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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposto di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Luisa Barone per procura in atti,
opponente
E
Controparte_1
C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Muscari Tomaioli e
SI RI per procura in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 gennaio 2025 ha Parte_1
convenuto innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di
AT l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. CP_2 33020240002009729000, notificatole il 16/12/2024, avente ad oggetto i contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2017, calcolati sui maggiori redditi d'impresa accertati dall'Agenzia delle Entrate con accertamento unificato n. TDY01T300796 e relative sanzioni civili per l'importo di 24.279,58 euro. In particolare, l'istante ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché derivante da un accertamento fiscale non definitivo, nonché l'insussistenza del credito.
Nella resistenza dell'ente convenuto, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
In fatto risulta pacifico che l'avviso di addebito opposto è stato emesso a seguito dell'accertamento fiscale n. mediante il quale CodiceFiscale_2
Agenzia delle Entrate ha accertato nei confronti della Controparte_3
di cui l'opponente è socia al 30,556%, un maggior reddito di impresa di
[...]
200.360,00 euro. È altresì incontestato che l'avviso di accertamento fiscale non risulta definitivo, avendo l'istante impugnato il predetto atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, e che è tuttora pendente il procedimento di appello R.G. n. 1593/2025, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa nei confronti della società (n. 1944/2024), nonché il procedimento di appello n. 3929/2025 della sentenza n. 763/2025, che ha definito il procedimento relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TDY01T300796.
Ciò posto, si osserva che l'avviso di addebito oggetto di giudizio risulta emesso in violazione del disposto dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del
1999, ai sensi del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento seguito dal Corte di
Cassazione con la sentenza n. 8379 del 09/04/2014, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 c.p.c.. In particolare, è stato chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza” CP_2
Alla stregua di tale interpretazione, deve pertanto ritenersi che l'art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 cit., non ponga alcuna distinzione tra l'accertamento eseguito dall e quello effettuato da un altro Controparte_4
Ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, da cui il credito dell'ente previdenziale trae fondamento, sia impugnato davanti al giudice tributario.
Si evidenzia invero che, nonostante le modalità di riscossione dell'Ente siano cambiate nel tempo (fino al 31/12/2010 con “iscrizione a ruolo” ex D.Lgs.
n. 46/1999; dal 01/01/2011 con “avviso di addebito”), esse abbiano mantenuto la stessa disciplina sostanziale. Ciò emerge anche dall'art. 30, comma 14, del
D.L. 78/2010, il quale, stabilendo l'applicazione delle medesime norme per entrambe le forme di riscossione, ne evidenzia una differenza soltanto terminologica. Sicché, anche alla riscossione mediante avviso di addebito è applicabile l'art. 24 comma 3 D.Lgs. n. 46/1999, con conseguente annullamento dell'atto impugnato essendo stato emesso in pendenza del giudizio tributario.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.865,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) annulla l'avviso di addebito n. 33020240002009729000;
2) condanna l'ente opposto a corrispondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
AT, 28/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO