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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
figlia minore (Avv. CANTO LEONARDO) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari Persona_1
legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda
Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativa del 27/05/2022;
◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, CP_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 06/1/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a carico della minore CP_1 Per_1
le condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e
[...]
il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha riconosciuto la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste a decorrere dalla domanda amministrativa, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale
ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
figlia minore (Avv. CANTO LEONARDO) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la minore è in possesso dei requisiti sanitari Persona_1
legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda
Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativa del 27/05/2022;
◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, CP_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 06/1/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a carico della minore CP_1 Per_1
le condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza e
[...]
il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha riconosciuto la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste a decorrere dalla domanda amministrativa, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale
ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro