Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.7948/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 18/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 24/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile, la
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.9 e 10 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Esaminando la documentazione sanitaria si rileva che il ricorrente e' affetto da
• lombalgia cronica con irradiazione sciatalgica dx, limitazione funzionale del rom lombare ai gradi medi, segni di radicolopatia periferica a moderato impegno (non documentazione clinico- iconografica)
• Ipoacusia bilaterale di moderata entita' con impiego di protesi auricolari
• IT SI (dato anamnestico)
• Frattura trimalleolare t-t sx trattata chirurgicamente con esiti algo-disfunzionali, limitazione del rom t-t medi gradi, dolore al carico
• Assunzione di farmaci a domicilio: fans, metotrexate (che attualmente riferisce di non assumere), ipocolesterolemizzanti,
Vit d, antiriassorbitivi (osteoporosi)
Tanto in premessa, considerando il dato obiettivo riscontrato, la compromissione dello stato di salute e la documentazione esaminata,
3 si applicano le tabelle del D.M. 05/02/1992 come di seguito esposto:
• Cod. 7010 – lombalgia cronica con irradiazione sciatalgica dx, limitazione funzionale del rom lombare ai gradi medi, segni di radicolopatia periferica a moderato impegno (non documentazione clinico-iconografica) (per analogia) – 26%
• Cod. 4005 – Ipoacusia bilaterale di moderata entita' con impiego di protesi auricolari (cfr. tabella deficit uditivi) – 23%
• Cod. 7210 – Frattura trimalleolare t-t sx trattata chirurgicamente con esiti algo-disfunzionali, limitazione del rom t-t medi gradi, dolore al carico (per analogia) – 25%
• Cod. 9306 – IT SI (dato anamnestico, indicazione al tp con methotrexate non assunto per decisione della paziente, in apparente remissione clinica) – 11%
Applicando la formula del calcolo riduzionistico, si riconosce il periziando come soggetto invalido con riduzione permanente della capacita' lavorativa nella misura del 54% [rectius 62%].
Considerato un surplus di impatto sulla capacita' lavorativa semispecifica, in considerazione della difficolta' deambulatoria ravvisata (+ 5%), si stima il soggetto invalido nella misura del
67% dalla data della domanda amministrativa (27.06.23)».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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