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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/08/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6313 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, promossa DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._3
, nonchè Persona_1 Parte_4
(C.F. ) in proprio e
[...] C.F._4 (C.F. ) in proprio, tutti Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Bove e dall'Avv. Fabrizio Tomei, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(P.I. ), E CP_1 P.IVA_1 CP_2 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Lugi Di Palma e dall'Avv. Tonino Centra, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. , Persona_1
e formulavano opposizione Parte_4 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 1549/2020 con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore della ditta
[...] dell'importo di € 21.703,02, a titolo di Parte_6 saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto diretto alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria dell'immobile sito nel Comune di Sezze (LT), Via Porta Pascibella n. 10. Contestavano la debenza delle somme ingiunte, formulando eccezione di inadempimento degli opposti in ragione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, nonché in ragione della mancata consegna della polizza per responsabilità decennale postuma relativa a tutte le opere e dei vizi e difetti delle lavorazioni eseguite. Formulavano domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 1549/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 30.10.2020 e notificato all'opponente in data 19.11.2020 perché infondato in fatto e diritto e, accertato – se del caso in via riconvenzionale – il grave inadempimento delle società opposte, condannarle al pagamento in favore degli odierni opponenti della somma pari ad € 20.700,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. - Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli appaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. e condannarli al pagamento in favore degli opponenti della somma di € 15.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia anche eventualmente all'esito di CTU a titolo di risarcimento danni per gravi difetti di costruzione. - In via subordinata dichiarare estinta l'obbligazione dedotta nel D.I. per compensazione con le somme dovute agli opponenti. - In via ulteriormente subordinata ridurre l'importo dovuto agli opposti in virtù del danno subito dagli opponenti per l'inadempimento di controparte. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
costituendosi ritualmente in Parte_6 giudizio, chiedevano il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale, ritenendole infondate in fatto ed in diritto. Così concludevano: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ritenute sussistenti le condizioni di legge, disattesa ogni contraria istanza: - In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, rigettare l'opposizione spiegata e tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei Sigg.ri Persona_1
, e al pagamento in favore
[...] Parte_4 Parte_5 della ditta e della della somma di Parte_6 Parte_6
€ 21.703,02 (iva inclusa), o, in denegata ipotesi, di quanto risulterà di giustizia, oltre interessi dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria in ogni caso di spese e compensi professionali, comprese quelle della fase monitoria.”. Con comparsa di costituzione ex art. 300, 2 c., c.p.c. si costituivano in giudizio , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , deceduto nelle more Persona_1 del giudizio, aderendo alle conclusioni già rassegnate: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 1549/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 30.10.2020 e notificato all'opponente in data 19.11.2020 perché infondato in fatto e diritto e, accertato – se del caso in via riconvenzionale – il grave inadempimento delle società opposte, condannarle al pagamento in favore degli odierni opponenti della somma pari ad € 20.700,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. - Sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli appaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. e condannarli al pagamento in favore degli opponenti della somma di € 15.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia anche eventualmente all'esito di CTU a titolo di risarcimento danni per gravi difetti di costruzione. - In via subordinata dichiarare estinta l'obbligazione dedotta nel D.I. per compensazione con le somme dovute agli opponenti. - In via ulteriormente subordinata ridurre l'importo dovuto agli opposti in virtù del danno subito dagli opponenti per l'inadempimento di controparte. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, all'udienza del 28.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. e la ditta chiedevano ed Parte_6 Parte_6 ottenevano l'ingiunzione di pagamento per € 21.703,02, oltre interessi e spese, a titolo di saldo corrispettivo lavori di manutenzione ordinaria, in virtù del contratto di appalto stipulato in data 13.07.2019 ed opere extra-contratto, di certificato di ultimazione dei lavori, di certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori. Non vi è contestazione tra le parti ed è provato in via documentale che le stesse abbiano concluso un contratto di appalto per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria relative all'immobile sito nel Comune di Sezze, Via Porta Pascibella n. 10, per il costo di complessivi € 77.513,25 (oltre Iva al 10% per € 7.751,32) ed abbiano concordato lavori “extra” per l'ulteriore importo di € 17.175,85 (oltre iva al 10% per € 1.717,58). E' altresì pacifico che tali lavori siano iniziati in data 23.07.2019 e siano terminati il 21.11.2019. Con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c. gli opponenti, nello stesso atto di opposizione e nel corso del giudizio, non hanno mai contestato la conclusione del contratto di appalto e l'esecuzione di prestazioni extracontratto, né hanno contestato l'effettiva esecuzione dei lavori da parte delle odierne creditrici. Deve quindi ritenersi accertata l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti e l'esecuzione della prestazione da parte delle creditrici opposte. Occorre tuttavia rilevare che, introducendo il presente giudizio di opposizione, , e Persona_1 Parte_4 hanno contestato l'inesatto adempimento da parte Parte_5 delle appaltatrici, eccependo ex art. 1460 c.c., il ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, la mancata consegna della polizza assicurativa contrattualmente prevista e vizi e difformità delle opere eseguite.
Il primo motivo di opposizione non merita accoglimento. Gli opponenti hanno dedotto che la consegna dell'opera è avvenuta con un ritardo di 46 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto, chiedendo di conseguenza l'applicazione della penale di cui all'art.
4.1.5 del contratto di appalto in atti. Hanno precisato, infatti, che la data inizialmente pattuita per la fine dei lavori (30.09.2019) aveva subito uno slittamento di 15 giorni, sino al 15.10.2019, in ragione degli ulteriori interventi concordati anche con il Direttore dei Lavori. Le opere risultavano in concreto terminate oltre la nuova data concordata ed in particolare in data 21.11.2019. Si osserva, come chiarito da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, che in tema di appalto la richiesta di notevoli ed importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale ed il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024). Nel caso di specie è incontestata la richiesta di variazioni delle opere formulata dalla committenza, diretta all'esecuzione di lavori extra- contratto, con conseguente proroga del termine di consegna pattuito nel regolamento contrattuale. Non risulta tuttavia espressamente concordata ed indicata la nuova data di consegna delle opere. Gli opponenti non hanno fornito la prova dell'accordo relativo al nuovo termine fissato, deducendo genericamente nei propri atti l'avvenuto slittamento del termine concordato di 15 giorni, senza fornire elementi a supporto delle deduzioni rese. Né vi è prova in atti dei solleciti che hanno dedotto di aver inviato sia alla ditta che al direttore dei lavori. Dalla disamina della documentazione offerta in istruttoria, inoltre, si osserva che il direttore dei lavori, nominato dalla committenza, non ha rilevato nulla rispetto all'asserito ritardo in occasione della certificazione di ultimazione della fine lavori redatta in contraddittorio con le ditte appaltatrici. Occorre tuttavia chiarire che il contenuto del certificato di ultimazione dei lavori risulta contestato tra le parti. Da un lato, gli opponenti producono un certificato con la sola firma digitale del direttore dei lavori, nel quale è evidenziato che
“considerato che i lavori aggiuntivi che si sono resi necessari e/o richiesti dalla Committenza in corso d'opera e le modifiche sulla lavorazione dell'intonaco delle facciate la data per il fine lavori deve essere necessariamente spostata anche se mai qualificata”. Dall'altro lato invece il certificato prodotto dagli opposti, con firma apposta in originale dattiloscritto dal direttore dei lavori, riporta
“considerato che i lavori aggiuntivi che si sono resi necessari in corso d'opera la data per il fine lavori veniva spostata su richiesta di proroga accordata dal Committente al 23.11.2019”. Esaminati detti documenti rileva il Tribunale che, con carattere assorbente rispetto alla valutazione di corrispondenza all'originale della copia depositata, in ogni caso il certificato prodotto dagli opponenti non consente di ritenere provata la pattuizione di un nuovo termine, con conseguente applicabilità della penale da ritardo, poiché non viene precisata la nuova data per la fine lavori, spostata in ragione delle variazioni concordate con la committenza. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione e della relativa domanda formulata in riconvenzionale da parte degli opponenti.
Non può essere accolto il secondo motivo di opposizione con cui gli opponenti hanno eccepito l'inadempimento derivante dalla mancata consegna della polizza assicurativa contrattualmente prevista. Dalla disamina del contratto di appalto emerge che le parti hanno pattuito la consegna della polizza per responsabilità decennale postuma ad integrazione della garanzia stabilita dalle norme contrattuali. Infatti all'art. 8.1.2 è stabilito che “Ferme restando ogni garanzia e ogni responsabilità, l'appaltatore si impegna a stipulare, a sue spese, presso primaria compagnia di assicurazioni, una polizza per responsabilità decennale postuma, relativa a tutte le opere oggetto del presente contratto, a beneficio del committente e dei suoi aventi causa con un limite minimo di indennizzo pari al 30% dell'importo netto contrattuale. Gli estremi della polizza devono essere comunicati al committente per essere trascritti nel certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo di eventuali trattenute di garanzia.” Tuttavia, dalle ulteriori emergenze istruttorie risulta incontestato che le stesse parti abbiano volontariamente dato esecuzione al contratto, nonostante la mancata consegna di detta polizza, manifestando così interesse reciproco all'esecuzione del contratto anche senza polizza. Si osserva infatti che, come chiarito da autorevole giurisprudenza, non può ritenersi efficace una condizione sospensiva apposta ad un contratto al quale le parti abbiano dato esecuzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9948 del 26/04/2010;Cass.Sez. 2, Sentenza n. 1 0148 del 27/09/1991). Inoltre, l'efficacia e l'esecuzione del contratto, risultano confermate anche dal pagamento dei SAL 1 e 2, di cui il Direttore dei lavori ne ha dato atto nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché dagli ulteriori documenti offerti in istruttoria, quali il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale dei lavori, ove le parti hanno dato atto della regolare esecuzione delle opere pattuite e ove non vi è alcun riferimento alla mancata consegna della polizza assicurativa inizialmente prevista.
Deve essere rigettato anche il terzo motivo di opposizione. Parte opponente ha eccepito la difformità ed i vizi delle opere eseguite. È utile richiamare i granitici principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015). Inoltre, in relazione al contratto di appalto si rileva che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (recentemente, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025). Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene che l'eccezione di inesatto adempimento sollevata dagli opponenti in relazione agli asseriti vizi non possa essere accolta in quanto generica e non provata. A fronte della prova della fondatezza della pretesa creditoria, parte opponente ha contestato genericamente la presenza di vizi e difformità nell'esecuzione dei lavori rispetto le indicazioni pattuite, senza tuttavia allegare in modo specifico i danni subiti. Nell'atto di opposizione i committenti hanno prodotto documentazione fotografica, che tuttavia ha efficacia probatoria limitata, sia perché priva di data certa, sia perché la parte non ha provveduto ad indicare l'esatta ubicazione delle infiltrazioni lamentate, l'entità delle stesse e l'eventuale causa. Le carenze di allegazione e di prova non sono state colmate neppure nella successiva istruttoria orale, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono risultate attendibili e caratterizzata da precisione e concordanza. In particolare, la teste ha riferito circostanze Testimone_1 generiche e non corrispondenti agli ulteriori elementi istruttori raccolti. Non possono inoltre ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal teste , il quale si limita a descrivere la presenza Testimone_2 di fenomeni infiltrativi nell'appartamento posto al primo piano, senza fornire alcuna indicazione circa l'eventuale presenza dei detti fenomeni nell'appartamento di proprietà dei suoi genitori, posto al secondo piano e che sarebbe stato presumibilmente maggiormente interessato dai vizi lamentati, in ragione della maggiore vicinanza al terrazzo. È necessario altresì rilevare che neppure la consulenza tecnica di parte risulta sufficiente a colmare le carenze probatorie, atteso che ha valenza di mera allegazione di parte, non vincolante (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
L'eccezione di inadempimento non può essere sollevata, dunque, in modo del tutto generico ed inconferente rispetto al rapporto obbligatorio posto alla base della pretesa creditoria, ma deve essere munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto. Nel caso in esame gli opponenti nulla hanno allegato in modo specifico in relazione ai vizi dell'esecuzione delle opere ed ai danni subiti, limitandosi ad una mera sintetica affermazione di tale inadempimento, senza alcuna circostanziata allegazione e senza alcun riscontro probatorio.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1549/2020 deve essere confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. le spese di lite del presente giudizio sono a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della domanda e dell'attività istruttoria in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1549/2020;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 03.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi