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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3639/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3639/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Dante 16 CF , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bagno ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in AN Via Novara 66, giusta procura in atti
- RICORRENTE – e
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 CF , rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Bagno ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in AN Via Novara 66, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto del figlio nei Per_1 periodi che trascorreranno con lo stesso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, previa esibizione del relativo giustificativo.
- disporre che, con riferimento all'immobile in comproprietà al 50% ciascuno sito in AN, Viale Dante Alighieri 16, censito in Catasto Fabbricati come segue:
-foglio 17 mappale 1049 sub 3 : piano T, categoria C6 di classe 4, mq. 13,
- Foglio 17 mappale 1052 subalterno 16 S1-5: categoria A2 di classe 1, vani 5,0, superficie catastale mq. 86 il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito la sua quota del 50% alla sig.ra CP_1 [...]
Pt_1
- Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente.
- dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- le parti chiedono l'omologa della separazione.” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 11/5/2002 Parte_1 CP_1 in AN. Dall'unione coniugale è nato (il 21/7/2006). Per_1 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/4/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2002) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE dott. Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3639/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Dante 16 CF , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bagno ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in AN Via Novara 66, giusta procura in atti
- RICORRENTE – e
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 CF , rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Bagno ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in AN Via Novara 66, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Disporre che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto del figlio nei Per_1 periodi che trascorreranno con lo stesso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, previa esibizione del relativo giustificativo.
- disporre che, con riferimento all'immobile in comproprietà al 50% ciascuno sito in AN, Viale Dante Alighieri 16, censito in Catasto Fabbricati come segue:
-foglio 17 mappale 1049 sub 3 : piano T, categoria C6 di classe 4, mq. 13,
- Foglio 17 mappale 1052 subalterno 16 S1-5: categoria A2 di classe 1, vani 5,0, superficie catastale mq. 86 il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito la sua quota del 50% alla sig.ra CP_1 [...]
Pt_1
- Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente.
- dare atto che i coniugi si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, ovvero, di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- le parti chiedono l'omologa della separazione.” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 11/5/2002 Parte_1 CP_1 in AN. Dall'unione coniugale è nato (il 21/7/2006). Per_1 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/4/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2002) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE dott. Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin