domanda per evidente carenza di interesse ad agire, nonché la tardività della stessa con conseguente decadenza dal diritto a proporla, la carenza di legittimazione passiva dell e il mancato decorso del termine quinquennale di CP_4
prescrizione in quanto interrotto. La ritualmente citata in Controparte_3
giudizio, rimaneva contumace. Il Giudice di Pace di Gragnano, qualificando la domanda dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha pagina 2 di 13 dichiarato prescritto il credito vantato nella cartella esattoriale n.
07120130096796529000 e, pertanto, ha accolto l'opposizione, ha annullato la cartella esattoriale n. 07120130096796529000 e ha condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello l' chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo CP_4
grado per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o motivazione sulla prova documentale fornita dall' la quale ha CP_4 fornito prova in primo grado della notifica della cartella impugnata avvenuta il
20.02.2014, e dei successivi atti, nell'ordine: Preavviso di Fermo Amministrativo n.
07180201400060807000 notificato in data 20.11.2014, a mezzo Posta ordinaria, mediante consegna di raccomandata A/R in mani di familiare convivente;
Avviso di
Intimazione n. 07120159097885086000 notificato in data 17.01.2016, per tramite di Messo Notificatore, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c. stante la temporanea assenza del destinatario, con regolare adempimento di tutte le formalità connesse, i quali atti hanno evidentemente interrotto, più volte, il termine di prescrizione quinquennale. Chiedeva dunque: accertare la carenza di interesse ad agire dell'opponente – stante la non autonoma impugnabilità del ruolo esattoriale – e dichiarare inammissibile l'opposizione a estratto di ruolo, per l'effetto, rigettare la domanda proposta in I Grado;
nel merito, subordinatamente, dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione, stante la piena efficacia probatoria della documentazione fornita in I Grado, rigettare la domanda proposta in I Grado da CP_2
nonché rigettare qualsivoglia richiesta di declaratoria di prescrizione del credito oggetto di causa perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio. Non si costituivano CP_2
e la
[...] Controparte_3
pagina 3 di 13 Va dichiarata, preliminarmente, la contumacia di e della CP_2 CP_3
non costituitisi seppur ritualmente citati in giudizio.
[...]
L'appello merita accoglimento risultando fondata la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccepita nullità della sentenza di primo grado, per aver il Giudice di Prime Cure omesso di pronunciarsi circa l'inammissibilità dell'impugnazione estratto ruolo.
Sul punto, si evidenzia in primis come il primo obbligo fondamentale per il giudice sia quello di decidere la controversia, tant'è che se il medesimo non assolve a tale obbligo decisorio, viene ad integrarsi una c.d. omissione di pronuncia.
Il dettato dell'art. 112 c.p.c., quando parla di dovere di pronuncia, intende inquadrare, conseguenzialmente, quale “omissione di pronuncia” il caso in cui, nel corpo di un provvedimento giurisdizionale, il giudice ometta di decidere su alcune delle domande, delle eccezioni o delle questioni dedotte – dovendosi piuttosto parlare di omissione di pronuncia parziale).
Dunque, l'omissione di pronuncia presuppone un thema decidendum complesso, composto da una pluralità di domande o di eccezioni, di cui, tuttavia, solo alcune sono state oggetto di decisione;
lo stesso caso si può verificare quando, pur essendovi una sola domanda, la pronuncia riguardi solo una sua parte, ovvero una sola parte del diritto azionato.
Nel caso di specie, alcuna delle ipotesi sopra descritte può dirsi integrata, atteso che la domanda - o meglio, l'eccezione di controparte - verteva sull'ammissibilità o meno dell'impugnazione proposta, sul quale punto il Giudice di Prime Cure ha ampiamente statuito. Piuttosto, il giudicante non ha ritenuto fondata la argomentazione addotta da parte opposta ( a supporto della sua CP_4
tesi, reputando che non potesse ritenersi inammissibile l'opposizione proposta nel caso di specie – e si è dunque pronunciato rigettando la detta argomentazione.
La censura nel merito è fondata.
pagina 4 di 13 Giova premettere che l'azione esperita da andava e va più CP_2
correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell sul punto) di un idoneo interesse ex art. CP_4
100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della S.C. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile pagina 5 di 13 impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non pagina 6 di 13 ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente
Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la
pagina 7 di 13 prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n.
215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia pagina 8 di 13 invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire
l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost.
n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111
Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
pagina 9 di 13 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal Pt_1
primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché' incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle
pagina 10 di 13 notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016,
n. 20618; Cass. 9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice” (Cass. 13.10.2016, n.
20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.
19704 del 2015…”.
pagina 11 di 13 Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l' ha dimostrato di Pt_1
aver correttamente notificato la cartella, pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica), l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord.
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche pagina 12 di 13 sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado n. 1263/2023 del
Giudice di Pace di Gragnano, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da CP_2
2) Compensa integralmente le spese di ambedue i gradi di giudizio, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, 17/12/2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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