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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 328/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour – Cond. “Sirio”, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 3.2.2020 e il 27.5.2020, due comunicazioni di revoca degli importi (pari a € 1.838,90 per l'anno 2014 e € 787,95 per l'anno 2017) in ragione della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, percepiti a titolo di indennità di malattia per i periodi intercorrenti fra il 2.1.2014 e il 26.3.2014 e l'1.1.2017 e il 31.12.2017. Parte ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione e l'incolpevolezza del suo comportamento, stante l'insussistenza del dolo a lui imputabile.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: quanto alla prestazione di “malattia” per i periodi dal 2.01.2014 al 26.03.2014, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., a riscuotere la somma di €. 1.838,90 e, per l'effetto , dichiarare illegittime le trattenute sulla pensione categoria VO n. 14048320 di cui gode e, Parte_1 conseguentemente Ordinare all , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla data di inizio della trattenuta stessa;
Nel merito- -accertare e dichiarare il comportamento incolpevole del Sig.
nella vicenda de qua e per l'effetto - accertare e dichiarare che per le causali in Parte_1 premessa indicate il Sig. , tanto per l'indennità di malattia del 2014 quanto per Parte_2 quella del 2017, nulla deve all . - condannare, infine, l'ente Controparte_1
Resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso con le comunicazioni impugnate stante l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese e l'insussistenza di condotte dolose.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, le comunicazioni di indebito si riferiscono al versamento delle prestazioni di malattia per il periodo intercorrente fra il 2014 e il 2017.
5. stante il termine di prescrizione decennale dell'indebito, tuttavia, le comunicazioni impugnate e ricevute, il 3.2.2020 e il 27.5.2020 devono dirsi tempestive.
5.1. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è che: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alla prestazione contestatagli.
8. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour – Cond. “Sirio”, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Manlio Mazza (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 3.2.2020 e il 27.5.2020, due comunicazioni di revoca degli importi (pari a € 1.838,90 per l'anno 2014 e € 787,95 per l'anno 2017) in ragione della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, percepiti a titolo di indennità di malattia per i periodi intercorrenti fra il 2.1.2014 e il 26.3.2014 e l'1.1.2017 e il 31.12.2017. Parte ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione e l'incolpevolezza del suo comportamento, stante l'insussistenza del dolo a lui imputabile.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: quanto alla prestazione di “malattia” per i periodi dal 2.01.2014 al 26.03.2014, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., a riscuotere la somma di €. 1.838,90 e, per l'effetto , dichiarare illegittime le trattenute sulla pensione categoria VO n. 14048320 di cui gode e, Parte_1 conseguentemente Ordinare all , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla data di inizio della trattenuta stessa;
Nel merito- -accertare e dichiarare il comportamento incolpevole del Sig.
nella vicenda de qua e per l'effetto - accertare e dichiarare che per le causali in Parte_1 premessa indicate il Sig. , tanto per l'indennità di malattia del 2014 quanto per Parte_2 quella del 2017, nulla deve all . - condannare, infine, l'ente Controparte_1
Resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso con le comunicazioni impugnate stante l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese e l'insussistenza di condotte dolose.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, le comunicazioni di indebito si riferiscono al versamento delle prestazioni di malattia per il periodo intercorrente fra il 2014 e il 2017.
5. stante il termine di prescrizione decennale dell'indebito, tuttavia, le comunicazioni impugnate e ricevute, il 3.2.2020 e il 27.5.2020 devono dirsi tempestive.
5.1. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione è ravvisabile nel caso di specie.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è che: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alla prestazione contestatagli.
8. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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