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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4375 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Velocci LA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti RE UR e LL NN LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso ex art.445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 14/11/2024 la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza fin dalla data della domanda amministrativa del 16.11.2022 o in altra data da accertarsi in sede di CTU, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU CP_1 accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio del complesso invalidante da cui è affetta;
deduce in particolare che la consulenza sarebbe caratterizzata da lacune (per non aver considerato tutta la documentazione medica in atti) ed erronea nel calcolo delle percentuali di invalidità riconosciute.
5. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71. In particolare, il CTU dopo aver visionato l'ampia documentazione sanitaria allegata – ad eccezione di quella non autorizzata - cartella audiologica risalente al settembre 2023 - poiché tardivamente prodotta (cfr. ordinanza del 29.07.2024), ha evidenziato quanto segue:
“Sulla base della risultanza della visita peritale e tenuto conto della documentazione sanitaria esaminata, possiamo formulare la seguente diagnosi:
1)Spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, esiti di laminectomia L4-S, sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, epicondilite bilaterale osteopenia sindrome femoro rotulea ginocchio destro
2)Sindrome depressiva endoreattiva
3)Esiti di asportazione angioma epatico
4)Broncopneumopatia cronica ostruttiva”. In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che: “Il caso in esame riguarda una donna di anni 59 che, avverso la mancata attribuzione dell'assegno mensile di invalidità (art. 13 - L. 118/71), proponeva giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Latina. Nella fattispecie si tratta quindi di accertare se le condizioni psico-fisiche del soggetto possano essere giudicate tali da far riconoscere il diritto alla concessione: - dell'assegno mensile di inabilità, competenza assistenziale che viene agli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, a mente del l ' art. 13 della legge 118/71 e successive modifiche;
2 Esaminati gli atti e sottoposta la paziente a scrupolosa visita medico-legale risulta possibile affermare che la IG.r a è attualmente affetta da esiti di Parte_1 laminectomia L4-S1,asportazione chirurgica parziale o totale della lamina di una o più vertebre;
sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, patologia legata alla cuffia dei rotatori della spalla, cioè ai quattro muscoli che permettono il movimento della spalla stessa;
coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, patologia cronico-degenerativa della cartilagine delle anche e delle ginocchia;
osteopenia, condizione ossea per cui vi è una densità minerale al di sotto dei valori di normalità ; epicondilite bilaterale, processo degenerativo dei tendini che si inseriscono nel gomito , in dettaglio sull'epicondilo laterale;
sindrome depressiva endoreattiva, disturbo dell'umore , caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse;
spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, patologia degenerativa dei segmenti ossei e delle strutture fibro-cartilaginee interposte della colonna vertebrale;
esiti di asportazione angioma epatico, crescita abnorme congenita di una struttura vascolare;
broncopneumopatia cronica ostruttiva, progressiva ostruzione delle vie aeree e conseguente riduzione dei flussi espiratori massimali;
sindrome femoro rotulea ginocchio destro, condizione dolorosa che colpisce l 'articolazione tra femore e rotula dando luogo ad una sintomatologia nel compartimento anteriore del ginocchio. In conclusione facendo riferimento alle nuove tabelle indicative di cui al DM del 05.02.1992, valutato le percentuali di invalidità delle singole infermità nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale sulla complessiva validità del soggetto e tenuto conto del l 'età, non vi è difficoltà a riconoscere l a IG.ra : “Invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento)”. Per quanto riguarda la data di stabilizzazione del quadro clinico meritevole dei benefici di legge, non è agevole poter indicare una data certa, in quanto la documentazione sanitaria allegata agli atti non chiarisce in modo certo il momento nel quale si siano concretizzate le condizioni cliniche meritevoli di tale valutazione. Tuttavia, in base alla documentazione sanitaria agli atti, in base alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie da cui è affetta la paziente, possiamo considerare che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse presente già da alcuni mesi e quindi possiamo indicare la data del 16.11.2022, data della domanda amministrativa, come data di stabilizzazione del quadro clinico. Possiamo attribuire i seguenti valori percentuali alle singole infermità:
1. Spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, esiti di laminectomia L4-S, sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, epicondilite bilaterale osteopenia sindrome femoro rotulea ginocchio destro = 40%
3
2. Sindrome depressiva endoreattiva = 30%
3. Esiti di asportazione angioma epatico = non valutabile
4. Broncopneumopatia cronica ostruttiva = 25%”. Il CTU ha inoltre controdedotto alle osservazioni pervenute: “Dopo l 'invio della relazione provvisoria, la cosiddetta “bozza” ho ricevuto le osservazioni del Dott. il quale, in buona sostanza, ritiene che il complesso delle patologie Persona_1 debba essere valutato in modo differente, non inferiore al l '80 %. A tal proposito è possibile precisare che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali presenta caratteri di discreta rilevanza sia clinica che medico-legale ma le tabelle di legge autorizzano valutazioni percentuali come indicato nella relazione pertanto ritengo equo il valore indicato, secondo la formula a scalare, del 67%. Si fa presente che in data 29.7.24 ho ricevuto comunicazione dal l 'Ill.mo IG Giudice nel quale mi viene detto di non tenere conto della cartella audiologica risalente al settembre 2023 poiché tardivamente prodotta”. Ha, pertanto, concluso confermando la valutazione precedentemente espressa, rilevando che: “la sig.ra Parte_2
[... da considerare: “INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 % (sessantasette per cento)”. Il complesso morboso, meritevole della suddetta valutazione medico-legale, era verosimilmente presente a decorrere dalla domanda amministrativa 16.11.2022”.
6. Osserva il Tribunale come l'elaborato peritale appaia sufficientemente motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano ripetitive delle osservazioni già avanzate a seguito dell'invio della bozza dell'elaborato peritale, rispetto alle quali il consulente ha già preso posizione. La difesa attorea ha allegato in questa sede ulteriore documentazione medica senza tuttavia dedurre un aggravamento del quadro patologico del ricorrente in termini specifici, aggravamento che non risulta comunque evincibile dalla documentazione prodotta in atti la quale risulta, al contrario, ricognitiva della condizione patologica già esaminata dal consulente nella precedente fase. Le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni
4 correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
8. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 4375/2024), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4375 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Velocci LA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti RE UR e LL NN LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso ex art.445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 14/11/2024 la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza fin dalla data della domanda amministrativa del 16.11.2022 o in altra data da accertarsi in sede di CTU, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU CP_1 accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio del complesso invalidante da cui è affetta;
deduce in particolare che la consulenza sarebbe caratterizzata da lacune (per non aver considerato tutta la documentazione medica in atti) ed erronea nel calcolo delle percentuali di invalidità riconosciute.
5. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71. In particolare, il CTU dopo aver visionato l'ampia documentazione sanitaria allegata – ad eccezione di quella non autorizzata - cartella audiologica risalente al settembre 2023 - poiché tardivamente prodotta (cfr. ordinanza del 29.07.2024), ha evidenziato quanto segue:
“Sulla base della risultanza della visita peritale e tenuto conto della documentazione sanitaria esaminata, possiamo formulare la seguente diagnosi:
1)Spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, esiti di laminectomia L4-S, sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, epicondilite bilaterale osteopenia sindrome femoro rotulea ginocchio destro
2)Sindrome depressiva endoreattiva
3)Esiti di asportazione angioma epatico
4)Broncopneumopatia cronica ostruttiva”. In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che: “Il caso in esame riguarda una donna di anni 59 che, avverso la mancata attribuzione dell'assegno mensile di invalidità (art. 13 - L. 118/71), proponeva giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Latina. Nella fattispecie si tratta quindi di accertare se le condizioni psico-fisiche del soggetto possano essere giudicate tali da far riconoscere il diritto alla concessione: - dell'assegno mensile di inabilità, competenza assistenziale che viene agli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, a mente del l ' art. 13 della legge 118/71 e successive modifiche;
2 Esaminati gli atti e sottoposta la paziente a scrupolosa visita medico-legale risulta possibile affermare che la IG.r a è attualmente affetta da esiti di Parte_1 laminectomia L4-S1,asportazione chirurgica parziale o totale della lamina di una o più vertebre;
sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, patologia legata alla cuffia dei rotatori della spalla, cioè ai quattro muscoli che permettono il movimento della spalla stessa;
coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, patologia cronico-degenerativa della cartilagine delle anche e delle ginocchia;
osteopenia, condizione ossea per cui vi è una densità minerale al di sotto dei valori di normalità ; epicondilite bilaterale, processo degenerativo dei tendini che si inseriscono nel gomito , in dettaglio sull'epicondilo laterale;
sindrome depressiva endoreattiva, disturbo dell'umore , caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse;
spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, patologia degenerativa dei segmenti ossei e delle strutture fibro-cartilaginee interposte della colonna vertebrale;
esiti di asportazione angioma epatico, crescita abnorme congenita di una struttura vascolare;
broncopneumopatia cronica ostruttiva, progressiva ostruzione delle vie aeree e conseguente riduzione dei flussi espiratori massimali;
sindrome femoro rotulea ginocchio destro, condizione dolorosa che colpisce l 'articolazione tra femore e rotula dando luogo ad una sintomatologia nel compartimento anteriore del ginocchio. In conclusione facendo riferimento alle nuove tabelle indicative di cui al DM del 05.02.1992, valutato le percentuali di invalidità delle singole infermità nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale sulla complessiva validità del soggetto e tenuto conto del l 'età, non vi è difficoltà a riconoscere l a IG.ra : “Invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% (sessantasette per cento)”. Per quanto riguarda la data di stabilizzazione del quadro clinico meritevole dei benefici di legge, non è agevole poter indicare una data certa, in quanto la documentazione sanitaria allegata agli atti non chiarisce in modo certo il momento nel quale si siano concretizzate le condizioni cliniche meritevoli di tale valutazione. Tuttavia, in base alla documentazione sanitaria agli atti, in base alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie da cui è affetta la paziente, possiamo considerare che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse presente già da alcuni mesi e quindi possiamo indicare la data del 16.11.2022, data della domanda amministrativa, come data di stabilizzazione del quadro clinico. Possiamo attribuire i seguenti valori percentuali alle singole infermità:
1. Spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, esiti di laminectomia L4-S, sindrome da conflitto spalla sinistra operata;
lesione cuffia dei rotatori spalla destra operata, coxoartrosi e gonartrosi bilaterale, epicondilite bilaterale osteopenia sindrome femoro rotulea ginocchio destro = 40%
3
2. Sindrome depressiva endoreattiva = 30%
3. Esiti di asportazione angioma epatico = non valutabile
4. Broncopneumopatia cronica ostruttiva = 25%”. Il CTU ha inoltre controdedotto alle osservazioni pervenute: “Dopo l 'invio della relazione provvisoria, la cosiddetta “bozza” ho ricevuto le osservazioni del Dott. il quale, in buona sostanza, ritiene che il complesso delle patologie Persona_1 debba essere valutato in modo differente, non inferiore al l '80 %. A tal proposito è possibile precisare che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali presenta caratteri di discreta rilevanza sia clinica che medico-legale ma le tabelle di legge autorizzano valutazioni percentuali come indicato nella relazione pertanto ritengo equo il valore indicato, secondo la formula a scalare, del 67%. Si fa presente che in data 29.7.24 ho ricevuto comunicazione dal l 'Ill.mo IG Giudice nel quale mi viene detto di non tenere conto della cartella audiologica risalente al settembre 2023 poiché tardivamente prodotta”. Ha, pertanto, concluso confermando la valutazione precedentemente espressa, rilevando che: “la sig.ra Parte_2
[... da considerare: “INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 % (sessantasette per cento)”. Il complesso morboso, meritevole della suddetta valutazione medico-legale, era verosimilmente presente a decorrere dalla domanda amministrativa 16.11.2022”.
6. Osserva il Tribunale come l'elaborato peritale appaia sufficientemente motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano ripetitive delle osservazioni già avanzate a seguito dell'invio della bozza dell'elaborato peritale, rispetto alle quali il consulente ha già preso posizione. La difesa attorea ha allegato in questa sede ulteriore documentazione medica senza tuttavia dedurre un aggravamento del quadro patologico del ricorrente in termini specifici, aggravamento che non risulta comunque evincibile dalla documentazione prodotta in atti la quale risulta, al contrario, ricognitiva della condizione patologica già esaminata dal consulente nella precedente fase. Le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni
4 correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
8. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 4375/2024), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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