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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/07/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9031/2022 R.G. promossa da:
, ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Maffi, come da mandato in atti.
Attore
Contro
, (P.IVA – C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Tedeschi, come da mandato in atti.
Convenuto
Contro
, (C.F. ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
e con l'intervento
(C.F. CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 13 Rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Chiavegato, come da mandato in atti.
intervenuta
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “I. Nel merito: I.1 In via principale - accertare e
dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'esclusiva responsabilità del conducente del rimorchio
targato XA070BF, trainato dal trattore targato CP004CX, in ordine alla produzione del sinistro
descritto in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. - P.IVA , in solido con il signor P.IVA_2 P.IVA_1 CP_2
, C.F. , in qualità di proprietario del mezzo, al risarcimento del danno
[...] C.F._2
differenziale per un importo complessivo di Euro 66.785,31 ovvero nella maggiore o minor somma
ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
I.2 In ogni caso: - con vittoria di spese, anche generali, compenso, IVA e CPA come per legge, di cui si
chiede sin d'ora la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
II. In via istruttoria:
II.1 Voglia ammettere le istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c..”
CONCLUSIONI PER : “- in via principale: respingersi le domanda Controparte_1
attorea e dell'intervenuta così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste formulate
dall'attore e da , accertarsi i gradi di responsabilità delle parti e, quindi, porre a carico della CP_3
convenuta quanto la stessa sia tenuta in forza del contratto assicurativo in essere, Controparte_1
con il limite complessivo del danno civilistico risarcibile.
- Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA. pagina 2 di 13 - Ad istruttoria: dal momento che il video dimesso dall'attore è frutto di evidenti tagli, si chiede sia
disposto ex art. 210 cpc l'ordine di esibizione nei confronti dell'attore e/o di Fruttital srl del video
integrale del sinistro occorso in data 5.8.19 alle ore 18.50 circa presso il magazzino di tale ultima
società e, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in prefiggendo termine.”
CONCLUSIONI PER INAIL: “NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, ritenere e
dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. CP_2
e per l'effetto condannare e in persona del
[...] CP_2 Controparte_1
rappresentante legale pro-tempore, a pagare all' , sede di Verona, la somma di 188.101,68 euro, CP_3
oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di
causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha chiesto ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del conducente del rimorchio targato XA070BF trainato dal trattore targato CP004CX nella causazione dell'infortunio avvenuto il 5.8.2019 e, per l'effetto, di condannare il proprietario del mezzo sig. e la CP_2
compagnia assicurativa al pagamento della somma complessiva di € 66.785,31 Controparte_1
a titolo di risarcimento differenziale di tutti i danni non patrimoniali conseguenti all'incidente.
A sostegno della domanda risarcitoria l'attore ha dedotto che:
- in data 5.8.2019 stava svolgendo, in qualità di socio lavoratore della Cooperativa VR Service, la propria attività lavorativa presso il magazzino di Fruttital S.r.l. ed era intento al caricamento della merce all'interno del rimorchio targato XA070BF, trainato dal trattore targato CP004CX, in sosta sulla rampa di carico;
- durante le operazioni di caricamento, il mezzo di proprietà della ditta individuale di trasporti CP_2
assicurato con e condotto dal dipendente del trasportatore, signor
[...] Controparte_1 pagina 3 di 13 , si è inaspettatamente mosso allontanandosi dalla rampa e finendo la sua corsa Parte_2
contro la recinzione perimetrale del magazzino;
- l'improvviso spostamento del mezzo e il conseguente urto contro il muro di cinta che si trovava di fronte hanno inevitabilmente causato la perdita dell'equilibrio dell'attore e la caduta dal cassone a terra;
- l'attore è stato immediatamente trasportato l'attore presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo
Trento ove hanno diagnosticato la frattura esposta del pilone tibiale e frattura terzo distale perone gamba destra;
ricoverato presso il nosocomio, il sig. ha subito un primo intervento di pulizia Pt_1
chirurgica e stabilizzazione con fissatore esterno e poi un ulteriore intervento di rimozione del fissatore,
riduzione e sintesi;
- l' di Verona ha avviato il relativo procedimento di accertamento concluso, in data 14.2.2020, CP_3
con la visita medica che ha stabilito un grado di menomazione dell'integrità psicofisica calcolato al
18% a seguito della “frattura del pilone tibiale e 3° medio perone dx, anchilosi di TT e SA con impaccio MT dx, esiti cicatriziali multipli gamba dx mds” dalla quale l'attore a partire dal 18.2.2020 ha percepito una rendita mensile.
Con comparsa di costituzione dep. il 24/03/2023 ha integralmente contestato la Controparte_1
domanda attorea sia per quanto attiene l'imputazione della responsabilità, sia per ciò che riguarda la quantificazione della pretesa risarcitoria. Sotto il primo profilo ha in particolare eccepito la responsabilità, quantomeno concorrente, del sig. stante l'effettiva dinamica dell'incidente e la Pt_1
possibilità per l'attore di accorgersi del pericolo e di adottare delle precauzioni.
Con atto dep. il 05/04/2023 l , premessa la natura lavorativa dell'evento dannoso e la CP_3
liquidazione operata per un complessivo importo di € 188.101,68 euro (di cui € 7.788,92 euro per indennità d'inabilità temporanea;
€ 168.847,19 per valore capitale della rendita per un'invalidità del
26%, € 73 per rimborso certificazioni medico legali, € 407 per visite mediche, € 484 per rimborso visite specialistiche: 484,00 euro;
€ 68,98 per visite accertamento postumi) è intervenuta nel giudizio per far pagina 4 di 13 valere il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. ed ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle prestazioni economiche previdenziali erogate.
All'udienza del 13/04/2023, è stato assegnato termine a parte intervenuta sino al 3 Maggio 2023 per notificare l'atto di intervento ed il verbale al convenuto contumace ed è stato disposto che parte attrice depositi il video dell'incidente. Alla successiva udienza del 05/10/2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Con ordinanza del 16/02/2024, rigettate le prove orali sulla dinamica dell'incidente, è stata disposta CTU medico legale all'esito della quale la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni, non coperti dalle prestazioni economiche previdenziali erogate dall' , patiti dall'attore in occasione di un sinistro avvenuto mentre stava CP_3
caricando della merce all'interno di un rimorchio presso il magazzino Fruttital s.r.l.. Nel giudizio si è
poi innestata la domanda surrogatoria dell'intervenuta nei confronti delle parti convenute. CP_3
a) fatto dannoso
Quanto all'accertamento del fatto, dal video che ha registrato l'incidente risulta chiaramente che il sig.
si trovava all'interno di un camion (o meglio di un rimorchio trainato da un trattore) in sosta;
Pt_1
che il guidatore del trattore è sceso dalla cabina e, dopo poco, il trattore con il rimorchio ha iniziato a muoversi privo di conducente e di controllo ed è andato ad impattare contro un muretto;
l'attore è
saltato/caduto giù dal camion in movimento incontrollato rotolando a terra.
b) responsabilità dei convenuti
La compagnia di assicurazione ha eccepito la concorrente se non esclusiva responsabilità dell'attore che è imprudentemente saltato giù dal camion.
L'eccezione non ha pregio e va disattesa. pagina 5 di 13 A prescindere se il salto sia stato determinato da una perdita di equilibrio o se – come affermato dalla convenuta - il salto sia stato volontariamente eseguito è del tutto evidente che nessuna colpa può
comunque ascriversi al lavoratore che si è trovato, senza colpa, in una situazione di pericolo determinata da un'imprudenza altrui.
Quand'anche infatti l'attore sia volontariamente saltato giù dal camion, egli avrebbe posto in essere una manovra tutt'affatto che abnorme rispetto alle circostanze. Resosi conto di trovarsi su un mezzo pesante privo di controllo, nel tentativo di saltare giù dal mezzo egli si sarebbe tentato mettersi in sicurezza scendendo da un mezzo in movimento. D'altronde, dalla sua posizione, egli non poteva vedere se e come il camion avrebbe potuto fermarsi e quali diverse conseguenze avrebbero potuto esserci.
La causa esclusiva dell'incidente è dunque da ascrivere al movimento incontrollato del mezzo e dunque alla situazione di pericolo creata dal conducente che è sceso e si è allontanato dal mezzo senza mettere in atto tutti i dispositivi di sicurezza del caso.
c) il danno patito
La riconducibilità dei danni lamentati all'incidente trova riscontro nella documentazione medica dimessa che attesta l'immediato trasporto e ricovero in ospedale.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha sua volta accertato che l'attore ha riportato la frattura esposta del pilone tibiale e la frattura terzo distale perone gamba destra ed ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali riguardanti il nesso di causa (criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva,
della continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause); che le lesioni hanno determinato un periodo di danno biologico temporaneo costituito da un ricovero ospedaliero di giorni 28 e successivi
160 giorni per la stabilizzazione dei postumi nei seguenti termini: 28 giorni al 100% , 60 giorni 75%,
danno biologico, il danno permanente è da quantificare nella misura del 20% . pagina 6 di 13 Il CTU ha infine rilevato non esservi in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo né circostanze rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva che non siano quelle sofferenze comuni al danni di analoga entità, i cui postumi si ripercuotono attendibilmente sia sulla vita lavorativa, sia extra lavorativa determinando facile affaticabilità durante la stazione eretta prolungata, durante la deambulazione e durante il trasporto di carichi. In ragione della maggior usura nello svolgimento del lavoro il CTU ha riconosciuto danno alla capacità lavorativa specifica di operaio carrellista del 18%.
I valori indicati dal CTU, condivise dai ctp e fermo quanto verrà più oltre specificato in punto di capacità lavorativa specifica, vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici.
Non hanno pregio infatti le contestazioni sollevate dall'attore alle valutazioni del CTU sia per quanto riguarda la quantificazione del danno permanente e temporaneo sia per quanto riguarda la sofferenza soggettiva del CTU.
Il danno è stato correttamente valutato secondo le Linee Guida SIMLA e d'altronde, in sede di operazioni peritali, anche il ct di parte attrice ha concordato su tali valori.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel giudizio, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Al
riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo pagina 7 di 13 uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. da ultimo Cass. n .5984
del 2025, Cass. 31681 del 2024; Cass. 5865 del 2021).
Nel caso di specie non sono state allegate circostanze particolare che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quelle che si patiscono in presenza del medesimo danno. Il dipendere dalla compagna per il periodo di immobilizzazione e l'assenza da casa sono evidentemente insiti nel tipo di lesione e cure cui l'attore è stato costretto e le stesse prove formulate a tal fine (che nel periodo dal 3.9.2019 fino a febbraio 2020, l'attore trascorresse le sue giornate immobile a letto, alzandosi solo per espletare i propri bisogni fisiologici;
che la compagna eseguisse le iniezioni per la profilassi eparinica da settembre 2019 a gennaio 2020; che l'attore, dal
3.9.2019 fino a febbraio 2020, abbia avuto difficoltà nella gestione della quotidianità del figlio Per_1
a causa della ridotta capacità deambulatoria, e si trovasse in uno stato di sofferenza e prostrazione
[...]
psicologica e dipendesse dalla compagna) sono situazioni e sensazioni del tutto comprensibili e fisiologiche tenuto conto della gravità delle lesioni, delle operazioni subite e della necessaria immobilizzazione.
d) danno risarcibile
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, non potendosi applicare ratione temporis il
Tabella Unica Nazionale licenziata con il PRD 15/2025, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene questo giudice di utilizzare il c.d. metodo tabellare e segnatamente le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; pagina 8 di 13 Cass. n. 20292/2022) e che, sono rivisitate, separando il "danno biologico" dal cosiddetto "incremento per sofferenza" (o "danno morale").
Il danno risarcibile per l'infortunio del 5.8.2019, in base al danno accertato in sede di operazioni peritali e alle note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano del 2021 va quindi liquidato considerando l'età
del danneggiato alla data del sinistro (44 anni), l'invalidità permanente del 20% per un importo, a titolo di danno biologico risarcibile comprensivo della sofferenza soggettiva standard rispetto a lesioni di tale grado, di € 69.989,00; per l'invalidità temporanea è congruo rispetto alle risultanze della CTU e alla forbice data dalle tabelle di Milano per un giorno di invalidità, l'importo richiesto di € 11.756,25.
Nella specie, come già specificato non sono state dedotte, né provate, specifiche ed eccezionali circostanze che giustifichino una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard per il danno permanente. I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare come sopra riportata.
e) il danno differenziale
Premesso che l'attore ha agito in giudizio per ottenere il cd danno differenziale, occorre valutare se il sig. abbia avuto dal sinistro per cui è causa delle conseguenze pregiudizievoli eccedenti ed Pt_1
ulteriori rispetto agli importi già erogati da . CP_3
Vanno innanzitutto richiamati i consolidati principi giurisprudenziali per la determinazione del credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale;
a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n.12566 del 2018 che ha risolto il contrasto sul punto, è infatti pacifico che l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore CP_3
(ma, a maggior ragione, anche all'infortunio sul lavoro in senso stretto) va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. pagina 9 di 13 Come precisato dalla Suprema Corte il giudice, “dopo aver liquidato il danno civilistico, deve
procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_3
poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale,
dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura
assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato
il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_3
permanente” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019). La Corte ha ulteriormente chiarito che “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte
dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non CP_3
secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due
sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente
liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì
secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento
solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”
(Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre 2023).
Premesso che “Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cd.
personalizzazione del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto
dell'intervento dell'assicuratore sociale” la Corte ha esplicitato, ai fini del calcolo del danno differenziale biologico permanente che “.. se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, CP_3
occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, pagina 10 di 13 separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima
andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del
danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c)
poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b)
che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di
rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c'') capitalizzando il valore della rendita
non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite CP_3
di cui al d.m. 22 novembre 2016 … In base ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco
dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno
patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo
quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità
permanente” (Cass. 30293 del 2023).
Calati i principi sopra esposti al caso in esame, dal documento 35 dimesso da risulta che CP_3
l'intervenuta ha riconosciuto all'attore un danno biologico, parametrato ad un'invalidità riconosciuta del 26%, di € 65.782,15.
Tenuto conto del danno civile liquidabile per il danno biologico comprensivo della sofferenza soggettiva standard come sopra determinato di € 69.989,00, all'attore spetta a titolo di danno differenziale per la quota dell'invalidità permanente la somma di € 4.206,85, oltre al danno per temporaneo per complessivi € 11.756,25 richiesto.
L'importo di € 15.963,10 (€ 4.206,85 + 11.756,25), così valutato in valori monetari al 2021 (tabelle
Milano 2021) rivalutato alla data odierna è pari a € 18.229,86.
e devono dunque essere condannati a versare all'attore, a titolo di Controparte_1 CP_2
danno differenziale, la somma di € 18.229,86 oltre agli interessi sull'importo di € 18.229,86 devalutato al momento del sinistro avvenuto il 5.8.2019, e annualmente rivalutato sino alla data della presente pagina 11 di 13 sentenza e, sull'importo che si determina decorrono gli interessi alla data della presente sentenza, gli interessi legale sino al saldo effettivo.
f) azione surrogatoria CP_3
Deve infine essere accolta l'azione surrogatoria avanzata dall'intervenuta essendo stata CP_3
accertata, nel presente giudizio, l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di proprietà di CP_2
assicurato con in relazione ai danni patiti dall'attore .
[...] Controparte_1 Parte_1
I convenuti e devono quindi essere condannati a versare, in solido CP_2 Controparte_1
tra loro a la complessiva somma di € 188.101,68, oltre agli interessi decorrenti dal 8.9.2022, data CP_3
di costituzione delle rendita e intermedia rispetto ai pagamenti già effettuati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto e devono Controparte_1 CP_2
essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore e Parte_1
dell'intervenuta Le liquidazione viene effettuata secondo il DM 55/2014 nel valore del decisum CP_3
per quanto concerne il rapporto processuale con l'attore e il valore della domanda accolta per quanto concerne il rapporto processuale con CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna e a versare, in solido tra loro, all'attore CP_2 Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 18.229,86 oltre agli interessi sull'importo di € 18.229,86 Parte_1
devalutato al 5.8.2019 e annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza e, sull'importo che si determina alla data della presente sentenza, gli interessi legale sino al saldo effettivo.
condanna e a versare, in solido tra loro, a la somma di € CP_2 Controparte_1 CP_3
188.101,68 oltre interessi decorrenti dal 8.9.2022;
pagina 12 di 13 condanna e alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite CP_2 Controparte_1
liquidate in € 5.077 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna e alla rifusione a favore dell'intervenuta delle CP_2 Controparte_1 CP_3
spese di lite liquidate in € 14.103 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta e dell'attore al 50% ciascuno;
Verona, il 18/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni al 50% e 40 giorni al 25%; c) in accordo con le Linee Guida SIMLA per la valutazione del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9031/2022 R.G. promossa da:
, ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Maffi, come da mandato in atti.
Attore
Contro
, (P.IVA – C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Tedeschi, come da mandato in atti.
Convenuto
Contro
, (C.F. ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
e con l'intervento
(C.F. CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 13 Rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Chiavegato, come da mandato in atti.
intervenuta
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “I. Nel merito: I.1 In via principale - accertare e
dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'esclusiva responsabilità del conducente del rimorchio
targato XA070BF, trainato dal trattore targato CP004CX, in ordine alla produzione del sinistro
descritto in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. - P.IVA , in solido con il signor P.IVA_2 P.IVA_1 CP_2
, C.F. , in qualità di proprietario del mezzo, al risarcimento del danno
[...] C.F._2
differenziale per un importo complessivo di Euro 66.785,31 ovvero nella maggiore o minor somma
ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
I.2 In ogni caso: - con vittoria di spese, anche generali, compenso, IVA e CPA come per legge, di cui si
chiede sin d'ora la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
II. In via istruttoria:
II.1 Voglia ammettere le istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c..”
CONCLUSIONI PER : “- in via principale: respingersi le domanda Controparte_1
attorea e dell'intervenuta così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste formulate
dall'attore e da , accertarsi i gradi di responsabilità delle parti e, quindi, porre a carico della CP_3
convenuta quanto la stessa sia tenuta in forza del contratto assicurativo in essere, Controparte_1
con il limite complessivo del danno civilistico risarcibile.
- Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA. pagina 2 di 13 - Ad istruttoria: dal momento che il video dimesso dall'attore è frutto di evidenti tagli, si chiede sia
disposto ex art. 210 cpc l'ordine di esibizione nei confronti dell'attore e/o di Fruttital srl del video
integrale del sinistro occorso in data 5.8.19 alle ore 18.50 circa presso il magazzino di tale ultima
società e, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in prefiggendo termine.”
CONCLUSIONI PER INAIL: “NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, ritenere e
dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. CP_2
e per l'effetto condannare e in persona del
[...] CP_2 Controparte_1
rappresentante legale pro-tempore, a pagare all' , sede di Verona, la somma di 188.101,68 euro, CP_3
oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di
causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha chiesto ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del conducente del rimorchio targato XA070BF trainato dal trattore targato CP004CX nella causazione dell'infortunio avvenuto il 5.8.2019 e, per l'effetto, di condannare il proprietario del mezzo sig. e la CP_2
compagnia assicurativa al pagamento della somma complessiva di € 66.785,31 Controparte_1
a titolo di risarcimento differenziale di tutti i danni non patrimoniali conseguenti all'incidente.
A sostegno della domanda risarcitoria l'attore ha dedotto che:
- in data 5.8.2019 stava svolgendo, in qualità di socio lavoratore della Cooperativa VR Service, la propria attività lavorativa presso il magazzino di Fruttital S.r.l. ed era intento al caricamento della merce all'interno del rimorchio targato XA070BF, trainato dal trattore targato CP004CX, in sosta sulla rampa di carico;
- durante le operazioni di caricamento, il mezzo di proprietà della ditta individuale di trasporti CP_2
assicurato con e condotto dal dipendente del trasportatore, signor
[...] Controparte_1 pagina 3 di 13 , si è inaspettatamente mosso allontanandosi dalla rampa e finendo la sua corsa Parte_2
contro la recinzione perimetrale del magazzino;
- l'improvviso spostamento del mezzo e il conseguente urto contro il muro di cinta che si trovava di fronte hanno inevitabilmente causato la perdita dell'equilibrio dell'attore e la caduta dal cassone a terra;
- l'attore è stato immediatamente trasportato l'attore presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo
Trento ove hanno diagnosticato la frattura esposta del pilone tibiale e frattura terzo distale perone gamba destra;
ricoverato presso il nosocomio, il sig. ha subito un primo intervento di pulizia Pt_1
chirurgica e stabilizzazione con fissatore esterno e poi un ulteriore intervento di rimozione del fissatore,
riduzione e sintesi;
- l' di Verona ha avviato il relativo procedimento di accertamento concluso, in data 14.2.2020, CP_3
con la visita medica che ha stabilito un grado di menomazione dell'integrità psicofisica calcolato al
18% a seguito della “frattura del pilone tibiale e 3° medio perone dx, anchilosi di TT e SA con impaccio MT dx, esiti cicatriziali multipli gamba dx mds” dalla quale l'attore a partire dal 18.2.2020 ha percepito una rendita mensile.
Con comparsa di costituzione dep. il 24/03/2023 ha integralmente contestato la Controparte_1
domanda attorea sia per quanto attiene l'imputazione della responsabilità, sia per ciò che riguarda la quantificazione della pretesa risarcitoria. Sotto il primo profilo ha in particolare eccepito la responsabilità, quantomeno concorrente, del sig. stante l'effettiva dinamica dell'incidente e la Pt_1
possibilità per l'attore di accorgersi del pericolo e di adottare delle precauzioni.
Con atto dep. il 05/04/2023 l , premessa la natura lavorativa dell'evento dannoso e la CP_3
liquidazione operata per un complessivo importo di € 188.101,68 euro (di cui € 7.788,92 euro per indennità d'inabilità temporanea;
€ 168.847,19 per valore capitale della rendita per un'invalidità del
26%, € 73 per rimborso certificazioni medico legali, € 407 per visite mediche, € 484 per rimborso visite specialistiche: 484,00 euro;
€ 68,98 per visite accertamento postumi) è intervenuta nel giudizio per far pagina 4 di 13 valere il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. ed ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle prestazioni economiche previdenziali erogate.
All'udienza del 13/04/2023, è stato assegnato termine a parte intervenuta sino al 3 Maggio 2023 per notificare l'atto di intervento ed il verbale al convenuto contumace ed è stato disposto che parte attrice depositi il video dell'incidente. Alla successiva udienza del 05/10/2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Con ordinanza del 16/02/2024, rigettate le prove orali sulla dinamica dell'incidente, è stata disposta CTU medico legale all'esito della quale la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni, non coperti dalle prestazioni economiche previdenziali erogate dall' , patiti dall'attore in occasione di un sinistro avvenuto mentre stava CP_3
caricando della merce all'interno di un rimorchio presso il magazzino Fruttital s.r.l.. Nel giudizio si è
poi innestata la domanda surrogatoria dell'intervenuta nei confronti delle parti convenute. CP_3
a) fatto dannoso
Quanto all'accertamento del fatto, dal video che ha registrato l'incidente risulta chiaramente che il sig.
si trovava all'interno di un camion (o meglio di un rimorchio trainato da un trattore) in sosta;
Pt_1
che il guidatore del trattore è sceso dalla cabina e, dopo poco, il trattore con il rimorchio ha iniziato a muoversi privo di conducente e di controllo ed è andato ad impattare contro un muretto;
l'attore è
saltato/caduto giù dal camion in movimento incontrollato rotolando a terra.
b) responsabilità dei convenuti
La compagnia di assicurazione ha eccepito la concorrente se non esclusiva responsabilità dell'attore che è imprudentemente saltato giù dal camion.
L'eccezione non ha pregio e va disattesa. pagina 5 di 13 A prescindere se il salto sia stato determinato da una perdita di equilibrio o se – come affermato dalla convenuta - il salto sia stato volontariamente eseguito è del tutto evidente che nessuna colpa può
comunque ascriversi al lavoratore che si è trovato, senza colpa, in una situazione di pericolo determinata da un'imprudenza altrui.
Quand'anche infatti l'attore sia volontariamente saltato giù dal camion, egli avrebbe posto in essere una manovra tutt'affatto che abnorme rispetto alle circostanze. Resosi conto di trovarsi su un mezzo pesante privo di controllo, nel tentativo di saltare giù dal mezzo egli si sarebbe tentato mettersi in sicurezza scendendo da un mezzo in movimento. D'altronde, dalla sua posizione, egli non poteva vedere se e come il camion avrebbe potuto fermarsi e quali diverse conseguenze avrebbero potuto esserci.
La causa esclusiva dell'incidente è dunque da ascrivere al movimento incontrollato del mezzo e dunque alla situazione di pericolo creata dal conducente che è sceso e si è allontanato dal mezzo senza mettere in atto tutti i dispositivi di sicurezza del caso.
c) il danno patito
La riconducibilità dei danni lamentati all'incidente trova riscontro nella documentazione medica dimessa che attesta l'immediato trasporto e ricovero in ospedale.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha sua volta accertato che l'attore ha riportato la frattura esposta del pilone tibiale e la frattura terzo distale perone gamba destra ed ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali riguardanti il nesso di causa (criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva,
della continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause); che le lesioni hanno determinato un periodo di danno biologico temporaneo costituito da un ricovero ospedaliero di giorni 28 e successivi
160 giorni per la stabilizzazione dei postumi nei seguenti termini: 28 giorni al 100% , 60 giorni 75%,
danno biologico, il danno permanente è da quantificare nella misura del 20% . pagina 6 di 13 Il CTU ha infine rilevato non esservi in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo né circostanze rilevanti ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva che non siano quelle sofferenze comuni al danni di analoga entità, i cui postumi si ripercuotono attendibilmente sia sulla vita lavorativa, sia extra lavorativa determinando facile affaticabilità durante la stazione eretta prolungata, durante la deambulazione e durante il trasporto di carichi. In ragione della maggior usura nello svolgimento del lavoro il CTU ha riconosciuto danno alla capacità lavorativa specifica di operaio carrellista del 18%.
I valori indicati dal CTU, condivise dai ctp e fermo quanto verrà più oltre specificato in punto di capacità lavorativa specifica, vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici.
Non hanno pregio infatti le contestazioni sollevate dall'attore alle valutazioni del CTU sia per quanto riguarda la quantificazione del danno permanente e temporaneo sia per quanto riguarda la sofferenza soggettiva del CTU.
Il danno è stato correttamente valutato secondo le Linee Guida SIMLA e d'altronde, in sede di operazioni peritali, anche il ct di parte attrice ha concordato su tali valori.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel giudizio, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Al
riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema di danno non patrimoniale da
lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo pagina 7 di 13 uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. da ultimo Cass. n .5984
del 2025, Cass. 31681 del 2024; Cass. 5865 del 2021).
Nel caso di specie non sono state allegate circostanze particolare che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quelle che si patiscono in presenza del medesimo danno. Il dipendere dalla compagna per il periodo di immobilizzazione e l'assenza da casa sono evidentemente insiti nel tipo di lesione e cure cui l'attore è stato costretto e le stesse prove formulate a tal fine (che nel periodo dal 3.9.2019 fino a febbraio 2020, l'attore trascorresse le sue giornate immobile a letto, alzandosi solo per espletare i propri bisogni fisiologici;
che la compagna eseguisse le iniezioni per la profilassi eparinica da settembre 2019 a gennaio 2020; che l'attore, dal
3.9.2019 fino a febbraio 2020, abbia avuto difficoltà nella gestione della quotidianità del figlio Per_1
a causa della ridotta capacità deambulatoria, e si trovasse in uno stato di sofferenza e prostrazione
[...]
psicologica e dipendesse dalla compagna) sono situazioni e sensazioni del tutto comprensibili e fisiologiche tenuto conto della gravità delle lesioni, delle operazioni subite e della necessaria immobilizzazione.
d) danno risarcibile
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, non potendosi applicare ratione temporis il
Tabella Unica Nazionale licenziata con il PRD 15/2025, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene questo giudice di utilizzare il c.d. metodo tabellare e segnatamente le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; pagina 8 di 13 Cass. n. 20292/2022) e che, sono rivisitate, separando il "danno biologico" dal cosiddetto "incremento per sofferenza" (o "danno morale").
Il danno risarcibile per l'infortunio del 5.8.2019, in base al danno accertato in sede di operazioni peritali e alle note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano del 2021 va quindi liquidato considerando l'età
del danneggiato alla data del sinistro (44 anni), l'invalidità permanente del 20% per un importo, a titolo di danno biologico risarcibile comprensivo della sofferenza soggettiva standard rispetto a lesioni di tale grado, di € 69.989,00; per l'invalidità temporanea è congruo rispetto alle risultanze della CTU e alla forbice data dalle tabelle di Milano per un giorno di invalidità, l'importo richiesto di € 11.756,25.
Nella specie, come già specificato non sono state dedotte, né provate, specifiche ed eccezionali circostanze che giustifichino una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard per il danno permanente. I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare come sopra riportata.
e) il danno differenziale
Premesso che l'attore ha agito in giudizio per ottenere il cd danno differenziale, occorre valutare se il sig. abbia avuto dal sinistro per cui è causa delle conseguenze pregiudizievoli eccedenti ed Pt_1
ulteriori rispetto agli importi già erogati da . CP_3
Vanno innanzitutto richiamati i consolidati principi giurisprudenziali per la determinazione del credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale;
a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n.12566 del 2018 che ha risolto il contrasto sul punto, è infatti pacifico che l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore CP_3
(ma, a maggior ragione, anche all'infortunio sul lavoro in senso stretto) va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. pagina 9 di 13 Come precisato dalla Suprema Corte il giudice, “dopo aver liquidato il danno civilistico, deve
procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_3
poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale,
dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura
assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato
il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_3
permanente” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019). La Corte ha ulteriormente chiarito che “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte
dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non CP_3
secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due
sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente
liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì
secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento
solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”
(Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre 2023).
Premesso che “Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cd.
personalizzazione del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto
dell'intervento dell'assicuratore sociale” la Corte ha esplicitato, ai fini del calcolo del danno differenziale biologico permanente che “.. se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, CP_3
occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, pagina 10 di 13 separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima
andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del
danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c)
poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b)
che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di
rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c'') capitalizzando il valore della rendita
non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite CP_3
di cui al d.m. 22 novembre 2016 … In base ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco
dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno
patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo
quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità
permanente” (Cass. 30293 del 2023).
Calati i principi sopra esposti al caso in esame, dal documento 35 dimesso da risulta che CP_3
l'intervenuta ha riconosciuto all'attore un danno biologico, parametrato ad un'invalidità riconosciuta del 26%, di € 65.782,15.
Tenuto conto del danno civile liquidabile per il danno biologico comprensivo della sofferenza soggettiva standard come sopra determinato di € 69.989,00, all'attore spetta a titolo di danno differenziale per la quota dell'invalidità permanente la somma di € 4.206,85, oltre al danno per temporaneo per complessivi € 11.756,25 richiesto.
L'importo di € 15.963,10 (€ 4.206,85 + 11.756,25), così valutato in valori monetari al 2021 (tabelle
Milano 2021) rivalutato alla data odierna è pari a € 18.229,86.
e devono dunque essere condannati a versare all'attore, a titolo di Controparte_1 CP_2
danno differenziale, la somma di € 18.229,86 oltre agli interessi sull'importo di € 18.229,86 devalutato al momento del sinistro avvenuto il 5.8.2019, e annualmente rivalutato sino alla data della presente pagina 11 di 13 sentenza e, sull'importo che si determina decorrono gli interessi alla data della presente sentenza, gli interessi legale sino al saldo effettivo.
f) azione surrogatoria CP_3
Deve infine essere accolta l'azione surrogatoria avanzata dall'intervenuta essendo stata CP_3
accertata, nel presente giudizio, l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di proprietà di CP_2
assicurato con in relazione ai danni patiti dall'attore .
[...] Controparte_1 Parte_1
I convenuti e devono quindi essere condannati a versare, in solido CP_2 Controparte_1
tra loro a la complessiva somma di € 188.101,68, oltre agli interessi decorrenti dal 8.9.2022, data CP_3
di costituzione delle rendita e intermedia rispetto ai pagamenti già effettuati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto e devono Controparte_1 CP_2
essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore e Parte_1
dell'intervenuta Le liquidazione viene effettuata secondo il DM 55/2014 nel valore del decisum CP_3
per quanto concerne il rapporto processuale con l'attore e il valore della domanda accolta per quanto concerne il rapporto processuale con CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna e a versare, in solido tra loro, all'attore CP_2 Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 18.229,86 oltre agli interessi sull'importo di € 18.229,86 Parte_1
devalutato al 5.8.2019 e annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza e, sull'importo che si determina alla data della presente sentenza, gli interessi legale sino al saldo effettivo.
condanna e a versare, in solido tra loro, a la somma di € CP_2 Controparte_1 CP_3
188.101,68 oltre interessi decorrenti dal 8.9.2022;
pagina 12 di 13 condanna e alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite CP_2 Controparte_1
liquidate in € 5.077 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
condanna e alla rifusione a favore dell'intervenuta delle CP_2 Controparte_1 CP_3
spese di lite liquidate in € 14.103 per compenso e € 759 per spese oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta e dell'attore al 50% ciascuno;
Verona, il 18/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni al 50% e 40 giorni al 25%; c) in accordo con le Linee Guida SIMLA per la valutazione del