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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3749/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3749/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata ed elettivamente domiciliata in Locri alla via Marconi n. 25, presso lo studio del primo procuratore come da procura in atti Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.12.2021 deduceva: - di aver Parte_1 prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020 presso l'azienda di NI VA con sede in Caraffa del Bianco, dal 10.08.2020 al
31.12.2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'ordinamento produttivo aziendale era prevalentemente di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che più precisamente, la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla Contr
era, per l'anno 2020, pari a 792 ovicaprini e 8 bovini;
- che all'interno della azienda era inoltre presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte veniva conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio Calabria;
- che vi era anche un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie e circa 150 ha adibiti a pascolo sulla quale insistevano delle recinzioni elettrificate;
- che sussisteva una superficie seminabile di proprietà di circa 04.00.00 ha destinata alla produzione di foraggio;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, per 7 ore giornaliere, dalle ore 7 alle ore 15 ed una pausa pranzo dalle ore 12 alle ore
13.00; - che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha lavorato dalle ore 6 alle ore 14, con una pausa dalle ore 11 alle ore 12; - che per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro;
- che in particolare si occupava della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantumazione, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (OD, AN, UG, ER, NE, PE), nonché della pesatura ed incassettamento di quanto raccolto;
della pulizia all'interno del caseificio e del confezionamento dei formaggi in sacchetti sottovuoto;
alla pulizia delle attrezzature utilizzate per la mungitura a seconda delle indicazioni impartite dal titolare;
- che a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, veniva a conoscenza della mancata iscrizione negli elenchi anzidetti, subendo il disconoscimento di n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 16.06.2021 avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede CP_1 di Reggio Calabria senza tuttavia ottenerne riscontro;
- che il disconoscimento è da considerarsi illegittimo in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020, per n. 102 gg. lavorative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NI VA nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore
o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NI
VA nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
5)condannare l' , CP_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L. n. 83 del 1970; - nel merito il disconoscimento del rapporto lavorativo in virtù del verbale di accertamento n. 2020005875 del giorno 11 dicembre 2020 secondo il quale il rapporto in questione deve ritenersi fittizio. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova per testi.
Con provvedimento del 16.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, sollevata dall' resistente ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L. n. 83 del 1970. CP_1
La suddetta eccezione non può trovare accoglimento in quanto genericamente formulata ed altresì in quanto priva di riscontro documentale, difettando una specifica allegazione sul punto. Dalla documentazione prodotta, infatti, non risulta possibile individuare con certezza la data di pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza né diversa data di comunicazione del provvedimento di disconoscimento, con ciò risultando indimostrata la tardività dell'azione proposta e la decadenza eccepita.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda NI VA per l'anno 2020 ed il mancato riconoscimento delle giornate agricole ai fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020 è scaturita da un verbale ispettivo , a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda agricola CP_1
NI VA.
Dall'esame di detto verbale, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la non corrispondenza tra l'attività denunciata dal datore di lavoro e la realtà aziendale effettiva, con particolare riferimento al numero dei lavoratori impiegati, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso anche quello con l'odierna ricorrente per l'anno 2020 (v. verbale allegato alla memoria di costituzione ). CP_1
Sul punto merita peraltro precisare che seppure l'attività ispettiva si sia concentrata sui rapporti di lavoro in essere tra il 2011 ed il 30.06.2020, il disconoscimento dei rapporti lavorativi è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori del III e IV trimestre 2020, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva condotta sino al dicembre 2020 e stante la mancata presenza in loco dei lavoratori interessati, tra i quali anche la ricorrente, al momento dell'accesso degli ispettori in data 03.09.2020.
Precisato quanto sopra, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno di interesse
(v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n. 4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda
NI VA, per 102 giornate nell'anno 2020.
Merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, deve osservarsi che la testimonianza resa dalla teste Testimone_1 copre solo in minima parte il periodo di lavoro della ricorrente per come dedotto in atti, in quanto la testimone ha lavorato solo fino a settembre mentre la ricorrente indica nel ricorso i mesi da agosto a dicembre 2020, inoltre la suddetta teste ha dichiarato di avere a sua volta una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, riferita CP_1 all'attività lavorativa svolta presso l'azienda NI VA, nel medesimo periodo della ricorrente.
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la testimone indicata non può ritenersi del tutto terza rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 20.11.2024 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere provato quanto riferito.
Il riscontro alle deduzioni della parte ricorrente non può peraltro desumersi dalla solo testimonianza del teste , il quale ha riferito solo genericamente circa le Testimone_2 attività in concreto svolte dalla ricorrente presso l'azienda agricola.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di NI VA, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione è pertanto da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3749/2021, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 resistente liquidate in complessivi € 3.246,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3749/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3749/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata ed elettivamente domiciliata in Locri alla via Marconi n. 25, presso lo studio del primo procuratore come da procura in atti Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.12.2021 deduceva: - di aver Parte_1 prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020 presso l'azienda di NI VA con sede in Caraffa del Bianco, dal 10.08.2020 al
31.12.2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'ordinamento produttivo aziendale era prevalentemente di tipo zootecnico con un allevamento ovicaprino e bovino;
- che più precisamente, la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla Contr
era, per l'anno 2020, pari a 792 ovicaprini e 8 bovini;
- che all'interno della azienda era inoltre presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte veniva conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio Calabria;
- che vi era anche un terreno di circa 01.50.00 ha adibito alla produzione di colture orticole varie e circa 150 ha adibiti a pascolo sulla quale insistevano delle recinzioni elettrificate;
- che sussisteva una superficie seminabile di proprietà di circa 04.00.00 ha destinata alla produzione di foraggio;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, per 7 ore giornaliere, dalle ore 7 alle ore 15 ed una pausa pranzo dalle ore 12 alle ore
13.00; - che nei giorni più caldi di agosto, invece, ha lavorato dalle ore 6 alle ore 14, con una pausa dalle ore 11 alle ore 12; - che per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro;
- che in particolare si occupava della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantumazione, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (OD, AN, UG, ER, NE, PE), nonché della pesatura ed incassettamento di quanto raccolto;
della pulizia all'interno del caseificio e del confezionamento dei formaggi in sacchetti sottovuoto;
alla pulizia delle attrezzature utilizzate per la mungitura a seconda delle indicazioni impartite dal titolare;
- che a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, veniva a conoscenza della mancata iscrizione negli elenchi anzidetti, subendo il disconoscimento di n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 16.06.2021 avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede CP_1 di Reggio Calabria senza tuttavia ottenerne riscontro;
- che il disconoscimento è da considerarsi illegittimo in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020, per n. 102 gg. lavorative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NI VA nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore
o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NI
VA nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
5)condannare l' , CP_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L. n. 83 del 1970; - nel merito il disconoscimento del rapporto lavorativo in virtù del verbale di accertamento n. 2020005875 del giorno 11 dicembre 2020 secondo il quale il rapporto in questione deve ritenersi fittizio. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova per testi.
Con provvedimento del 16.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, sollevata dall' resistente ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L. n. 83 del 1970. CP_1
La suddetta eccezione non può trovare accoglimento in quanto genericamente formulata ed altresì in quanto priva di riscontro documentale, difettando una specifica allegazione sul punto. Dalla documentazione prodotta, infatti, non risulta possibile individuare con certezza la data di pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza né diversa data di comunicazione del provvedimento di disconoscimento, con ciò risultando indimostrata la tardività dell'azione proposta e la decadenza eccepita.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda NI VA per l'anno 2020 ed il mancato riconoscimento delle giornate agricole ai fini delle prestazioni previdenziali.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020 è scaturita da un verbale ispettivo , a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda agricola CP_1
NI VA.
Dall'esame di detto verbale, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la non corrispondenza tra l'attività denunciata dal datore di lavoro e la realtà aziendale effettiva, con particolare riferimento al numero dei lavoratori impiegati, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso anche quello con l'odierna ricorrente per l'anno 2020 (v. verbale allegato alla memoria di costituzione ). CP_1
Sul punto merita peraltro precisare che seppure l'attività ispettiva si sia concentrata sui rapporti di lavoro in essere tra il 2011 ed il 30.06.2020, il disconoscimento dei rapporti lavorativi è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori del III e IV trimestre 2020, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva condotta sino al dicembre 2020 e stante la mancata presenza in loco dei lavoratori interessati, tra i quali anche la ricorrente, al momento dell'accesso degli ispettori in data 03.09.2020.
Precisato quanto sopra, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno di interesse
(v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n. 4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda
NI VA, per 102 giornate nell'anno 2020.
Merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, deve osservarsi che la testimonianza resa dalla teste Testimone_1 copre solo in minima parte il periodo di lavoro della ricorrente per come dedotto in atti, in quanto la testimone ha lavorato solo fino a settembre mentre la ricorrente indica nel ricorso i mesi da agosto a dicembre 2020, inoltre la suddetta teste ha dichiarato di avere a sua volta una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, riferita CP_1 all'attività lavorativa svolta presso l'azienda NI VA, nel medesimo periodo della ricorrente.
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la testimone indicata non può ritenersi del tutto terza rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 20.11.2024 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere provato quanto riferito.
Il riscontro alle deduzioni della parte ricorrente non può peraltro desumersi dalla solo testimonianza del teste , il quale ha riferito solo genericamente circa le Testimone_2 attività in concreto svolte dalla ricorrente presso l'azienda agricola.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di NI VA, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione è pertanto da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3749/2021, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 resistente liquidate in complessivi € 3.246,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli