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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 22907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 22907/2024 promossa da:
esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , elettivamente domiciliati in Persona_1
Sora (FR), via Vittorio Emanuele III n.31, presso lo studio dell'avv.
LUCCI FEDERICO, che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato i ricorrente indicati in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per CP_1
ottenerne la condanna al ripristino dell'indennità di frequenza in favore del loro figlio minore, già riconosciuta in sede amministrativa nel 2018 ed ingiustificatamente sospesa a far data dal giugno 2022.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' con CP_1
memoria riguardante altra fattispecie (opposizione ad ATP), chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposti alcuni rinvii al fine di definire la posizione in sede amministrativa, in vista dell'odierna udienza l' depositava CP_1
documento attestante l'avvenuto ripristino della prestazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
alla odierna udienza la difesa ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese.
Rileva il giudicante che, in considerazione dell'avvenuto ripristino dell'emolumento richiesto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo evidentemente venuto meno ogni interesse delle parti ad una pronuncia in merito.
Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto solo in corso di causa ed all'esito di più rinvii, vanno poste a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.570,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 17 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 22907/2024 promossa da:
esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , elettivamente domiciliati in Persona_1
Sora (FR), via Vittorio Emanuele III n.31, presso lo studio dell'avv.
LUCCI FEDERICO, che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato i ricorrente indicati in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per CP_1
ottenerne la condanna al ripristino dell'indennità di frequenza in favore del loro figlio minore, già riconosciuta in sede amministrativa nel 2018 ed ingiustificatamente sospesa a far data dal giugno 2022.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' con CP_1
memoria riguardante altra fattispecie (opposizione ad ATP), chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposti alcuni rinvii al fine di definire la posizione in sede amministrativa, in vista dell'odierna udienza l' depositava CP_1
documento attestante l'avvenuto ripristino della prestazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
alla odierna udienza la difesa ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese.
Rileva il giudicante che, in considerazione dell'avvenuto ripristino dell'emolumento richiesto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo evidentemente venuto meno ogni interesse delle parti ad una pronuncia in merito.
Le spese, atteso che il pagamento è avvenuto solo in corso di causa ed all'esito di più rinvii, vanno poste a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.570,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 17 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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