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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
TI NI, RE
TALARICO MARIO, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/010 REGISTRO 2021
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/011 REGISTRO 2021
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/012 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: l'On. le Commissione Tributaria Provinciale adita, ritenuta la propria competenza, previa sospensione dell'atto impugnato voglia dichiarare la nullità degli atti impugnati per i seguenti motivi: a)
Carenza ed illogicità della motivazione;
b) Erronea determinazione ed applicazione della imposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale) di Catanzaro il 15.4.2022,
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 impugnavano davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado i seguenti avvisi di liquidazione di imposta di registro, con applicazione di sanzioni: 1) n. 2021/001/SC/000000475/0/010; 2) n. 2021/001/SC/000000475/0/011 e 3) n. 2021/001/
SC/000000475/0/012; emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro- Ufficio
Territoriale di Lamezia Terme, in relazione alla sentenza civile n. 475/2021, rep. 603/2021000000475/2021 del 27.7.2021, emessa a conclusione del procedimento in primo grado, iscritto al n. 27/2019 r.g.a.c. del suddetto Tribunale.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere ripercorso la vicenda processuale del giudizio civile suddetto, lamentavano: a) la carenza ed illogicità della motivazione, avendo l'ufficio impositore fatto riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare ed al generico valore di beni trasferiti nell'ultimo triennio, aventi caratteristiche similari;
b) l'erronea determinazione ed applicazione della imposta, anche in relazione al rilievo che nessuna imposta ipotecaria era dovuta dai ricorrenti per le particelle di proprietà di altri usucapenti (Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5). Pertanto, chiedevano, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, una declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, per come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
L'Agenzia delle Entrate di Catanzaro si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, con cui, in sintesi, richiamati gli avvisi di liquidazione impugnati, sosteneva: a) la corretta individuazione del valore del bene usucapito e, quindi, dell'imposta di registro, sulla base di quello risultante dalla media dei valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare e dal valore attribuito ai beni aventi caratteristiche similari, trasferiti nell'ultimo triennio;
b) la corretta determinazione dell'imposta di registro, tenuto conto del vincolo solidale gravante sui ricorrenti in relazione alle usucapioni degli immobili di cui alle particelle n. 2807 e 2808, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n. 131/1986.Concludeva per il rigetto del ricorso come sopra riportato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.1.2023, la Corte accoglieva l'istanza dei ricorrenti di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, risultando assorbente l'accoglimento del motivo con cui i ricorrenti eccepiscono il difetto di motivazione degli atti di liquidazione impugnati.
Essi sono motivati, in effetti, quanto alla stima, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. n. 131/1986, del valore degli immobili oggetto della sentenza che ha dichiarato l'intervenuta usucapione, nel modo seguente:
“…utilizzando come criterio la media tra valori normali O.M.I. (€ 770,00 al mq) ed il valore dei beni trasferiti nell'ultimo triennio con caratteristiche similari (€ 1.438,00 al mq.). Su tale base imponibile si è proceduto al calcolo delle imposte principali di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 42 c. 1 del T.U.R. D.P.R.
131/1986, applicando le imposte in misura fissa di € 50,00 cad. per quelle ipotecaria e catastale e l'aliquota del 9%, ai fini dell'imposta di registro”.
Tuttavia, premesso che il riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare, stante la loro astrattezza, non è sufficiente a giustificare l'imposizione fiscale (v., ad esempio, Cass. sez. V, n. 24550/2020), non può essere considerata congrua integrazione, anche ai fini della corretta motivazione del provvedimento di liquidazione dell'imposta, il richiamo al valore di non meglio individuati beni trasferiti nell'ultimo triennio con caratteristiche similari.
Difetta, infatti, ogni riferimento ad elementi obiettivi e verificabili sia circa il valore di tali beni trasferiti nell'ultimo triennio sia, soprattutto, circa le caratteristiche di tali beni e, per contro, di quelli oggetto di causa, cosicché il giudizio di similitudine delle rispettive caratteristiche è apodittico, non trovando giustificazione in alcun elemento obbiettivo.
Ne consegue che gli atti di liquidazione impugnati risultano motivati in maniera non sufficientemente chiara e, pertanto, devono essere annullati.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, stante l'obiettiva complessità di una stima attendibile dei beni in questione e, sotto altro profilo, la mancanza di indicazione precise da parte dei ricorrenti circa il loro valore, tale da consentire di affermare la sicura erroneità di quello ipotizzato dall'ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla gli atti impugnati;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
NI UT MA ES RÈ
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
TI NI, RE
TALARICO MARIO, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/010 REGISTRO 2021
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/011 REGISTRO 2021
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000000475/0/012 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: l'On. le Commissione Tributaria Provinciale adita, ritenuta la propria competenza, previa sospensione dell'atto impugnato voglia dichiarare la nullità degli atti impugnati per i seguenti motivi: a)
Carenza ed illogicità della motivazione;
b) Erronea determinazione ed applicazione della imposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale) di Catanzaro il 15.4.2022,
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 impugnavano davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado i seguenti avvisi di liquidazione di imposta di registro, con applicazione di sanzioni: 1) n. 2021/001/SC/000000475/0/010; 2) n. 2021/001/SC/000000475/0/011 e 3) n. 2021/001/
SC/000000475/0/012; emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro- Ufficio
Territoriale di Lamezia Terme, in relazione alla sentenza civile n. 475/2021, rep. 603/2021000000475/2021 del 27.7.2021, emessa a conclusione del procedimento in primo grado, iscritto al n. 27/2019 r.g.a.c. del suddetto Tribunale.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere ripercorso la vicenda processuale del giudizio civile suddetto, lamentavano: a) la carenza ed illogicità della motivazione, avendo l'ufficio impositore fatto riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare ed al generico valore di beni trasferiti nell'ultimo triennio, aventi caratteristiche similari;
b) l'erronea determinazione ed applicazione della imposta, anche in relazione al rilievo che nessuna imposta ipotecaria era dovuta dai ricorrenti per le particelle di proprietà di altri usucapenti (Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5). Pertanto, chiedevano, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, una declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze del giudizio, per come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
L'Agenzia delle Entrate di Catanzaro si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, con cui, in sintesi, richiamati gli avvisi di liquidazione impugnati, sosteneva: a) la corretta individuazione del valore del bene usucapito e, quindi, dell'imposta di registro, sulla base di quello risultante dalla media dei valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare e dal valore attribuito ai beni aventi caratteristiche similari, trasferiti nell'ultimo triennio;
b) la corretta determinazione dell'imposta di registro, tenuto conto del vincolo solidale gravante sui ricorrenti in relazione alle usucapioni degli immobili di cui alle particelle n. 2807 e 2808, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n. 131/1986.Concludeva per il rigetto del ricorso come sopra riportato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.1.2023, la Corte accoglieva l'istanza dei ricorrenti di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva decisa, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, risultando assorbente l'accoglimento del motivo con cui i ricorrenti eccepiscono il difetto di motivazione degli atti di liquidazione impugnati.
Essi sono motivati, in effetti, quanto alla stima, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. n. 131/1986, del valore degli immobili oggetto della sentenza che ha dichiarato l'intervenuta usucapione, nel modo seguente:
“…utilizzando come criterio la media tra valori normali O.M.I. (€ 770,00 al mq) ed il valore dei beni trasferiti nell'ultimo triennio con caratteristiche similari (€ 1.438,00 al mq.). Su tale base imponibile si è proceduto al calcolo delle imposte principali di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 42 c. 1 del T.U.R. D.P.R.
131/1986, applicando le imposte in misura fissa di € 50,00 cad. per quelle ipotecaria e catastale e l'aliquota del 9%, ai fini dell'imposta di registro”.
Tuttavia, premesso che il riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare, stante la loro astrattezza, non è sufficiente a giustificare l'imposizione fiscale (v., ad esempio, Cass. sez. V, n. 24550/2020), non può essere considerata congrua integrazione, anche ai fini della corretta motivazione del provvedimento di liquidazione dell'imposta, il richiamo al valore di non meglio individuati beni trasferiti nell'ultimo triennio con caratteristiche similari.
Difetta, infatti, ogni riferimento ad elementi obiettivi e verificabili sia circa il valore di tali beni trasferiti nell'ultimo triennio sia, soprattutto, circa le caratteristiche di tali beni e, per contro, di quelli oggetto di causa, cosicché il giudizio di similitudine delle rispettive caratteristiche è apodittico, non trovando giustificazione in alcun elemento obbiettivo.
Ne consegue che gli atti di liquidazione impugnati risultano motivati in maniera non sufficientemente chiara e, pertanto, devono essere annullati.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, stante l'obiettiva complessità di una stima attendibile dei beni in questione e, sotto altro profilo, la mancanza di indicazione precise da parte dei ricorrenti circa il loro valore, tale da consentire di affermare la sicura erroneità di quello ipotizzato dall'ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- annulla gli atti impugnati;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
NI UT MA ES RÈ