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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 20193/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Domenico Naso) Parte_1
contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore rapprt.to
[...]
dai funzionari delegati ex art.417 bis c.p.c.
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta di cui in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per ottenere la condanna del CP_1
resistente all'interruzione delle trattenute a titolo di “conglobamento”, dell'importo mensile di € 46,52, dallo stesso operate sull'indennità di sede estera, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di dette somme, a decorrere dalla data di destinazione all'estero. Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una dipendente del
[...]
in servizio all'estero collocata fuori ruolo presso il MAECI ai Controparte_2 sensi del D.lgs 64/2017; di essere stata, in particolare, destinata alla circoscrizione consolare di Stoccarda, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 e sino al 30.06.2021 e dall'a.s.
2021/2022 sino al 31.08.2027; di subire, ogni mese e sin dall'inizio del mandato all'estero, l'illegittima trattenuta della somma di € 46,52 sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE).
Parte ricorrente sosteneva, quindi, che la disposizione in forza della quale il CP_1
agiva, ovvero l'art. 1, comma 37, della L. 549/1995, non potesse trovare applicazione nei confronti del personale scolastico, riguardando esclusivamente i dipendenti del citato
. CP_1
Invocava inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni, la normativa contrattuale e, in particolare, il CCNL – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in forza del quale l'indennità integrativa speciale (IIS) acquisiva definitivamente natura retributiva, entrando a far parte dello stipendio tabellare. La combinazione di tali fattori avrebbe comportato, secondo la ricorrente, una illegittima doppia trattenuta nei confronti del personale scolastico in servizio all'estero.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto hiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Al fine di comprendere se il resistente abbia legittimamente operato, si rende CP_1
necessario esaminare quale sia la normativa applicabile al personale dipendente del MIM collocato fuori ruolo all'estero e, soprattutto, se questa consenta espressamente al i procedere alla trattenuta in contestazione. CP_1
Ebbene, l'art.28 del D.lgs. n. 64/2017, rappresenta la fonte primaria che regola la fattispecie, prevedendo che al personale scolastico inviato all'estero competa anzitutto lo pagina 2 di 7 stipendio tabellare secondo le previsioni normative di settore, corrisposto dal Ministero datore di lavoro (M.I.M.), a cui si aggiunge, ex art. 29, l'assegno di sede estera, erogato dal CP_1
Al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova chiarire che l'oggetto del presente giudizio non sia lo stipendio tabellare, in tutte le sue componenti (erogato dall'amministrazione di appartenenza), ma esclusivamente l'assegno di sede estera, per la cui liquidazione l'art. 29 co.3 citato stabilisce che “si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967”, con la precisazione che “Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1”.
In forza di tale espresso richiamo normativo, si applica l'art. 1, co. 37 legge n. 549/1995, che trova testualmente applicazione per il personale destinato a prestare servizio all'estero “sia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”, che, “del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” rilevante nel caso di specie, come sostituita dal citato D. lgs. n. 64/2017, sopra richiamato.
Conseguentemente, il riferimento normativo in questione si applica al personale scolastico inviato in sede estera.
Ebbene, nell'ambito di tale cornice normativa, non rileva in alcun modo ai fini del decidere, la natura dell'indennità integrativa speciale percepita dal personale scolastico, pacificamente retributiva e conglobata nello stipendio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, la quale non viene in alcun modo intaccata nella misura erogata, al pari di ogni altra voce del trattamento stipendiale di competenza.
Ciò in quanto le norme che rilevano ai fini del decidere regolano solo la misura dell'assegno di sede estera, che viene corrisposto da un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente con il;
di conseguenza, la Controparte_2
normativa sopra richiamata si limita a decurtare parzialmente la sola misura dell'assegno di sede, portando da esso in detrazione una quota (id est, una frazione), della indennità integrativa speciale, la quale viene comunque percepita per intero dai dipendenti del
. Controparte_2
pagina 3 di 7 L'oggetto del giudizio, cioè, concerne un emolumento diverso dall'indennità integrativa speciale (che rappresenta una voce retributiva dello stipendio tabellare), erogato da amministrazione diversa, sulla base di specifiche disposizioni normative ed espressamente qualificato dal legislatore come “non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”. Difatti, l'I.S.E. (indennità di sede estera), non ha natura retributiva, e ad essa è parificato l'assegno di sede, in forza della previsione normativa di cui all'art. 29 co. 3.
Per tali sostanziali differenze, l'indennità integrativa speciale percepita dalla parte ricorrente ha importo superiore alla quota portata in detrazione sull'assegno di sede
(oltre € 500 mensili a fronte di € 46,52), avendo il legislatore stabilito che soltanto una parte fissa dell'indennità integrativa speciale vada portata in detrazione dalla misura dell'assegno di sede.
A conforto di tali argomentazioni, si ritiene utile richiamare quanto stabilito da questo
Tribunale, i cui arresti si condividono e si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp att. C.p.c., il quale ha chiarito quanto segue: “A norma dell'art. 28 ( del dlgs
64/2017) in particolare, al personale destinato fuori ruolo compete anzitutto il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. In sostanza, il personale scolastico inviato in sede estera sulla base di questo complesso normativo mantiene il trattamento stipendiale in godimento, nelle varie voci di cui questo si compone in base alla contrattazione di comparto. A norma del successivo art. 29, poi, in aggiunta “allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero” (cfr. fra le più recenti, Tribunale di Roma, sent. n. 1107/2025).
E ancora, nella predetta pronuncia, analogamente che nel presente giudizio, testualmente si legge che la materia del contendere “… non concerne la misura del trattamento pagina 4 di 7 stipendiale, ma soltanto quella di detto emolumento aggiuntivo, del quale è stata enunciata dallo stesso legislatore la natura non retributiva e la relativa funzione di tipo solidaristico. Il terzo comma dell'articolo 29 regola la misura degli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, distinguendo tra dirigente scolastico e le altre tipologie di personale scolastico, docente e non, mentre il settimo comma così espressamente dispone: “Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1”. L'assegno di sede estero, in forza di questo testuale richiamo normativo, si liquida in base alle previsioni del d.P.R. n.
18/1967. Per il personale che percepisce detto emolumento, inoltre, trova applicazione, come correttamente evidenziato dal resistente, il disposto CP_1
dell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, a norma del quale “Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire
1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”. In forza di questi richiami normativi, pertanto, nel liquidare l'assegno di sede estera ai ricorrenti, inviati in sede estera in forza delle disposizioni del d. lgs. n. 64/2017 (che ha sostituito la previgente normativa contenuta nel d. lgs. n. 297/1994), viene detratta una quota dell'indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue, che corrispondono all'importo mensile di € 46,52. Il che non significa, ovviamente, che venga intaccata l'indennità integrativa speciale, corrisposta dal e del merito quale parte dello stipendio, Controparte_2
ma soltanto che il legislatore abbia ritenuto, con norma il cui dato letterale è univoco, di configurare una specifica modalità di liquidazione per l'assegno di pagina 5 di 7 sede spettante al personale scolastico destinato in sede estera. Non colgono nel segno, al riguardo, le censure sviluppate in ricorso. Oggetto del presente giudizio, come detto, non è la misura dell'indennità integrativa speciale, che continua a essere corrisposta dall'amministrazione scolastica secondo le previsioni contrattuali vigenti, né la natura retributiva della stessa, che non è affatto contestata. Del resto, la trattenuta prevista dall'art. 1, comma 37, sopra riportato si riferisce alla espressamente qualificata come componente ordinaria dello stipendio. CP_3
Né assume rilevanza alcuna la circostanza, sottolineata in ricorso, che l'art. 658 del d. lgs.
n. 297/1994 sia stato espressamente abrogato, come peraltro tutta la normativa scolastica che riguardava il personale destinato a una sede estera (artt. da 625 a 675 del d. lgs. n. 297/1994) a opera dell'art. 38 del d. lgs. n. 64/2017
Posto che la norma in questione regolava in precedenza la misura e le modalità di erogazione dell'assegno sede estera, la sua abrogazione è anzi conseguenza logica della riforma dell'intera materia operata dal legislatore, il quale ha stabilito – come più volte evidenziato – anche nuove modalità di liquidazione dell'assegno, superando e innovando il regime pregresso. Né, infine, coglie nel segno il rilievo secondo cui l'art. 170 del d.P.R.
n. 18/1967 trovi diretta applicazione al solo personale del Ed infatti, posto CP_1
che in questa sede non è controversa la misura dello stipendio spettante ai ricorrenti in forza della normativa contrattuale di settore, né della stessa indennità integrativa speciale, ma soltanto le modalità di liquidazione dell'assegno per la sede estera attribuito e liquidato dal resistente, i richiami normativi effettuati dal legislatore nell'ottica CP_1
di una integrale riscrittura della materia e dei relativi istituti impongono l'inevitabile conseguenza che dalla sua misura vada detratta la quota parte, forfettariamente determinata dall'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995. In altri termini, la normativa prevista per l'assegno di sede estera per i dipendenti del trova applicazione ai CP_1
ricorrenti non in via diretta – quali dipendenti di questo –, ma in forza del CP_1
richiamo normativo voluto dal legislatore, che ha stabilito l'applicazione della normativa contenuta nel d.P.R. n. 18/1967, da cui discende l'applicazione del precetto contenuto nell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, espressamente previsto per il personale pagina 6 di 7 mandato in sede estera – anche – ai sensi del d. lgs. n. 297/1994, oggi sostituito integralmente dal d. lgs. n. 64/2017.”
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che il legislatore, dando nuova disciplina alle modalità di liquidazione dell'assegno di sede estera corrisposto al personale scolastico dal abbia inteso rideterminarne la misura, CP_1
stabilendo che ad esso vada detratta una quota parte della indennità integrativa speciale,
a nulla rilevando che la stessa abbia o meno natura retributiva.
Semmai, proprio in ragione della natura retributiva dell'indennità integrativa speciale e del suo conglobamento nello stipendio tabellare del personale scolastico, il legislatore ha parificato le modalità di liquidazione dell'assegno di sede al personale dipendente del che, nonostante la natura retributiva dell'indennità integrativa speciale da CP_1
questo percepita, senza l'equiparazione riceverebbe l'assegno in misura inferiore rispetto ai dipendenti del M.I.M., in quanto gravato della trattenuta prevista dall'art. 1, comma
37, della legge n. 549/1995.” (cfr. Tribunale di Roma, cit.).
Per le anzidette motivazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di precedenti in senso contrario ne rende opportuna la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, 5 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 20193/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Domenico Naso) Parte_1
contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore rapprt.to
[...]
dai funzionari delegati ex art.417 bis c.p.c.
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta di cui in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per ottenere la condanna del CP_1
resistente all'interruzione delle trattenute a titolo di “conglobamento”, dell'importo mensile di € 46,52, dallo stesso operate sull'indennità di sede estera, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di dette somme, a decorrere dalla data di destinazione all'estero. Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una dipendente del
[...]
in servizio all'estero collocata fuori ruolo presso il MAECI ai Controparte_2 sensi del D.lgs 64/2017; di essere stata, in particolare, destinata alla circoscrizione consolare di Stoccarda, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 e sino al 30.06.2021 e dall'a.s.
2021/2022 sino al 31.08.2027; di subire, ogni mese e sin dall'inizio del mandato all'estero, l'illegittima trattenuta della somma di € 46,52 sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE).
Parte ricorrente sosteneva, quindi, che la disposizione in forza della quale il CP_1
agiva, ovvero l'art. 1, comma 37, della L. 549/1995, non potesse trovare applicazione nei confronti del personale scolastico, riguardando esclusivamente i dipendenti del citato
. CP_1
Invocava inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni, la normativa contrattuale e, in particolare, il CCNL – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in forza del quale l'indennità integrativa speciale (IIS) acquisiva definitivamente natura retributiva, entrando a far parte dello stipendio tabellare. La combinazione di tali fattori avrebbe comportato, secondo la ricorrente, una illegittima doppia trattenuta nei confronti del personale scolastico in servizio all'estero.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto hiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Al fine di comprendere se il resistente abbia legittimamente operato, si rende CP_1
necessario esaminare quale sia la normativa applicabile al personale dipendente del MIM collocato fuori ruolo all'estero e, soprattutto, se questa consenta espressamente al i procedere alla trattenuta in contestazione. CP_1
Ebbene, l'art.28 del D.lgs. n. 64/2017, rappresenta la fonte primaria che regola la fattispecie, prevedendo che al personale scolastico inviato all'estero competa anzitutto lo pagina 2 di 7 stipendio tabellare secondo le previsioni normative di settore, corrisposto dal Ministero datore di lavoro (M.I.M.), a cui si aggiunge, ex art. 29, l'assegno di sede estera, erogato dal CP_1
Al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova chiarire che l'oggetto del presente giudizio non sia lo stipendio tabellare, in tutte le sue componenti (erogato dall'amministrazione di appartenenza), ma esclusivamente l'assegno di sede estera, per la cui liquidazione l'art. 29 co.3 citato stabilisce che “si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967”, con la precisazione che “Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1”.
In forza di tale espresso richiamo normativo, si applica l'art. 1, co. 37 legge n. 549/1995, che trova testualmente applicazione per il personale destinato a prestare servizio all'estero “sia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”, che, “del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” rilevante nel caso di specie, come sostituita dal citato D. lgs. n. 64/2017, sopra richiamato.
Conseguentemente, il riferimento normativo in questione si applica al personale scolastico inviato in sede estera.
Ebbene, nell'ambito di tale cornice normativa, non rileva in alcun modo ai fini del decidere, la natura dell'indennità integrativa speciale percepita dal personale scolastico, pacificamente retributiva e conglobata nello stipendio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, la quale non viene in alcun modo intaccata nella misura erogata, al pari di ogni altra voce del trattamento stipendiale di competenza.
Ciò in quanto le norme che rilevano ai fini del decidere regolano solo la misura dell'assegno di sede estera, che viene corrisposto da un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente con il;
di conseguenza, la Controparte_2
normativa sopra richiamata si limita a decurtare parzialmente la sola misura dell'assegno di sede, portando da esso in detrazione una quota (id est, una frazione), della indennità integrativa speciale, la quale viene comunque percepita per intero dai dipendenti del
. Controparte_2
pagina 3 di 7 L'oggetto del giudizio, cioè, concerne un emolumento diverso dall'indennità integrativa speciale (che rappresenta una voce retributiva dello stipendio tabellare), erogato da amministrazione diversa, sulla base di specifiche disposizioni normative ed espressamente qualificato dal legislatore come “non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”. Difatti, l'I.S.E. (indennità di sede estera), non ha natura retributiva, e ad essa è parificato l'assegno di sede, in forza della previsione normativa di cui all'art. 29 co. 3.
Per tali sostanziali differenze, l'indennità integrativa speciale percepita dalla parte ricorrente ha importo superiore alla quota portata in detrazione sull'assegno di sede
(oltre € 500 mensili a fronte di € 46,52), avendo il legislatore stabilito che soltanto una parte fissa dell'indennità integrativa speciale vada portata in detrazione dalla misura dell'assegno di sede.
A conforto di tali argomentazioni, si ritiene utile richiamare quanto stabilito da questo
Tribunale, i cui arresti si condividono e si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp att. C.p.c., il quale ha chiarito quanto segue: “A norma dell'art. 28 ( del dlgs
64/2017) in particolare, al personale destinato fuori ruolo compete anzitutto il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. In sostanza, il personale scolastico inviato in sede estera sulla base di questo complesso normativo mantiene il trattamento stipendiale in godimento, nelle varie voci di cui questo si compone in base alla contrattazione di comparto. A norma del successivo art. 29, poi, in aggiunta “allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero” (cfr. fra le più recenti, Tribunale di Roma, sent. n. 1107/2025).
E ancora, nella predetta pronuncia, analogamente che nel presente giudizio, testualmente si legge che la materia del contendere “… non concerne la misura del trattamento pagina 4 di 7 stipendiale, ma soltanto quella di detto emolumento aggiuntivo, del quale è stata enunciata dallo stesso legislatore la natura non retributiva e la relativa funzione di tipo solidaristico. Il terzo comma dell'articolo 29 regola la misura degli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, distinguendo tra dirigente scolastico e le altre tipologie di personale scolastico, docente e non, mentre il settimo comma così espressamente dispone: “Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1”. L'assegno di sede estero, in forza di questo testuale richiamo normativo, si liquida in base alle previsioni del d.P.R. n.
18/1967. Per il personale che percepisce detto emolumento, inoltre, trova applicazione, come correttamente evidenziato dal resistente, il disposto CP_1
dell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, a norma del quale “Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire
1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”. In forza di questi richiami normativi, pertanto, nel liquidare l'assegno di sede estera ai ricorrenti, inviati in sede estera in forza delle disposizioni del d. lgs. n. 64/2017 (che ha sostituito la previgente normativa contenuta nel d. lgs. n. 297/1994), viene detratta una quota dell'indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue, che corrispondono all'importo mensile di € 46,52. Il che non significa, ovviamente, che venga intaccata l'indennità integrativa speciale, corrisposta dal e del merito quale parte dello stipendio, Controparte_2
ma soltanto che il legislatore abbia ritenuto, con norma il cui dato letterale è univoco, di configurare una specifica modalità di liquidazione per l'assegno di pagina 5 di 7 sede spettante al personale scolastico destinato in sede estera. Non colgono nel segno, al riguardo, le censure sviluppate in ricorso. Oggetto del presente giudizio, come detto, non è la misura dell'indennità integrativa speciale, che continua a essere corrisposta dall'amministrazione scolastica secondo le previsioni contrattuali vigenti, né la natura retributiva della stessa, che non è affatto contestata. Del resto, la trattenuta prevista dall'art. 1, comma 37, sopra riportato si riferisce alla espressamente qualificata come componente ordinaria dello stipendio. CP_3
Né assume rilevanza alcuna la circostanza, sottolineata in ricorso, che l'art. 658 del d. lgs.
n. 297/1994 sia stato espressamente abrogato, come peraltro tutta la normativa scolastica che riguardava il personale destinato a una sede estera (artt. da 625 a 675 del d. lgs. n. 297/1994) a opera dell'art. 38 del d. lgs. n. 64/2017
Posto che la norma in questione regolava in precedenza la misura e le modalità di erogazione dell'assegno sede estera, la sua abrogazione è anzi conseguenza logica della riforma dell'intera materia operata dal legislatore, il quale ha stabilito – come più volte evidenziato – anche nuove modalità di liquidazione dell'assegno, superando e innovando il regime pregresso. Né, infine, coglie nel segno il rilievo secondo cui l'art. 170 del d.P.R.
n. 18/1967 trovi diretta applicazione al solo personale del Ed infatti, posto CP_1
che in questa sede non è controversa la misura dello stipendio spettante ai ricorrenti in forza della normativa contrattuale di settore, né della stessa indennità integrativa speciale, ma soltanto le modalità di liquidazione dell'assegno per la sede estera attribuito e liquidato dal resistente, i richiami normativi effettuati dal legislatore nell'ottica CP_1
di una integrale riscrittura della materia e dei relativi istituti impongono l'inevitabile conseguenza che dalla sua misura vada detratta la quota parte, forfettariamente determinata dall'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995. In altri termini, la normativa prevista per l'assegno di sede estera per i dipendenti del trova applicazione ai CP_1
ricorrenti non in via diretta – quali dipendenti di questo –, ma in forza del CP_1
richiamo normativo voluto dal legislatore, che ha stabilito l'applicazione della normativa contenuta nel d.P.R. n. 18/1967, da cui discende l'applicazione del precetto contenuto nell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, espressamente previsto per il personale pagina 6 di 7 mandato in sede estera – anche – ai sensi del d. lgs. n. 297/1994, oggi sostituito integralmente dal d. lgs. n. 64/2017.”
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi che il legislatore, dando nuova disciplina alle modalità di liquidazione dell'assegno di sede estera corrisposto al personale scolastico dal abbia inteso rideterminarne la misura, CP_1
stabilendo che ad esso vada detratta una quota parte della indennità integrativa speciale,
a nulla rilevando che la stessa abbia o meno natura retributiva.
Semmai, proprio in ragione della natura retributiva dell'indennità integrativa speciale e del suo conglobamento nello stipendio tabellare del personale scolastico, il legislatore ha parificato le modalità di liquidazione dell'assegno di sede al personale dipendente del che, nonostante la natura retributiva dell'indennità integrativa speciale da CP_1
questo percepita, senza l'equiparazione riceverebbe l'assegno in misura inferiore rispetto ai dipendenti del M.I.M., in quanto gravato della trattenuta prevista dall'art. 1, comma
37, della legge n. 549/1995.” (cfr. Tribunale di Roma, cit.).
Per le anzidette motivazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di precedenti in senso contrario ne rende opportuna la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, 5 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
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