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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione
N. R.G. 5181/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 5181/2025, trattenuta per la decisione all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1972, e (C.F. Parte_2
), nata in [...] il 23/09/1974, entrambi residenti all'estero. C.F._2
Rappresentati e difesi, congiuntamente, dagli Avv. Riccardo De Simone (C.F.
) e Avv. Valeria Saitta (C.F. ). C.F._3 C.F._4
(Ricorrenti)
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia. (Resistente)
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Motivazione
Con ricorso depositato ai sensi dell'Art. 281-undecies c.p.c., i ricorrenti
[...]
hanno adito l'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani fin dalla nascita, in virtù della discendenza in linea retta e ininterrotta dal cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
(PD) il 23/05/1878. Hanno chiesto, per l'effetto, di ordinare al Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. Successivamente, la difesa dei ricorrenti ha depositato una Memoria Integrativa, giustificando il deposito tardivo di idonea e completa documentazione a causa di disservizi telematici sulla piattaforma Polisweb. Con le Note Scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il 18/12/2025, i ricorrenti hanno ribadito le conclusioni e, in via subordinata, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex
1 art. 363-bis c.p.c. in merito all'interpretazione delle preclusioni istruttorie nel rito semplificato.
Il si è costituito in giudizio, senza contestare nel merito la Controparte_1 pretesa, ma sollevando eccezione di decadenza dalla produzione documentale, ove non tempestivamente allegata al ricorso introduttivo, chiedendo di non tenerne conto, con conseguente rigetto del ricorso. In subordine, ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice designato, Dott. IM RA, ha disposto che l'udienza fissata per il 18/12/2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine perentorio sino alle ore 9:30 del 18/12/2025 per il deposito di tali note.
IN FATTO
Il procedimento ha ad oggetto l'accertamento dello status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
, discendenti del capostipite italiano .
[...] Persona_1
Il capostipite, , di sesso maschile, è nato a Borgo Veneto Persona_1
(Provincia di Padova), il 23 maggio 1878, alle ore 4 e 20 minuti. Risultava essere figlio di e . Persona_2 Persona_3
emigrò in Brasile e contrasse matrimonio con Persona_1 Per_4
il 27 aprile 1901 a Ribeirão Preto. I ricorrenti hanno prodotto il certificato
[...] negativo di naturalizzazione brasiliana (n. 000.086.700.717/2024), rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni del Ministero della Giustizia il 07 novembre 2024, il quale attesta che non risultano registri di naturalizzazione a nome di Per_5
o sue varianti.
[...]
Dalla predetta unione coniugale nacque il figlio, , il 22 Persona_6 settembre 1915 a Ribeirão Preto, in Brasile.
NO FA (G2) sposò il 29 novembre 1941. Da Persona_7 questa unione nacquero due figli:
1. NO , nato il 30 marzo 1944. Persona_8
2. , nata l'11 giugno 1948 a Ribeirão Preto. Parte_3
Proseguendo nella linea di discendenza (ramo maschile), Persona_9
(G3) sposò il 23 novembre
[...] Persona_10
1968. Dalla loro unione nacque (ricorrente) il 18 Parte_1 giugno 1972 a Ribeirão Preto.
Parallelamente (ramo femminile), la sorella (G3) sposò Parte_3 Per_11
il 27 settembre 1969. Da tale unione nacque
[...] Parte_2
(ricorrente) il 23 settembre 1974 a São Paulo (SP).
[...]
Pag. 2 di 4 I ricorrenti hanno dimostrato di aver presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a San Paolo. In particolare, aveva inviato un Requerimento in data Parte_1
23 novembre 2022. Il , con comunicazione successiva al 01/02/2023, Parte_4 ha superato la procedura via email, disponendo che l'iscrizione alla "LISTA 2023" e anni successivi avvenisse esclusivamente tramite il portale ministeriale Prenot@mi a partire dal 20 marzo. I ricorrenti hanno tentato più volte di accedere al servizio di prenotazione on-line, riscontrando avvisi che la lista aveva raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensili. Le convocazioni pubblicate dal , tra Parte_4 il 01/01/2023 e il 24/02/2023, riguardavano solo i richiedenti inseriti nella lista d'attesa dell'anno 2012, evidenziando una notoria e oggettiva incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo, che ha costretto i richiedenti ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Tutta la documentazione anagrafica straniera prodotta, inclusa la prova di discendenza e i certificati (nascita, matrimonio, negativo di naturalizzazione), risulta essere stata apostillata e tradotta da un traduttore pubblico giurato
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi
Pag. 3 di 4 dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025
Il Giudice
IM RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione
N. R.G. 5181/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 5181/2025, trattenuta per la decisione all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1972, e (C.F. Parte_2
), nata in [...] il 23/09/1974, entrambi residenti all'estero. C.F._2
Rappresentati e difesi, congiuntamente, dagli Avv. Riccardo De Simone (C.F.
) e Avv. Valeria Saitta (C.F. ). C.F._3 C.F._4
(Ricorrenti)
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia. (Resistente)
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Motivazione
Con ricorso depositato ai sensi dell'Art. 281-undecies c.p.c., i ricorrenti
[...]
hanno adito l'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani fin dalla nascita, in virtù della discendenza in linea retta e ininterrotta dal cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
(PD) il 23/05/1878. Hanno chiesto, per l'effetto, di ordinare al Controparte_1
e all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. Successivamente, la difesa dei ricorrenti ha depositato una Memoria Integrativa, giustificando il deposito tardivo di idonea e completa documentazione a causa di disservizi telematici sulla piattaforma Polisweb. Con le Note Scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il 18/12/2025, i ricorrenti hanno ribadito le conclusioni e, in via subordinata, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex
1 art. 363-bis c.p.c. in merito all'interpretazione delle preclusioni istruttorie nel rito semplificato.
Il si è costituito in giudizio, senza contestare nel merito la Controparte_1 pretesa, ma sollevando eccezione di decadenza dalla produzione documentale, ove non tempestivamente allegata al ricorso introduttivo, chiedendo di non tenerne conto, con conseguente rigetto del ricorso. In subordine, ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice designato, Dott. IM RA, ha disposto che l'udienza fissata per il 18/12/2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine perentorio sino alle ore 9:30 del 18/12/2025 per il deposito di tali note.
IN FATTO
Il procedimento ha ad oggetto l'accertamento dello status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
, discendenti del capostipite italiano .
[...] Persona_1
Il capostipite, , di sesso maschile, è nato a Borgo Veneto Persona_1
(Provincia di Padova), il 23 maggio 1878, alle ore 4 e 20 minuti. Risultava essere figlio di e . Persona_2 Persona_3
emigrò in Brasile e contrasse matrimonio con Persona_1 Per_4
il 27 aprile 1901 a Ribeirão Preto. I ricorrenti hanno prodotto il certificato
[...] negativo di naturalizzazione brasiliana (n. 000.086.700.717/2024), rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni del Ministero della Giustizia il 07 novembre 2024, il quale attesta che non risultano registri di naturalizzazione a nome di Per_5
o sue varianti.
[...]
Dalla predetta unione coniugale nacque il figlio, , il 22 Persona_6 settembre 1915 a Ribeirão Preto, in Brasile.
NO FA (G2) sposò il 29 novembre 1941. Da Persona_7 questa unione nacquero due figli:
1. NO , nato il 30 marzo 1944. Persona_8
2. , nata l'11 giugno 1948 a Ribeirão Preto. Parte_3
Proseguendo nella linea di discendenza (ramo maschile), Persona_9
(G3) sposò il 23 novembre
[...] Persona_10
1968. Dalla loro unione nacque (ricorrente) il 18 Parte_1 giugno 1972 a Ribeirão Preto.
Parallelamente (ramo femminile), la sorella (G3) sposò Parte_3 Per_11
il 27 settembre 1969. Da tale unione nacque
[...] Parte_2
(ricorrente) il 23 settembre 1974 a São Paulo (SP).
[...]
Pag. 2 di 4 I ricorrenti hanno dimostrato di aver presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a San Paolo. In particolare, aveva inviato un Requerimento in data Parte_1
23 novembre 2022. Il , con comunicazione successiva al 01/02/2023, Parte_4 ha superato la procedura via email, disponendo che l'iscrizione alla "LISTA 2023" e anni successivi avvenisse esclusivamente tramite il portale ministeriale Prenot@mi a partire dal 20 marzo. I ricorrenti hanno tentato più volte di accedere al servizio di prenotazione on-line, riscontrando avvisi che la lista aveva raggiunto il limite massimo di iscrizioni mensili. Le convocazioni pubblicate dal , tra Parte_4 il 01/01/2023 e il 24/02/2023, riguardavano solo i richiedenti inseriti nella lista d'attesa dell'anno 2012, evidenziando una notoria e oggettiva incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo, che ha costretto i richiedenti ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Tutta la documentazione anagrafica straniera prodotta, inclusa la prova di discendenza e i certificati (nascita, matrimonio, negativo di naturalizzazione), risulta essere stata apostillata e tradotta da un traduttore pubblico giurato
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi
Pag. 3 di 4 dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025
Il Giudice
IM RA
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