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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU N. 236/2025
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1978, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marika Gibertini, presso il cui studio, sito in Modena, Viale Muratori, n. 183, è elettivamente domiciliata;
con l'ausilio dell'OCC, Avv. Valeria Zaccarini;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da così come da ultimo integrata in data 15/10/2025; Parte_1
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Valeria Zaccarini, così come da ultimo integrata in data 15/10/2025; rilevato che, con decreto del 18/10/2025 (comunicato il 7/11/2025) da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
rilevato che, all'esito della comunicazione, i creditori non hanno fatto pervenire all'OCC nessuna osservazione in merito al piano di ristrutturazione;
ritenuto che
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto;
rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano ha una durata di cinque anni, che prevede:
- la continuazione del pagamento del mutuo fondiario in essere, relativo all'abitazione principale, fino alla scadenza convenuta (ex art. 67, comma 5, CCII);
- la messa a disposizione della procedura della somma di € 450,00 per 12 mensilità e per 5 anni, pari ad un totale di € 27.000,00, da destinarsi ai creditori sulla base della seguente proposta:
Proposte per singoli creditori CREDITO % Importo
CREDITORE OCC € 1.232,30 VA
€ 1.232,30 compresa in prededuzione
EuroCQS S.p.A. € 20.308,10 35 € 7.107,84 credito chirografario
€ 47.816,80 35 € 16.735,8 Controparte_1 (già credito chirografario Controparte_2 € 3.718,90 35 € 1.301,62 CP_3 credito chirografario
€ 116,36 di cui: 100
€ 100,21 Controparte_4
- privilegio € 100,21 35
€ 5,65
- chirografo € 16,15
TOTALE € 26.483,42
preso atto che il piano proposto prevede dunque il pagamento:
- alla scadenza convenuta delle rate del mutuo fondiario contratto con Controparte_5
- integrale delle spese prededucibili, con la previsione di eventuali acconti, fatto salvo il disposto dell'art. 71, comma 4, CCII;
- integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa;
-nella misura del 35% dei crediti chirografari entro 5 anni dell'omologa, con previsione di riparti parziali ogni anno dell'80% delle somme accantonate, secondo il seguente schema:
Anno 1° (entro 12 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire:
Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- pagamento, in acconto (50%) credito in prededuzione OCC Euro 616,15
- pagamento integrale dei crediti privilegiati ,) Euro 100,21 Controparte_4
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle Euro 3.603,64 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 2° (entro 24 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire:
Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- accantonamento somme per compenso OCC, in vista della Euro 616,15 liquidazione ex art. 71 comma 4 ccii - pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle Euro 3.703,85 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 3° (entro 36 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire: Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
4.320,00
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle rispettive quote come sopra individuate.
Anno 4° (entro 48 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire: Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle 4.320,00 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 5° (entro 60 mesi dall'omologa del piano): Riparto finale con pagamento del residuo della percentuale indicata dei chirografari in proporzione alle rispettive quote al netto delle spese di procedura.
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che l'istante risiede in
MI (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 189.000 euro, la ricorrente risulta titolare di un reddito da lavoro di circa 2.150,00 euro mensili (al netto della cessione del quinto dello stipendio), nonché di un immobile sito in MI (sulla base dei valori OMI stimabile in circa 128.000 euro), su cui insiste un mutuo fondiario ipotecario tuttora in regolare ammortamento di originari 185.000 euro, con un residuo di circa 111.000 euro, e sostiene spese mensili
(quantificabili approssimativamente in 2.050 euro) di circa pari ammontare allo stipendio percepito, ivi inclusa la rata del mutuo di circa 750,00 euro mensili. Le entrate mensili reddituali nette disponibili, dedotto il fabbisogno per il mantenimento familiare, sono quindi inidonee a far fronte al passivo scaduto;
rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente che, sotto il versante soggettivo, l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, in una serie di circostanze familiari e personali, tra cui la separazione dal marito (separazione nel 2006
e successivo divorzio nel 2012 dal coniuge) e la mancata contribuzione integrale di questi alle spese relative al mantenimento dei figli, nonché nella grave malattia (diagnosticata nel
2023) che ha colpito la ricorrente, impedendole di fare straordinari e diminuendo così la sua capacità lavorativa;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dal Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
considerato che
il Gestore della Crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica al piano nei termini ed ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII, rilevandosi come superflua ogni ulteriore audizione del debitore;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerato il regolare adempimento sinora del contratto di mutuo nonché la sostenibilità della somma che dovrà essere versata mensilmente dal debitore, in ragione delle spese indicate nonché della cessazione della trattenuta di 1/5 derivante da un contratto di cessione volontaria;
precisato che il piano prevede, con riferimento al contratto di mutuo fondiario Rep. n.
255046-Racc. n. 31595, ancora in essere, con il rimborso, ex art. 67, Controparte_5
comma 5, CCII, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, avendo lo stesso adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni;
rilevato che il piano prevede, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII la ristrutturazione e la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che, “con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024. in www.ilcaso.it); CP_6
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco NT n. 2;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Valeria Zaccarini, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30/6/2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 5/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1978, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marika Gibertini, presso il cui studio, sito in Modena, Viale Muratori, n. 183, è elettivamente domiciliata;
con l'ausilio dell'OCC, Avv. Valeria Zaccarini;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da così come da ultimo integrata in data 15/10/2025; Parte_1
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Valeria Zaccarini, così come da ultimo integrata in data 15/10/2025; rilevato che, con decreto del 18/10/2025 (comunicato il 7/11/2025) da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
rilevato che, all'esito della comunicazione, i creditori non hanno fatto pervenire all'OCC nessuna osservazione in merito al piano di ristrutturazione;
ritenuto che
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto;
rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano ha una durata di cinque anni, che prevede:
- la continuazione del pagamento del mutuo fondiario in essere, relativo all'abitazione principale, fino alla scadenza convenuta (ex art. 67, comma 5, CCII);
- la messa a disposizione della procedura della somma di € 450,00 per 12 mensilità e per 5 anni, pari ad un totale di € 27.000,00, da destinarsi ai creditori sulla base della seguente proposta:
Proposte per singoli creditori CREDITO % Importo
CREDITORE OCC € 1.232,30 VA
€ 1.232,30 compresa in prededuzione
EuroCQS S.p.A. € 20.308,10 35 € 7.107,84 credito chirografario
€ 47.816,80 35 € 16.735,8 Controparte_1 (già credito chirografario Controparte_2 € 3.718,90 35 € 1.301,62 CP_3 credito chirografario
€ 116,36 di cui: 100
€ 100,21 Controparte_4
- privilegio € 100,21 35
€ 5,65
- chirografo € 16,15
TOTALE € 26.483,42
preso atto che il piano proposto prevede dunque il pagamento:
- alla scadenza convenuta delle rate del mutuo fondiario contratto con Controparte_5
- integrale delle spese prededucibili, con la previsione di eventuali acconti, fatto salvo il disposto dell'art. 71, comma 4, CCII;
- integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa;
-nella misura del 35% dei crediti chirografari entro 5 anni dell'omologa, con previsione di riparti parziali ogni anno dell'80% delle somme accantonate, secondo il seguente schema:
Anno 1° (entro 12 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire:
Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- pagamento, in acconto (50%) credito in prededuzione OCC Euro 616,15
- pagamento integrale dei crediti privilegiati ,) Euro 100,21 Controparte_4
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle Euro 3.603,64 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 2° (entro 24 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire:
Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- accantonamento somme per compenso OCC, in vista della Euro 616,15 liquidazione ex art. 71 comma 4 ccii - pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle Euro 3.703,85 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 3° (entro 36 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire: Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
4.320,00
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle rispettive quote come sopra individuate.
Anno 4° (entro 48 mesi dall'omologa del piano): Somma da distribuire: Euro 4.320,00 (80% di
5.400)
- pagamento dei singoli creditori chirografari in proporzione alle 4.320,00 rispettive quote come sopra individuate.
Anno 5° (entro 60 mesi dall'omologa del piano): Riparto finale con pagamento del residuo della percentuale indicata dei chirografari in proporzione alle rispettive quote al netto delle spese di procedura.
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che l'istante risiede in
MI (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 189.000 euro, la ricorrente risulta titolare di un reddito da lavoro di circa 2.150,00 euro mensili (al netto della cessione del quinto dello stipendio), nonché di un immobile sito in MI (sulla base dei valori OMI stimabile in circa 128.000 euro), su cui insiste un mutuo fondiario ipotecario tuttora in regolare ammortamento di originari 185.000 euro, con un residuo di circa 111.000 euro, e sostiene spese mensili
(quantificabili approssimativamente in 2.050 euro) di circa pari ammontare allo stipendio percepito, ivi inclusa la rata del mutuo di circa 750,00 euro mensili. Le entrate mensili reddituali nette disponibili, dedotto il fabbisogno per il mantenimento familiare, sono quindi inidonee a far fronte al passivo scaduto;
rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente che, sotto il versante soggettivo, l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, in una serie di circostanze familiari e personali, tra cui la separazione dal marito (separazione nel 2006
e successivo divorzio nel 2012 dal coniuge) e la mancata contribuzione integrale di questi alle spese relative al mantenimento dei figli, nonché nella grave malattia (diagnosticata nel
2023) che ha colpito la ricorrente, impedendole di fare straordinari e diminuendo così la sua capacità lavorativa;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dal Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
considerato che
il Gestore della Crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica al piano nei termini ed ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII, rilevandosi come superflua ogni ulteriore audizione del debitore;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerato il regolare adempimento sinora del contratto di mutuo nonché la sostenibilità della somma che dovrà essere versata mensilmente dal debitore, in ragione delle spese indicate nonché della cessazione della trattenuta di 1/5 derivante da un contratto di cessione volontaria;
precisato che il piano prevede, con riferimento al contratto di mutuo fondiario Rep. n.
255046-Racc. n. 31595, ancora in essere, con il rimborso, ex art. 67, Controparte_5
comma 5, CCII, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, avendo lo stesso adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni;
rilevato che il piano prevede, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII la ristrutturazione e la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che, “con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024. in www.ilcaso.it); CP_6
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco NT n. 2;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Valeria Zaccarini, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30/6/2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 5/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi