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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 168/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Remigio Belcredi del foro di Novara, PEC elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Michelatti del foro di Torino, in Torino, via Giacinto Collegno n. 4
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il 25 gennaio Controparte_2 C.F._3
1958 e
C.F. , nata a [...] il 27 giugno Controparte_3 C.F._4
1962, tutti rappresentati e difesi, per procure in atti, dall'avv. Alessandro Turchetto del foro di Novara, PEC presso il cui Email_2 studio sono elettivamente domiciliati, in Novara, via Mario Greppi n. 2
- APPELLATI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 604/2022, emessa in data 26 ottobre
2022 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, pubblicata il 27 ottobre
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto manda esente da ogni pretesa i convenuti, ad eccezione della domanda – svolta in via di subordine – di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario;
per l'effetto, dichiara tenuti solidalmente i convenuti sigg. e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune, in mancanza di prova sul momento preciso dell'allaccio ed in assenza di criteri di ripartizione (non oggetto del presente giudizio), con criteri ed efficacia da stabilire eventualmente in altra sede.
- condanna parte attrice alla refusione delle spese legali di parte convenuta nella misura del 60%, liquidando le stesse nella loro totalità in € 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute
- pone definitivamente le spese di CTU all'80% in capo a parte attrice e al 20% in capo a parte convenuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, Contrariis rejectis a) In via istruttoria
- Disporre integrazione della CTU depositata in primo grado tramite l'assegnazione al consulente di quesito volto ad accertare, in base agli atti di causa, ai documenti prodotti e comunque acquisibili presso pubbliche autorità, all'esame dei luoghi, il tragitto delle condotte fognarie sottostante le proprietà delle parti, anche comuni e le modalità di realizzazione di tali condotte fognarie ed i permessi ottenuti dalle parti da pubbliche autorità.
- Disporre ordine di esibizione ex art.210 C.P.C. delle planimetrie degli impianti idrico e fognario relativi alla proprietà Ariatta Mappale 159/A; b) Nel merito riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le domande formulate da parte attrice in primo grado e per l'effetto in via principale:
- Dichiarare l'inesistenza dell'altrui diritto – servitù di cui alla narrativa dell'atto di citazione, e conseguentemente ordinare la cessazione della turbativa condannando i convenuti al distacco del proprio impianto e al ripristino dei beni di proprietà attorea;
- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni, per l'importo di € 3.500,00 e/o nella misura che verrà determinata in corso di causa. In via subordinata:
2 - Nella denegata ipotesi di accoglimento (se riproposta) della domanda riconvenzionale di parte avversa e di conseguente pronuncia che accerti l'intervenuta usucapione della servitù di scarico, tubatura e impianto fognario, o che costituisca servitù coattiva avente i medesimi oggetto e contenuti, condannare le parti convenute al pagamento di un'indennità, come prevista dagli artt.1032 e ss. C.C., quantificata in € 3.500,00 o in quell'altra somma, anche maggiore, da individuarsi in corso di causa e/o all'esito di CTU e/o determinata dal Giudice ai sensi di Legge.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione e/o delle domande di parte avversa, dichiarare i convenuti tenuti a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario, con efficacia retroattiva al giorno in cui è avvenuto l'altrui allacciamento. In ogni caso condannare i convenuti appellati
- al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse quelle di CTU;
- alla restituzione della somma loro pagata da parte attrice in forza della sentenza di primo grado esecutiva, pari a €. 1.971,28, oltre interessi. c) Respingere comunque tutte le domande proposte e riproposte dagli appellati nelle loro conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in sede di appello, ivi incluse le richieste istruttorie ivi formulate”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta sia di merito che istruttoria, in conferma della sentenza del 26 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di Novara sezione civile (R.G.2511/2018),
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 348BIS/348TER/436BIS c.p.c. non avendo ragionevole probabilità di essere accolto e basandosi la sentenza impugnata su relazione tecnica espletata dal
CTU, ritenuta decisiva ed esaustiva, con ogni conseguenza in punto spese di lite;
Nel merito:
- previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, in conferma della sentenza impugnata, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, mandare esente da ogni pretesa avversaria gli appellati e, quindi, accogliere le seguenti conclusioni precisate in primo grado Nel merito:
- in via principale nei confronti delle domande attoree: previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, in particolare in merito alla comproprietà tra Controparte_4 dell'impianto di scarico, pozzetto e cortile oggetto di causa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto mandare esente da ogni pretesa i convenuti.
- in via riconvenzionale, subordinata, ove occorrer possa: in via principale, previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nel denegato caso in cui venga accertata l'assenza di comunione tra sull'impianto di Controparte_4 scarico e pozzetto posti nel cortile comune oggetto di causa, previo accertamento del possesso utile all'usucapione in capo agli della servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario, CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione da parte dei IG.ri di tale servitù e dichiarare CP_1 l'acquisto di essa in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158-1061-1062 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza, in via subordinata, previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nel denegato caso in cui venga accertata l'assenza di comunione tra sull'impianto di Controparte_4 scarico e pozzetto posti nel cortile oggetto di causa o l'assenza dei presupposti per l'usucapione di servitù di scarico-fognatura a favore degli , costituire per destinazione del padre di famiglia o CP_1 in via coattiva ex art. 1043 c.c. servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario a favore della proprietà in danno alla proprietà con ogni conseguente declaratoria del caso CP_1 Pt_1 ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
3 PROVA ORALE PER TESTI E INTERROGATORIO FORMALE Nella denegata ipotesi di ritenuta necessità per il rigetto delle domande avversarie, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della parte attrice e per testi con i testi più sotto indicati sulle seguenti circostanze, espunti eventuali elementi negativi o valutativi con salvezza della capitolazione, precedute da “Vero che”: 1) All'incirca nel 1950 la famiglia prendeva in locazione le mura di un negozio di alimentari CP_1 alla Via Valsesia n. 2 Novara ed un appartamento ivi sito, insediando la propria residenza
(proprietari degli immobili erano i IG.ri e ); Persona_1 Persona_2
2) Nel medesimo caseggiato insediavano la propria attività di panetteria i IG.ri prendendo Pt_1 in locazione un'altra parte di immobile;
3) Nel 1979 i IG.ri - frazionavano le proprietà per poterle Persona_1 Persona_2 vendere, come da frazionamento tipo 45/79 del 16.06.1979 allegato all'atto di vendita e da tale frazionamento nascevano i mappali C.T. Novara 159/a e 159/B che si rammostra al teste (cfr. doc. 1 ctp);
4) Il IG. diveniva nudo proprietario nel 1979 ed usufruttuari i genitori (e Controparte_2 successivamente al decesso del padre acquistano la proprietà anche tutti gli altri eredi vale a dire i deducenti convenuti assieme alla madre e la sorella ), Controparte_5 Controparte_3 dell'immobile di provenienza sito in Novara Via Valsesia n. 2, identificato al NCEU al foglio 50 Per_1 mappale 389/1 (negozio), 389/3 (magazzino), 389/5 (appartamento) per la piena proprietà indivisa nonché la proprietà in comune con i IG.ri del mappale 159/a C.T. Novara ove è sito il cortile Pt_1 e l'androne carraio (cfr doc. 2);
5) La famiglia acquistava la proprietà dai del mappale 159/b foglio 50 C.T. (con Pt_1 Per_1 relativi appartamenti censito al NCEU) nonché la comunione con gli della proprietà del CP_1 mappale 159/a foglio 50 comune di Novara (cfr doc. 1 ctp),
6) In data 12.09.1980 il IG. otteneva dal Comune di Novara la variazione a Controparte_2 suo nome dell'intestazione della concessione per l'immissione di un condotto privato di scarico nella pubblica fognatura di Via Valsesia a servizio dello stabile al civico n. 2 (in precedenza tale concessione era intestata al IG. e ) (cfr doc. 3), nonché otteneva Persona_1 Persona_2 nel 1987 contratto per la fornitura di acqua potabile (cfr doc. 4);
7) sia prima che dopo il citato frazionamento e dopo la vendita delle proprietà agli e CP_1 Pt_1 le abitazioni erano prive di servizi igienici privati ma vi era un bagno comune nel cortile che scaricava in un pozzetto di raccolta fognaria sito sempre in cortile che andava a finire nella roggia vicina (gli appartamenti di proprietà e avevano invece dei lavandini ad uso domestico CP_1 Pt_1 che scaricavano sempre nello stesso pozzetto);
8) gli scarichi dei lavandini degli appartamenti sopra citati e del gabinetto comune per raggiungere la roggia andavano a raccogliersi nel pozzetto di raccolta comune sito nel cortile (che si ricorda è di proprietà comune);
9) il citato pozzetto esisteva ante ristrutturazione degli appartamenti già nell'atto di Controparte_6 frazionamento operato dai vecchi proprietari;
Per_1
10) il citato pozzetto fognario era in comunione tra le famiglie e provenendo CP_1 Pt_1 dall'unico proprietario;
Per_1
11) nel 1980 gli costruiscono un bagno nel locale magazzino e allacciano gli scarichi al citato CP_1 pozzetto fognario comune, in accordo con i IG.ri (allora padre e madre di parte Controparte_6 attrice nonché lo zio della stessa), che secondo l'atto di vendita dovevano eseguire tutti i lavori di ristrutturazione delle parti comuni compreso il cortile (cfr. par. 8 sopra);
12) per l'esecuzione dei lavori sopra citati dei IG.ri venne chiesto a fine anno 1980 permesso CP_1
a costruire (cfr doc. 4 ctp) che venne concesso previo rilascio della voltura da ad della Per_1 CP_1 concessione di scarico in pubblica fognatura avvenuta nello stesso anno (cfr doc. 3); 13) i citati lavori al capo 12 vennero eseguiti negli anni '80 e la costruzione del gabinetto di proprietà
nel magazzino fu completata e lo scarico fatto confluire nel pozzetto del cortile comune;
CP_1 14) nell'anno 1984, con la ristrutturazione effettuata dai dei propri appartamenti e Controparte_6 delle parti comuni, venne eliminato il gabinetto comune nel cortile e venne aggiornato anche il sistema delle tubazioni e degli scarichi fognari;
venne quindi predisposto in accordo tra i comproprietari l'impianto fognario utilizzando il pozzetto esistente ed allacciandolo alla fogna pubblica come da fotografie che si producono (doc. 5); il lavoro e la spesa vennero sostenuti dalla
4 famiglia in forza del patto inserito nei rispettivi rogiti di vendita;
Pt_1
15) il bagno del magazzino degli costruito dal 1980 scarica nel pozzetto e dal 1984 tale CP_1 pozzetto di proprietà comune confluisce per via dei lavori eseguiti nella fogna pubblica;
16) nel 1990 la famiglia cessava l'attività del negozio di alimentari e Persona_3 nell'appartamento di proprietà di Via Valsesia n. 2, al fine di poterlo locare a terzi, veniva realizzato nel 1991 un bagno;
17) per lo scarico del servizio igienico dei IG.ri di via Valsesia n. 2 Novara viene utilizzata da CP_1 oltre venti anni la tubatura già esistente usata per lo scarico della cucina e per questa realizzazione è stata presentata scia in sanatoria nel 2011 (doc. 9 ctp);
18) tale tubatura va a finire da oltre venti anni nel pozzetto comune la cui acqua dopo i lavori di costruzione dell'impianto fognario confluisce nella fogna pubblica;
19) la tubatura è stata fatta passare attraverso la cantina sottostante dei contro il Controparte_6 soffitto, per raggiungere il pozzetto di raccolta comune (ciò non può essere avvenuto senza il consenso dei IG.ri o clandestinamente); Pt_1
20) tutte le tubazioni degli scarichi delle proprietà di Via Valsesia n. 2 Novara confluiscono CP_1 da oltre venti anni nel pozzetto di proprietà comune allacciato alla fognatura pubblica dopo i lavori eseguiti da (cfr. doc. 5); Pt_1
21) il cortile ove è sito lo scarico fognario della famiglia di Via Valsesia n. 2 Novara è un CP_1 luogo aperto a tutti i comproprietari dello stabile ed accessibile come si evince dalle fotografie prodotte che si rammostrano al teste (doc. 5);
22) il gabinetto del magazzino di Via Valsesia n. 2 Novara è dal 1990, anno di chiusura del negozio degli , in disuso mentre l'appartamento dal 2016 di Via Valsesia n. 2 Novara degli Ariatta è CP_1 libero da persone;
23) le spese per le varie ristrutturazioni del fabbricato di Via Valsesia n. 2 Novara sono state sistemate nel 1995 tra le parti e come da prospetto firmato da e CP_1 Pt_1 Testimone_1 regolarmente pagate che mi si rammostra (doc. 6). Si indicano a testimoni su tutte le circostanze:
- residente in [...] Testimone_2
Stessi testimoni in prova contraria sui capitoli avversari eventualmente dedotti ed ammessi. C.T.U. Disporre c.t.u. volta a verificare l'interclusione del fondo dal punto di vista della servitù CP_1 coattiva di scarico-fognatura rispetto alle parti comuni (cortile-androne) e ai fondi Pt_1 Con vittoria di spese ed competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso Parte_1 Controparte_1 [...]
, e allegando quanto CP_2 Controparte_3 Controparte_5
segue:
- di essere proprietaria, unitamente alla sorella e alla madre, degli CP_7
immobili siti in Novara (NO), via Valsesia n. 2, censiti al Catasto Terreni al
5 Foglio n. 50, mappale n. 159/b e, per 3/4, mappale n. 159/a, acquistati dallo zio
( ), dal padre ( ) e dalla madre ( Persona_4 Testimone_1 [...]
dai venditori e;
CP_8 Persona_1 Persona_2
- che il limitrofo immobile sito in via Valsesia n. 2, corrispondente ad 1/4 del mappale n. 159/a, era invece stato acquistato da;
Controparte_2
- che, in origine, i suddetti immobili erano privi di servizi igienici e di scarichi fognari, essendovi solo un piccolo gabinetto comune sito nella corte centrale dell'edificio, che scaricava in un piccolo canale (cd. “roggia) parallelo alla vicina ferrovia, poi però prosciugato, chiuso e tombinato per ragioni di pubblica salubrità;
- di aver presentato domanda di ristrutturazione ed urbanizzazione degli immobili di sua proprietà e di aver realizzato, nel 1984, ottenendo le necessarie concessioni edilizie, nonché la licenza di scarico nella fogna pubblica, dei bagni con relativi scarichi;
- di aver fatto confluire, nel condotto fognario sotterraneo, dieci utenze domestiche e una non domestica, le cui tubazioni, parametrate, come diametro e volumi di portata, al numero di utenze attivate, passavano attraverso il mappale n. 159/a in comproprietà con;
CP_1
- che , nel 1980, aveva richiesto la concessione edilizia per realizzare CP_1
dei servizi igienici nel proprio immobile che si sarebbero dovuti allacciare,
mediante un proprio impianto e proprie tubazioni, alla rete fognaria pubblica, ma che detta concessione era stata lasciata decadere;
- che, in seguito, aveva, presumibilmente senza autorizzazione, CP_1
realizzato dei servizi igienici nel proprio immobile;
- di aver iniziato ad avere, sin dal 2011, problemi agli scarichi e ai servizi e di aver dunque dato avvio ad una fitta corrispondenza con , il quale, nei CP_1
primi mesi del 2013, aveva dichiarato in una missiva, che sin dal 1987,
contestualmente ai lavori di ristrutturazione e alla realizzazione di un bagno
6 nell'abitazione al pian terreno, aveva agganciato i propri tubi di scarico a quelli dell'immobile di proprietà Pt_1
- che “la realtà dei fatti” sarebbe che la proprietà “non si era CP_1
'semplicemente' immessa nella fogna sotterranea realizzata dai Pt_1
aveva -fatto assai più grave e pericoloso- direttamente innestati i propri tubi di scarico nelle tubature interne agli immobili, presumibilmente nel tratto in cui detti tubi scendono dagli immobili di proprietà (situati al I e al II Pt_1
piano dell'edificio) in quello di proprietà di controparte (al piano terreno)”;
- di non aver avuto “contezza delle altrui condotte”, “non c'erano altri tubi all'infuori dei propri che sfociavano nella fognatura ealizzata sotto Pt_1
gli immobili”, e che dalle “verifiche” svolte “si è ricavato che la famiglia
, approfittando della circostanza per cui i tubi degli immobili siti ai CP_1
piani superiori transitano (per servitù espressamente prevista in rogito) nelle parti del proprio immobile, ivi si sono agganciati clandestinamente, intercettando l'impianto stesso. Condotta che, per ovvi motivi, impediva e impedisce qualsiasi possibilità di conoscenza e verifica da parte dell'Attore, che non ha e non aveva modo di rompere altrui muri e/o di entrare negli immobili
”. CP_1
avanzando, su queste basi, un'azione negatoria ex art. 949 c.c., domandando, previo accertamento del ritenuto indebito uso, da parte dei Convenuti, “dei tubi di scarico in primis nonché, conseguentemente, dell'impianto fognario e di scarico acque nere appartenenti a , di dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù Parte_1
altrui a suo carico e, conseguentemente, ordinare alle Controparti la cessazione di ogni turbativa e condannarle al risarcimento dei danni “cagionati alle tubature e più in generale conseguenti al sovraccarico delle tubazioni medesime, che nel corso degli ultimi anni hanno necessitato molteplici interventi manutentivi (senza particolare esito, dato che il problema era, come dimostrato, "altrove”), nonché all'usura dei tubi stessi” quantificato in euro 3.500,00 o diversa somma da determinarsi in corso di causa.
7 Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza di tali domande e allegando:
- che la famiglia , negli anni '50, aveva preso in locazione le mura di CP_1
un negozio di alimentari e un appartamento sito in Novara, via Valsesia n. 2;
- che, nel medesimo caseggiato aveva locato altri locali la famiglia Pt_1
per esercitare attività di panetteria;
- che, in data 16 giugno 1979, i signori e , Persona_1 Per_1 Persona_2
originari proprietari del caseggiato, avevano frazionato la loro proprietà, al fine di venderla, fra l'altro nei mappali di cui ai n. 159/a e 159/b;
- che negli atti di compravendita degli immobili di cui sopra non erano state precisate differenti percentuali di proprietà relative al mappale n. 159/a, da ritenersi pertanto in comunione indivisa fra gli acquirenti, opposte parti nel presente giudizio;
- che e i di lui genitori erano infatti divenuti, nel 1979, Controparte_2
rispettivamente nudo proprietario e usufruttuari sia dell'immobile in comunione indivisa di cui al mappale n. 159/a, sia di quelli, come detto confinanti,
accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5, beni poi ereditati dai Convenuti, attuali proprietari;
- che gli atti di acquisto delle due diverse proprietà, del 28 giugno 1979, precisavano espressamente che “tutti i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente a cura e spese dei proprietari del mappale 159/b” ( Pt_1
“che pure dovranno provvedere e in proprio alla sistemazione ed alla rimessa in pristino sia dell'androne che del cortile serventi al mappale 159/a”, per cui parte
RI era stata onerata di svolgere tutte le lavorazioni di ristrutturazione, comprese quelle di costruzione dell'impianto fognario nel pozzetto comune per rendere agibili le abitazioni;
- di aver ottenuto, in data 12 settembre 1980, dal comune di Novara la variazione a nome dell'intestazione della concessione per l'immissione di un CP_1
8 condotto privato di scarico nella pubblica fognatura e, nel 1987, contratto per la fornitura di acqua potabile;
- che il pozzetto comune di raccolta delle acque esisteva già prima delle ristrutturazioni degli appartamenti e del frazionamento operato dai e che Per_1
era da ritenersi in comunione tra le famiglie;
Controparte_9
- di aver costruito, nel 1980, un bagno nel locale magazzino allacciando i relativi scarichi al pozzetto comune, in accordo con i genitori e lo zio dell'RI;
- che il gabinetto comune nel cortile era stato poi rimosso ed erano stati ammodernati il sistema delle tubazioni e degli scarichi fognari, i cui costi erano stati sostenuti, come da contratti, dalla famiglia Pt_1
- di aver cessato l'attività del negozio di alimentari e di aver realizzato, nell'appartamento di proprietà, al fine di poterlo locare a terzi, un bagno, per il quale veniva in seguito ottenuta SCIA in sanatoria, le cui tubature scaricano nel pozzetto comune;
- di non aver più utilizzato, dal 2016, il bagno collocato nell'alloggio;
- che la lettera scambiata fra le parti nel 2013 non costituiva ammissione di alcuna circostanza, trattandosi semplicemente di una risposta a richiesta di contributi;
chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande di parte RI e avanzando altresì,
contestualmente, domanda di acquisto per usucapione, per possesso ultraventennale,
della servitù di scarico fognario, tubatura impianto fognario e relativi allacci, in subordine per destinazione del padre di famiglia o in via coattiva.
Intervenuto il decesso di parte RI ha riassunto il Controparte_5
giudizio nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in proprio nonché quali eredi di CP_3 Controparte_5
e si sono costituiti nel giudizio Controparte_1 Controparte_2
riassunto anche in qualità di eredi, ribadendo le medesime difese e domande già
presentate.
è stata dichiarata contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio.
9 All'esito della trattazione il Tribunale di Novara, condividendo le risultanze dell'espletata CTU, ha rigettato le domande formulate da ad Parte_1
eccezione di quella, formulata in via subordinata, “di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario”, dichiarando i convenuti
“tenuti solidalmente a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune”, ha condannato parte RI
“alla refusione delle spese legali di parte Convenuta nella misura del 60%” e ha posto
“le spese di CTU all'80% in capo a parte RI e al 20% in capo a parte Convenuta”.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile Parte_1
e meritevole di essere riformata nella parte in cui ha rigettato le sue domande, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “la sentenza impugnata, seguendo, in tale punto, una CTU quantomeno imprecisa, travisa totalmente la natura e la proprietà dell'impianto fognario a cui si sono allacciati i Convenuti”;
- “richiesta di ripetizione o integrazione della CTU effettuata in primo grado”;
- “del tutto errata è infine la motivazione con cui il Tribunale ha respinto la domanda subordinata proposta da parte RI”, relativa alla contribuzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario.
Nel presente giudizio si sono costituiti tutti e tre gli Appellati, Controparte_1
e chiedendo, in via di principalità, il Controparte_2 Controparte_3
rigetto della presentata impugnazione, in via riconvenzionale subordinata l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario,
in via ulteriormente subordinata dichiararsi la costituzione di tale servitù per destinazione del padre di famiglia o la costituzione in via coattiva della stessa ex art. 1043 c.c., ordinando la trascrizione della sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza, avanzando altresì “nella denegata ipotesi di ritenuta necessità”, di ammettersi determinate richieste di prove orali e di disporre ulteriore
CTU.
10
2. ISTANZE PROBATORIE E DI RINNOVAZIONE CTU
Con il secondo motivo d'impugnazione l'Appellante ha avanzato richiesta di rinnovazione o integrazione di CTU.
Tale istanza non può trovare accoglimento.
Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. La Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU (cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01).
È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti
(cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili (consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01.
Sul punto cfr. altresì, ex multis, C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv.
617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01).
Nel caso in esame, la CTU espletata in primo grado ha fornito esaustivamente le valutazioni tecniche utili alle decisioni relative alle domande avanzate dalle parti.
L'avanzata richiesta di rinnovazione o integrazione non risulta finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine ad altra diversa valutazione, necessariamente tecnica,
degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma piuttosto a ottenere, così aggirando l'onere della prova e in via esplorativa, eventuali elementi a favore della tesi sostenute dall'Appellante, in specie in ordine a presunti danni derivanti dal “maggior
11 carico dato all'impianto a valle”, a “un pluviale di cui andrebbe indagata la provenienza”, alla richiesta di un “parere in merito a titolo allo scarico in pubblica fogna”. Le stesse non possono quindi trovare accoglimento, né, per altro verso, la
Corte ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti.
Gli Appellati, a loro volta, hanno presentato richiesta di assunzione di prove orali, sia pur in via subordinata e solo “nella denegata ipotesi di ritenuta necessità”: trattasi di istanza manifestamente inammissibile, non avendo gli stessi avanzato impugnazione incidentale al riguardo, tantomeno sollevando rilievi critici in relazione all'eventuale rigetto in primo grado di tali richieste probatorie. L'ulteriore richiesta di CTU da loro avanzata è poi correlata alla sola domanda, proposta in via di ultimo subordine, di ritenersi l'interclusione del fondo, domanda che non dovrà essere esaminata, il che è già dirimente.
3. “NATURA E PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO FOGNARIO”
Con il primo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta che il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda volta a dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico, si sia limitato a verificare l'assenza di un'intersezione fisica diretta tra le tubazioni delle due parti, senza considerare l'effettivo oggetto del contendere, a suo avviso consistente nella richiesta di far accertare l'illegittimo utilizzo di controparte dell'impianto fognario nel suo complesso, inclusa la condotta che dai pozzetti comuni si allaccia alla rete pubblica, da ritenersi invece di proprietà di parte RI.
Ora, tale ragione di gravame risulta in parte condivisibile, sia pur nel senso e nei limiti di cui si dirà.
È stato accertato, sulla base delle risultanze della CTU, che la più parte delle allegazioni in fatto avanzate da in primo grado, relativamente a Parte_1
presunte condotte di controparte, non corrisponde allo stato dei luoghi e di quanto,
comunque, provato agli atti: non è risultato vero che la proprietà , invece di CP_1
essersi “semplicemente immessa nella fogna sotterranea realizzata dai , Pt_1
12 avrebbe “direttamente innestato i propri tubi di scarico nelle tubature interne agli immobili, presumibilmente nel tratto in cui detti tubi scendono dagli immobili di proprietà (situati al I e al II piano dell'edificio) in quello di proprietà di Pt_1
controparte (al piano terreno)”, né che parte RI non potesse avere avuto “contezza delle altrui condotte”, in quanto asseritamente “non c'erano altri tubi all'infuori dei propri che sfociavano nella fognatura ealizzata sotto gli immobili”, e che Pt_1
quindi, da asserite “verifiche svolte”, si sarebbe “ricavato che la famiglia , CP_1
approfittando della circostanza per cui i tubi degli immobili siti ai piani superiori transitano (per servitù espressamente prevista in rogito) nelle parti del proprio immobile, ivi si sono agganciati clandestinamente, intercettando l'impianto stesso.
Condotta che, per ovvi motivi, impediva e impedisce qualsiasi possibilità di conoscenza e verifica da parte dell'Attore, che non ha e non aveva modo di rompere altrui muri e/o di entrare negli immobili ”. CP_1
Al contrario, è risultato che le tubature dell'impianto realizzato nelle proprietà e a uso degli Appellati non scaricano nelle differenti tubature interne ai muri, relative all'impianto realizzato a uso delle proprietà di parte Appellante, ma nel pozzetto sito in una proprietà comune alle parti in causa, nel mappale n. 159/a, allacciamento che risulta visibile e i lavori compiuti per realizzarlo necessariamente sono stati effettuati nel cortile comune, in modo visibile e non clandestino.
Questo detto e ritenuto accertato, va tuttavia rilevato che, sia pur con una prospettazione in fatto in larga misura inesatta e non provata, la domanda avanzata in primo grado da era da intendersi in senso lato, come relativa alla Parte_1
sussistenza o meno di una servitù di scarico in qualsivoglia parte dell'impianto fognario realizzato dalla proprietà Pt_1
Anche la parte iniziale di detto impianto, che collega alla pubblica fognatura il pozzetto sito nel cortile di proprietà comune alle parti, è stata realizzata dalla proprietà
Questo non appare essere stato posto in discussione, ed è d'altronde Pt_1
comprovato dalle stesse obbligazioni contrattuali documentate agli atti, che prevedevano la realizzazione del lavoro a cura e spese degli acquirenti l'immobile di
13 cui al mappale n. 159/b, altresì prevedendo la costituzione di una corrispondente servitù a favore di tale fondo. Trattasi, pertanto, di un tratto di tubatura fognaria di proprietà e il fatto che la stessa insista su un terreno di proprietà comune Pt_1
alle parti e termini in un pozzetto di proprietà comune non implica, per ciò solo, la sussistenza di una corrispondente servitù di scarico a favore dell'altro fondo confinante, di attuale proprietà degli Appellati, come invece appare essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Né appare risultante in termini chiari, quantomeno sulla base di un'interpretazione testuale degli atti di compravendita, che, per quanto entrambi i rogiti notarili abbiano avuto a oggetto anche l'acquisizione della comproprietà dell'immobile di cui al mappale n. 159/a, dalle già ricordate obbligazioni poste a carico degli acquirenti l'immobile di cui al mappale n. 159/b derivi la proprietà comune del tratto ultimo della tubatura, dal pozzetto alla rete fognaria pubblica.
4. ACQUISTO DI SERVITÙ DI SCARICO PER USUCAPIONE
Le parti Convenute in primo grado, per altro verso, hanno eccepito la costituzione di una servitù di scarico, in via graduata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e hanno altresì presentato domanda riconvenzionale in tal senso, volta a dichiarare l'intervenuto acquisto di tale servitù, o in ulteriore subordine la sua costituzione in via coattiva per interclusione.
Dal complesso degli atti in causa, in specie dalle risultanze della CTU, oltre che dalle stesse allegazioni delle parti, si ritiene sia stata fornita prova sufficiente, per un verso, del fatto che l'allaccio dal pozzetto alla fognatura pubblica è stato realizzato dalla proprietà nel 1984; per altro verso, del fatto che l'allaccio delle Pt_1
tubature delle proprietà degli Appellati, con scarico nel pozzetto e quindi nel predetto tratto di collegamento alla fognatura, sia stato a sua volta realizzato quantomeno nel
1987 (quando, fra l'altro, risulta che gli Appellati stipularono un contratto per la fornitura di acqua potabile per uso domestico), e che si sia trattato, come già detto, di un'opera visibile, realizzata nel pozzetto sito nel cortile di proprietà comune alle parti,
14 palesemente destinata in modo permanente allo scarico verso le fognature, come tale apparente.
L'utilizzo di tale scarico in modo pacifico, pubblico, ovvero non clandestino, e ininterrotto risulta essere perdurato per oltre vent'anni, ventennio durante il quale sulla predetta porzione di impianto fognario è stato quindi esercitato dagli Appellati, con animus rem sibi habendi, un potere di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù
a favore dei fondi di loro proprietà esclusiva, per l'utilità degli stessi, e a carico del fondo di cui al mappale n. 159/a. Non risulta allegata, né tantomeno provata,
l'integrazione di atti interruttivi del possesso. Nemmeno può dirsi sufficientemente provato, da parte RI, che tale scarico sia da ritenersi abusivo per assenza delle necessarie autorizzazioni.
Il rigetto della domanda negatoria servitutis avanzata dall'Appellante va pertanto confermato ma, in parziale riforma della motivazione sul punto del Tribunale e in accoglimento altresì della domanda riconvenzionale avanzata dagli Appellati, va ritenuto e dichiarato l'intervenuto acquisto, per usucapione, in forza del suo possesso pacifico, continuo, non clandestino e apparente esercitato per oltre venti anni, di una servitù di scarico fognario consistente nel diritto di far defluire le acque reflue provenienti dai fondi accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5,
attraverso la condotta fognaria che diparte dal pozzetto collocato nel fondo accatastato al foglio 50, mappale n. 159/a.
5. DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - INFONDATEZZA
Il Tribunale di Novara ha accolto la domanda, ritenuta avanzata in via subordinata da parte attrice, “di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario”, per l'effetto dichiarando “tenuti solidalmente i convenuti sigg. e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune”.
15 Con il terzo motivo d'impugnazione parte Appellante si duole invece che la domanda subordinata che ritiene di aver proposto sia stata “respinta, in quanto mancherebbe una data precisa da cui far decorrere l'obbligo di contribuzione e cioè la data in cui parte si è allacciata al pozzetto comune iniziando ad usufruire CP_1
dello stesso e non essendo agli atti un chiaro criterio di ripartizione”, né sarebbe stato previsto un obbligo di corresponsione degli “arretrati”, indicando altresì che, come a suo avviso riconosciuto dalla controparte in una lettera del 2013, “si sono verificati ingorghi nelle tubature. Ingorghi che evidentemente dipendono dall'aumentato carico della fognatura. E dimostrano evidentemente l'esistenza dei danni”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato.
La pronuncia del Tribunale di condanna dei convenuti, peraltro non oggetto di impugnazione incidentale, pare meramente aver ribadito un obbligo di legge conseguente sia alla sussistenza di una proprietà comune, del pozzetto, sia al riconoscimento della sussistenza di una servitù, in quanto, ai sensi dell'art. 1069 c.c., il proprietario del fondo dominante è tenuto a compiere le opere necessarie per conservare la servitù, opere che, se giovano anche al fondo servente, devono essere sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi: principio che indubbiamente varrà per tutte le future opere che risulteranno necessarie.
Non si tratta, invece, di alcun contributo fisso, in ordine al quale siano computabili
“arretrati”. Semmai avrebbe potuto avere rilievo allegare e provare quali opere necessarie siano state eventualmente poste in essere dalla comproprietà del fondo servente e quando e per quale ammontare di spesa: allegazioni e prove che, nella presente causa, mancano del tutto.
Peraltro, la domanda avanzata da poteva essere qualificabile Parte_1
come richiesta di risarcimento di asseriti danni cagionati alla proprietà esclusiva di parte attrice, come si evince anche dalla lettera del motivo d'appello.
Tuttavia, dell'effettiva esistenza di tali danni e della loro quantificazione non è stata fornita prova alcuna, come pure e ancor prima non vi è prova della sussistenza di un nesso causale con il collegamento delle tubature del fondo dominante allo scarico
16 fognario realizzato dall'Appellante. Parte RI ha solo allegato, in primo grado, di aver dovuto effettuare “nel corso degli ultimi anni … molteplici interventi manutentivi
(senza particolare esito, dato che il problema era, come dimostrato, altrove)”, ma di tale nesso causale, invece, non è stata data alcuna dimostrazione e gli asseriti interventi sono stati comunque senza esito. L'Appellante ha altresì lamentato un danno relativo
“all'usura dei tubi stessi”, ma tali tubi, pertanto, nemmeno sono stati oggetto di interventi di sostituzione o manutenzione, al di là della mancata prova della causazione di un'effettiva maggiore usura.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Pur risultando confermato il rigetto delle domande di parte RI, ora Appellante,
questa Corte vi addiviene con una motivazione di parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di scarico a favore dei fondi di attuale proprietà degli Appellati.
Occorre pertanto riesaminare la determinazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Per un verso, occorre avere riguardo all'esito complessivo della causa, per altro verso, tuttavia, la parziale compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio, per il 40%, come pure la ripartizione delle spese di CTU, per l'80% a carico di parte RI e per il 20% a carico dei Convenuti, operata dal giudice di prime cure a fronte di una ritenuta parziale soccombenza reciproca, non è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte degli Appellati, per cui non può operarsi una
reformatio in peius avverso la posizione dell'Appellante.
Per tale ragione, in relazione alle spese del giudizio di primo grado, va confermata la compensazione delle spese fra le parti nella misura del 40%, la condanna per il resto di parte RI alla loro rifusione a favore dei Convenuti costituiti in tale giudizio,
come pure la liquidazione delle stesse nei termini già ritenuti dal Tribunale di Novara,
che appaiono congrui e conformi ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo
17 2014 n. 55, nonché la ripartizione delle spese di CTU per l'80% a carico di parte
RI, per il 20% a carico dei Convenuti costituitisi in tale giudizio.
Quanto, invece, al grado di appello, pur a fronte della parziale riforma della sentenza di primo grado (dal che deriva l'insussistenza dei presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte di chi ha presentato appello principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato),
parte Appellante deve ritenersi integralmente soccombente. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue quindi la condanna di Parte_1
alle spese del giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, in conformità a quanto ritenuto dalle stesse parti, come pure nel giudizio di primo grado, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 700,00
- per la fase introduttiva euro 800,00
- per la fase di trattazione euro 600,00
- per la fase decisoria euro 900,00
Totale: euro 3.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
18 - accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, per usucapione, di una servitù di scarico fognario, consistente nel diritto di far defluire le acque reflue provenienti dai fondi accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5,
attraverso la condotta fognaria che diparte dal pozzetto collocato nel fondo accatastato al foglio 50, mappale n. 159/a;
- ai sensi del disposto degli artt. 2651, 2643 n. 4 c.c., la presente sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Conferma nel resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio e alle spese della CTU.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore delle parti Appellate,
e liquidate Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella misura complessiva di euro 3.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
19
R.G. 168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 168/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Remigio Belcredi del foro di Novara, PEC elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Michelatti del foro di Torino, in Torino, via Giacinto Collegno n. 4
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il 25 gennaio Controparte_2 C.F._3
1958 e
C.F. , nata a [...] il 27 giugno Controparte_3 C.F._4
1962, tutti rappresentati e difesi, per procure in atti, dall'avv. Alessandro Turchetto del foro di Novara, PEC presso il cui Email_2 studio sono elettivamente domiciliati, in Novara, via Mario Greppi n. 2
- APPELLATI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 604/2022, emessa in data 26 ottobre
2022 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, pubblicata il 27 ottobre
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- rigetta le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto manda esente da ogni pretesa i convenuti, ad eccezione della domanda – svolta in via di subordine – di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario;
per l'effetto, dichiara tenuti solidalmente i convenuti sigg. e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune, in mancanza di prova sul momento preciso dell'allaccio ed in assenza di criteri di ripartizione (non oggetto del presente giudizio), con criteri ed efficacia da stabilire eventualmente in altra sede.
- condanna parte attrice alla refusione delle spese legali di parte convenuta nella misura del 60%, liquidando le stesse nella loro totalità in € 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute
- pone definitivamente le spese di CTU all'80% in capo a parte attrice e al 20% in capo a parte convenuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, Contrariis rejectis a) In via istruttoria
- Disporre integrazione della CTU depositata in primo grado tramite l'assegnazione al consulente di quesito volto ad accertare, in base agli atti di causa, ai documenti prodotti e comunque acquisibili presso pubbliche autorità, all'esame dei luoghi, il tragitto delle condotte fognarie sottostante le proprietà delle parti, anche comuni e le modalità di realizzazione di tali condotte fognarie ed i permessi ottenuti dalle parti da pubbliche autorità.
- Disporre ordine di esibizione ex art.210 C.P.C. delle planimetrie degli impianti idrico e fognario relativi alla proprietà Ariatta Mappale 159/A; b) Nel merito riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le domande formulate da parte attrice in primo grado e per l'effetto in via principale:
- Dichiarare l'inesistenza dell'altrui diritto – servitù di cui alla narrativa dell'atto di citazione, e conseguentemente ordinare la cessazione della turbativa condannando i convenuti al distacco del proprio impianto e al ripristino dei beni di proprietà attorea;
- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni, per l'importo di € 3.500,00 e/o nella misura che verrà determinata in corso di causa. In via subordinata:
2 - Nella denegata ipotesi di accoglimento (se riproposta) della domanda riconvenzionale di parte avversa e di conseguente pronuncia che accerti l'intervenuta usucapione della servitù di scarico, tubatura e impianto fognario, o che costituisca servitù coattiva avente i medesimi oggetto e contenuti, condannare le parti convenute al pagamento di un'indennità, come prevista dagli artt.1032 e ss. C.C., quantificata in € 3.500,00 o in quell'altra somma, anche maggiore, da individuarsi in corso di causa e/o all'esito di CTU e/o determinata dal Giudice ai sensi di Legge.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione e/o delle domande di parte avversa, dichiarare i convenuti tenuti a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario, con efficacia retroattiva al giorno in cui è avvenuto l'altrui allacciamento. In ogni caso condannare i convenuti appellati
- al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse quelle di CTU;
- alla restituzione della somma loro pagata da parte attrice in forza della sentenza di primo grado esecutiva, pari a €. 1.971,28, oltre interessi. c) Respingere comunque tutte le domande proposte e riproposte dagli appellati nelle loro conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in sede di appello, ivi incluse le richieste istruttorie ivi formulate”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta sia di merito che istruttoria, in conferma della sentenza del 26 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di Novara sezione civile (R.G.2511/2018),
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 348BIS/348TER/436BIS c.p.c. non avendo ragionevole probabilità di essere accolto e basandosi la sentenza impugnata su relazione tecnica espletata dal
CTU, ritenuta decisiva ed esaustiva, con ogni conseguenza in punto spese di lite;
Nel merito:
- previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, in conferma della sentenza impugnata, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, mandare esente da ogni pretesa avversaria gli appellati e, quindi, accogliere le seguenti conclusioni precisate in primo grado Nel merito:
- in via principale nei confronti delle domande attoree: previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, in particolare in merito alla comproprietà tra Controparte_4 dell'impianto di scarico, pozzetto e cortile oggetto di causa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto mandare esente da ogni pretesa i convenuti.
- in via riconvenzionale, subordinata, ove occorrer possa: in via principale, previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nel denegato caso in cui venga accertata l'assenza di comunione tra sull'impianto di Controparte_4 scarico e pozzetto posti nel cortile comune oggetto di causa, previo accertamento del possesso utile all'usucapione in capo agli della servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario, CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione da parte dei IG.ri di tale servitù e dichiarare CP_1 l'acquisto di essa in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158-1061-1062 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza, in via subordinata, previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nel denegato caso in cui venga accertata l'assenza di comunione tra sull'impianto di Controparte_4 scarico e pozzetto posti nel cortile oggetto di causa o l'assenza dei presupposti per l'usucapione di servitù di scarico-fognatura a favore degli , costituire per destinazione del padre di famiglia o CP_1 in via coattiva ex art. 1043 c.c. servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario a favore della proprietà in danno alla proprietà con ogni conseguente declaratoria del caso CP_1 Pt_1 ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
3 PROVA ORALE PER TESTI E INTERROGATORIO FORMALE Nella denegata ipotesi di ritenuta necessità per il rigetto delle domande avversarie, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della parte attrice e per testi con i testi più sotto indicati sulle seguenti circostanze, espunti eventuali elementi negativi o valutativi con salvezza della capitolazione, precedute da “Vero che”: 1) All'incirca nel 1950 la famiglia prendeva in locazione le mura di un negozio di alimentari CP_1 alla Via Valsesia n. 2 Novara ed un appartamento ivi sito, insediando la propria residenza
(proprietari degli immobili erano i IG.ri e ); Persona_1 Persona_2
2) Nel medesimo caseggiato insediavano la propria attività di panetteria i IG.ri prendendo Pt_1 in locazione un'altra parte di immobile;
3) Nel 1979 i IG.ri - frazionavano le proprietà per poterle Persona_1 Persona_2 vendere, come da frazionamento tipo 45/79 del 16.06.1979 allegato all'atto di vendita e da tale frazionamento nascevano i mappali C.T. Novara 159/a e 159/B che si rammostra al teste (cfr. doc. 1 ctp);
4) Il IG. diveniva nudo proprietario nel 1979 ed usufruttuari i genitori (e Controparte_2 successivamente al decesso del padre acquistano la proprietà anche tutti gli altri eredi vale a dire i deducenti convenuti assieme alla madre e la sorella ), Controparte_5 Controparte_3 dell'immobile di provenienza sito in Novara Via Valsesia n. 2, identificato al NCEU al foglio 50 Per_1 mappale 389/1 (negozio), 389/3 (magazzino), 389/5 (appartamento) per la piena proprietà indivisa nonché la proprietà in comune con i IG.ri del mappale 159/a C.T. Novara ove è sito il cortile Pt_1 e l'androne carraio (cfr doc. 2);
5) La famiglia acquistava la proprietà dai del mappale 159/b foglio 50 C.T. (con Pt_1 Per_1 relativi appartamenti censito al NCEU) nonché la comunione con gli della proprietà del CP_1 mappale 159/a foglio 50 comune di Novara (cfr doc. 1 ctp),
6) In data 12.09.1980 il IG. otteneva dal Comune di Novara la variazione a Controparte_2 suo nome dell'intestazione della concessione per l'immissione di un condotto privato di scarico nella pubblica fognatura di Via Valsesia a servizio dello stabile al civico n. 2 (in precedenza tale concessione era intestata al IG. e ) (cfr doc. 3), nonché otteneva Persona_1 Persona_2 nel 1987 contratto per la fornitura di acqua potabile (cfr doc. 4);
7) sia prima che dopo il citato frazionamento e dopo la vendita delle proprietà agli e CP_1 Pt_1 le abitazioni erano prive di servizi igienici privati ma vi era un bagno comune nel cortile che scaricava in un pozzetto di raccolta fognaria sito sempre in cortile che andava a finire nella roggia vicina (gli appartamenti di proprietà e avevano invece dei lavandini ad uso domestico CP_1 Pt_1 che scaricavano sempre nello stesso pozzetto);
8) gli scarichi dei lavandini degli appartamenti sopra citati e del gabinetto comune per raggiungere la roggia andavano a raccogliersi nel pozzetto di raccolta comune sito nel cortile (che si ricorda è di proprietà comune);
9) il citato pozzetto esisteva ante ristrutturazione degli appartamenti già nell'atto di Controparte_6 frazionamento operato dai vecchi proprietari;
Per_1
10) il citato pozzetto fognario era in comunione tra le famiglie e provenendo CP_1 Pt_1 dall'unico proprietario;
Per_1
11) nel 1980 gli costruiscono un bagno nel locale magazzino e allacciano gli scarichi al citato CP_1 pozzetto fognario comune, in accordo con i IG.ri (allora padre e madre di parte Controparte_6 attrice nonché lo zio della stessa), che secondo l'atto di vendita dovevano eseguire tutti i lavori di ristrutturazione delle parti comuni compreso il cortile (cfr. par. 8 sopra);
12) per l'esecuzione dei lavori sopra citati dei IG.ri venne chiesto a fine anno 1980 permesso CP_1
a costruire (cfr doc. 4 ctp) che venne concesso previo rilascio della voltura da ad della Per_1 CP_1 concessione di scarico in pubblica fognatura avvenuta nello stesso anno (cfr doc. 3); 13) i citati lavori al capo 12 vennero eseguiti negli anni '80 e la costruzione del gabinetto di proprietà
nel magazzino fu completata e lo scarico fatto confluire nel pozzetto del cortile comune;
CP_1 14) nell'anno 1984, con la ristrutturazione effettuata dai dei propri appartamenti e Controparte_6 delle parti comuni, venne eliminato il gabinetto comune nel cortile e venne aggiornato anche il sistema delle tubazioni e degli scarichi fognari;
venne quindi predisposto in accordo tra i comproprietari l'impianto fognario utilizzando il pozzetto esistente ed allacciandolo alla fogna pubblica come da fotografie che si producono (doc. 5); il lavoro e la spesa vennero sostenuti dalla
4 famiglia in forza del patto inserito nei rispettivi rogiti di vendita;
Pt_1
15) il bagno del magazzino degli costruito dal 1980 scarica nel pozzetto e dal 1984 tale CP_1 pozzetto di proprietà comune confluisce per via dei lavori eseguiti nella fogna pubblica;
16) nel 1990 la famiglia cessava l'attività del negozio di alimentari e Persona_3 nell'appartamento di proprietà di Via Valsesia n. 2, al fine di poterlo locare a terzi, veniva realizzato nel 1991 un bagno;
17) per lo scarico del servizio igienico dei IG.ri di via Valsesia n. 2 Novara viene utilizzata da CP_1 oltre venti anni la tubatura già esistente usata per lo scarico della cucina e per questa realizzazione è stata presentata scia in sanatoria nel 2011 (doc. 9 ctp);
18) tale tubatura va a finire da oltre venti anni nel pozzetto comune la cui acqua dopo i lavori di costruzione dell'impianto fognario confluisce nella fogna pubblica;
19) la tubatura è stata fatta passare attraverso la cantina sottostante dei contro il Controparte_6 soffitto, per raggiungere il pozzetto di raccolta comune (ciò non può essere avvenuto senza il consenso dei IG.ri o clandestinamente); Pt_1
20) tutte le tubazioni degli scarichi delle proprietà di Via Valsesia n. 2 Novara confluiscono CP_1 da oltre venti anni nel pozzetto di proprietà comune allacciato alla fognatura pubblica dopo i lavori eseguiti da (cfr. doc. 5); Pt_1
21) il cortile ove è sito lo scarico fognario della famiglia di Via Valsesia n. 2 Novara è un CP_1 luogo aperto a tutti i comproprietari dello stabile ed accessibile come si evince dalle fotografie prodotte che si rammostrano al teste (doc. 5);
22) il gabinetto del magazzino di Via Valsesia n. 2 Novara è dal 1990, anno di chiusura del negozio degli , in disuso mentre l'appartamento dal 2016 di Via Valsesia n. 2 Novara degli Ariatta è CP_1 libero da persone;
23) le spese per le varie ristrutturazioni del fabbricato di Via Valsesia n. 2 Novara sono state sistemate nel 1995 tra le parti e come da prospetto firmato da e CP_1 Pt_1 Testimone_1 regolarmente pagate che mi si rammostra (doc. 6). Si indicano a testimoni su tutte le circostanze:
- residente in [...] Testimone_2
Stessi testimoni in prova contraria sui capitoli avversari eventualmente dedotti ed ammessi. C.T.U. Disporre c.t.u. volta a verificare l'interclusione del fondo dal punto di vista della servitù CP_1 coattiva di scarico-fognatura rispetto alle parti comuni (cortile-androne) e ai fondi Pt_1 Con vittoria di spese ed competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso Parte_1 Controparte_1 [...]
, e allegando quanto CP_2 Controparte_3 Controparte_5
segue:
- di essere proprietaria, unitamente alla sorella e alla madre, degli CP_7
immobili siti in Novara (NO), via Valsesia n. 2, censiti al Catasto Terreni al
5 Foglio n. 50, mappale n. 159/b e, per 3/4, mappale n. 159/a, acquistati dallo zio
( ), dal padre ( ) e dalla madre ( Persona_4 Testimone_1 [...]
dai venditori e;
CP_8 Persona_1 Persona_2
- che il limitrofo immobile sito in via Valsesia n. 2, corrispondente ad 1/4 del mappale n. 159/a, era invece stato acquistato da;
Controparte_2
- che, in origine, i suddetti immobili erano privi di servizi igienici e di scarichi fognari, essendovi solo un piccolo gabinetto comune sito nella corte centrale dell'edificio, che scaricava in un piccolo canale (cd. “roggia) parallelo alla vicina ferrovia, poi però prosciugato, chiuso e tombinato per ragioni di pubblica salubrità;
- di aver presentato domanda di ristrutturazione ed urbanizzazione degli immobili di sua proprietà e di aver realizzato, nel 1984, ottenendo le necessarie concessioni edilizie, nonché la licenza di scarico nella fogna pubblica, dei bagni con relativi scarichi;
- di aver fatto confluire, nel condotto fognario sotterraneo, dieci utenze domestiche e una non domestica, le cui tubazioni, parametrate, come diametro e volumi di portata, al numero di utenze attivate, passavano attraverso il mappale n. 159/a in comproprietà con;
CP_1
- che , nel 1980, aveva richiesto la concessione edilizia per realizzare CP_1
dei servizi igienici nel proprio immobile che si sarebbero dovuti allacciare,
mediante un proprio impianto e proprie tubazioni, alla rete fognaria pubblica, ma che detta concessione era stata lasciata decadere;
- che, in seguito, aveva, presumibilmente senza autorizzazione, CP_1
realizzato dei servizi igienici nel proprio immobile;
- di aver iniziato ad avere, sin dal 2011, problemi agli scarichi e ai servizi e di aver dunque dato avvio ad una fitta corrispondenza con , il quale, nei CP_1
primi mesi del 2013, aveva dichiarato in una missiva, che sin dal 1987,
contestualmente ai lavori di ristrutturazione e alla realizzazione di un bagno
6 nell'abitazione al pian terreno, aveva agganciato i propri tubi di scarico a quelli dell'immobile di proprietà Pt_1
- che “la realtà dei fatti” sarebbe che la proprietà “non si era CP_1
'semplicemente' immessa nella fogna sotterranea realizzata dai Pt_1
aveva -fatto assai più grave e pericoloso- direttamente innestati i propri tubi di scarico nelle tubature interne agli immobili, presumibilmente nel tratto in cui detti tubi scendono dagli immobili di proprietà (situati al I e al II Pt_1
piano dell'edificio) in quello di proprietà di controparte (al piano terreno)”;
- di non aver avuto “contezza delle altrui condotte”, “non c'erano altri tubi all'infuori dei propri che sfociavano nella fognatura ealizzata sotto Pt_1
gli immobili”, e che dalle “verifiche” svolte “si è ricavato che la famiglia
, approfittando della circostanza per cui i tubi degli immobili siti ai CP_1
piani superiori transitano (per servitù espressamente prevista in rogito) nelle parti del proprio immobile, ivi si sono agganciati clandestinamente, intercettando l'impianto stesso. Condotta che, per ovvi motivi, impediva e impedisce qualsiasi possibilità di conoscenza e verifica da parte dell'Attore, che non ha e non aveva modo di rompere altrui muri e/o di entrare negli immobili
”. CP_1
avanzando, su queste basi, un'azione negatoria ex art. 949 c.c., domandando, previo accertamento del ritenuto indebito uso, da parte dei Convenuti, “dei tubi di scarico in primis nonché, conseguentemente, dell'impianto fognario e di scarico acque nere appartenenti a , di dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù Parte_1
altrui a suo carico e, conseguentemente, ordinare alle Controparti la cessazione di ogni turbativa e condannarle al risarcimento dei danni “cagionati alle tubature e più in generale conseguenti al sovraccarico delle tubazioni medesime, che nel corso degli ultimi anni hanno necessitato molteplici interventi manutentivi (senza particolare esito, dato che il problema era, come dimostrato, "altrove”), nonché all'usura dei tubi stessi” quantificato in euro 3.500,00 o diversa somma da determinarsi in corso di causa.
7 Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza di tali domande e allegando:
- che la famiglia , negli anni '50, aveva preso in locazione le mura di CP_1
un negozio di alimentari e un appartamento sito in Novara, via Valsesia n. 2;
- che, nel medesimo caseggiato aveva locato altri locali la famiglia Pt_1
per esercitare attività di panetteria;
- che, in data 16 giugno 1979, i signori e , Persona_1 Per_1 Persona_2
originari proprietari del caseggiato, avevano frazionato la loro proprietà, al fine di venderla, fra l'altro nei mappali di cui ai n. 159/a e 159/b;
- che negli atti di compravendita degli immobili di cui sopra non erano state precisate differenti percentuali di proprietà relative al mappale n. 159/a, da ritenersi pertanto in comunione indivisa fra gli acquirenti, opposte parti nel presente giudizio;
- che e i di lui genitori erano infatti divenuti, nel 1979, Controparte_2
rispettivamente nudo proprietario e usufruttuari sia dell'immobile in comunione indivisa di cui al mappale n. 159/a, sia di quelli, come detto confinanti,
accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5, beni poi ereditati dai Convenuti, attuali proprietari;
- che gli atti di acquisto delle due diverse proprietà, del 28 giugno 1979, precisavano espressamente che “tutti i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente a cura e spese dei proprietari del mappale 159/b” ( Pt_1
“che pure dovranno provvedere e in proprio alla sistemazione ed alla rimessa in pristino sia dell'androne che del cortile serventi al mappale 159/a”, per cui parte
RI era stata onerata di svolgere tutte le lavorazioni di ristrutturazione, comprese quelle di costruzione dell'impianto fognario nel pozzetto comune per rendere agibili le abitazioni;
- di aver ottenuto, in data 12 settembre 1980, dal comune di Novara la variazione a nome dell'intestazione della concessione per l'immissione di un CP_1
8 condotto privato di scarico nella pubblica fognatura e, nel 1987, contratto per la fornitura di acqua potabile;
- che il pozzetto comune di raccolta delle acque esisteva già prima delle ristrutturazioni degli appartamenti e del frazionamento operato dai e che Per_1
era da ritenersi in comunione tra le famiglie;
Controparte_9
- di aver costruito, nel 1980, un bagno nel locale magazzino allacciando i relativi scarichi al pozzetto comune, in accordo con i genitori e lo zio dell'RI;
- che il gabinetto comune nel cortile era stato poi rimosso ed erano stati ammodernati il sistema delle tubazioni e degli scarichi fognari, i cui costi erano stati sostenuti, come da contratti, dalla famiglia Pt_1
- di aver cessato l'attività del negozio di alimentari e di aver realizzato, nell'appartamento di proprietà, al fine di poterlo locare a terzi, un bagno, per il quale veniva in seguito ottenuta SCIA in sanatoria, le cui tubature scaricano nel pozzetto comune;
- di non aver più utilizzato, dal 2016, il bagno collocato nell'alloggio;
- che la lettera scambiata fra le parti nel 2013 non costituiva ammissione di alcuna circostanza, trattandosi semplicemente di una risposta a richiesta di contributi;
chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande di parte RI e avanzando altresì,
contestualmente, domanda di acquisto per usucapione, per possesso ultraventennale,
della servitù di scarico fognario, tubatura impianto fognario e relativi allacci, in subordine per destinazione del padre di famiglia o in via coattiva.
Intervenuto il decesso di parte RI ha riassunto il Controparte_5
giudizio nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in proprio nonché quali eredi di CP_3 Controparte_5
e si sono costituiti nel giudizio Controparte_1 Controparte_2
riassunto anche in qualità di eredi, ribadendo le medesime difese e domande già
presentate.
è stata dichiarata contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio.
9 All'esito della trattazione il Tribunale di Novara, condividendo le risultanze dell'espletata CTU, ha rigettato le domande formulate da ad Parte_1
eccezione di quella, formulata in via subordinata, “di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario”, dichiarando i convenuti
“tenuti solidalmente a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune”, ha condannato parte RI
“alla refusione delle spese legali di parte Convenuta nella misura del 60%” e ha posto
“le spese di CTU all'80% in capo a parte RI e al 20% in capo a parte Convenuta”.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile Parte_1
e meritevole di essere riformata nella parte in cui ha rigettato le sue domande, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “la sentenza impugnata, seguendo, in tale punto, una CTU quantomeno imprecisa, travisa totalmente la natura e la proprietà dell'impianto fognario a cui si sono allacciati i Convenuti”;
- “richiesta di ripetizione o integrazione della CTU effettuata in primo grado”;
- “del tutto errata è infine la motivazione con cui il Tribunale ha respinto la domanda subordinata proposta da parte RI”, relativa alla contribuzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario.
Nel presente giudizio si sono costituiti tutti e tre gli Appellati, Controparte_1
e chiedendo, in via di principalità, il Controparte_2 Controparte_3
rigetto della presentata impugnazione, in via riconvenzionale subordinata l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di scarico fognario, tubatura e impianto fognario,
in via ulteriormente subordinata dichiararsi la costituzione di tale servitù per destinazione del padre di famiglia o la costituzione in via coattiva della stessa ex art. 1043 c.c., ordinando la trascrizione della sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza, avanzando altresì “nella denegata ipotesi di ritenuta necessità”, di ammettersi determinate richieste di prove orali e di disporre ulteriore
CTU.
10
2. ISTANZE PROBATORIE E DI RINNOVAZIONE CTU
Con il secondo motivo d'impugnazione l'Appellante ha avanzato richiesta di rinnovazione o integrazione di CTU.
Tale istanza non può trovare accoglimento.
Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento, al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. La Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU (cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01).
È certo vero che, se di regola è volta a valutare fatti accertati o dati per esistenti
(cosiddetta consulenza “deducente”), in casi particolari può anche consentire di accertare determinati fatti non altrimenti rilevabili (consulenza “percipiente”), ma in ogni caso mai può essere utilizzata al fine di esonerare una parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze altrimenti non provati (così C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 – 01.
Sul punto cfr. altresì, ex multis, C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 8989 del 19/04/2011, Rv.
617784 – 01; C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3717 dell'8/02/2019, Rv. 652736 – 01).
Nel caso in esame, la CTU espletata in primo grado ha fornito esaustivamente le valutazioni tecniche utili alle decisioni relative alle domande avanzate dalle parti.
L'avanzata richiesta di rinnovazione o integrazione non risulta finalizzata a fornire ausilio al giudicante in ordine ad altra diversa valutazione, necessariamente tecnica,
degli elementi di prova prodotti e acquisiti agli atti, ma piuttosto a ottenere, così aggirando l'onere della prova e in via esplorativa, eventuali elementi a favore della tesi sostenute dall'Appellante, in specie in ordine a presunti danni derivanti dal “maggior
11 carico dato all'impianto a valle”, a “un pluviale di cui andrebbe indagata la provenienza”, alla richiesta di un “parere in merito a titolo allo scarico in pubblica fogna”. Le stesse non possono quindi trovare accoglimento, né, per altro verso, la
Corte ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti.
Gli Appellati, a loro volta, hanno presentato richiesta di assunzione di prove orali, sia pur in via subordinata e solo “nella denegata ipotesi di ritenuta necessità”: trattasi di istanza manifestamente inammissibile, non avendo gli stessi avanzato impugnazione incidentale al riguardo, tantomeno sollevando rilievi critici in relazione all'eventuale rigetto in primo grado di tali richieste probatorie. L'ulteriore richiesta di CTU da loro avanzata è poi correlata alla sola domanda, proposta in via di ultimo subordine, di ritenersi l'interclusione del fondo, domanda che non dovrà essere esaminata, il che è già dirimente.
3. “NATURA E PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO FOGNARIO”
Con il primo motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta che il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda volta a dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico, si sia limitato a verificare l'assenza di un'intersezione fisica diretta tra le tubazioni delle due parti, senza considerare l'effettivo oggetto del contendere, a suo avviso consistente nella richiesta di far accertare l'illegittimo utilizzo di controparte dell'impianto fognario nel suo complesso, inclusa la condotta che dai pozzetti comuni si allaccia alla rete pubblica, da ritenersi invece di proprietà di parte RI.
Ora, tale ragione di gravame risulta in parte condivisibile, sia pur nel senso e nei limiti di cui si dirà.
È stato accertato, sulla base delle risultanze della CTU, che la più parte delle allegazioni in fatto avanzate da in primo grado, relativamente a Parte_1
presunte condotte di controparte, non corrisponde allo stato dei luoghi e di quanto,
comunque, provato agli atti: non è risultato vero che la proprietà , invece di CP_1
essersi “semplicemente immessa nella fogna sotterranea realizzata dai , Pt_1
12 avrebbe “direttamente innestato i propri tubi di scarico nelle tubature interne agli immobili, presumibilmente nel tratto in cui detti tubi scendono dagli immobili di proprietà (situati al I e al II piano dell'edificio) in quello di proprietà di Pt_1
controparte (al piano terreno)”, né che parte RI non potesse avere avuto “contezza delle altrui condotte”, in quanto asseritamente “non c'erano altri tubi all'infuori dei propri che sfociavano nella fognatura ealizzata sotto gli immobili”, e che Pt_1
quindi, da asserite “verifiche svolte”, si sarebbe “ricavato che la famiglia , CP_1
approfittando della circostanza per cui i tubi degli immobili siti ai piani superiori transitano (per servitù espressamente prevista in rogito) nelle parti del proprio immobile, ivi si sono agganciati clandestinamente, intercettando l'impianto stesso.
Condotta che, per ovvi motivi, impediva e impedisce qualsiasi possibilità di conoscenza e verifica da parte dell'Attore, che non ha e non aveva modo di rompere altrui muri e/o di entrare negli immobili ”. CP_1
Al contrario, è risultato che le tubature dell'impianto realizzato nelle proprietà e a uso degli Appellati non scaricano nelle differenti tubature interne ai muri, relative all'impianto realizzato a uso delle proprietà di parte Appellante, ma nel pozzetto sito in una proprietà comune alle parti in causa, nel mappale n. 159/a, allacciamento che risulta visibile e i lavori compiuti per realizzarlo necessariamente sono stati effettuati nel cortile comune, in modo visibile e non clandestino.
Questo detto e ritenuto accertato, va tuttavia rilevato che, sia pur con una prospettazione in fatto in larga misura inesatta e non provata, la domanda avanzata in primo grado da era da intendersi in senso lato, come relativa alla Parte_1
sussistenza o meno di una servitù di scarico in qualsivoglia parte dell'impianto fognario realizzato dalla proprietà Pt_1
Anche la parte iniziale di detto impianto, che collega alla pubblica fognatura il pozzetto sito nel cortile di proprietà comune alle parti, è stata realizzata dalla proprietà
Questo non appare essere stato posto in discussione, ed è d'altronde Pt_1
comprovato dalle stesse obbligazioni contrattuali documentate agli atti, che prevedevano la realizzazione del lavoro a cura e spese degli acquirenti l'immobile di
13 cui al mappale n. 159/b, altresì prevedendo la costituzione di una corrispondente servitù a favore di tale fondo. Trattasi, pertanto, di un tratto di tubatura fognaria di proprietà e il fatto che la stessa insista su un terreno di proprietà comune Pt_1
alle parti e termini in un pozzetto di proprietà comune non implica, per ciò solo, la sussistenza di una corrispondente servitù di scarico a favore dell'altro fondo confinante, di attuale proprietà degli Appellati, come invece appare essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Né appare risultante in termini chiari, quantomeno sulla base di un'interpretazione testuale degli atti di compravendita, che, per quanto entrambi i rogiti notarili abbiano avuto a oggetto anche l'acquisizione della comproprietà dell'immobile di cui al mappale n. 159/a, dalle già ricordate obbligazioni poste a carico degli acquirenti l'immobile di cui al mappale n. 159/b derivi la proprietà comune del tratto ultimo della tubatura, dal pozzetto alla rete fognaria pubblica.
4. ACQUISTO DI SERVITÙ DI SCARICO PER USUCAPIONE
Le parti Convenute in primo grado, per altro verso, hanno eccepito la costituzione di una servitù di scarico, in via graduata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e hanno altresì presentato domanda riconvenzionale in tal senso, volta a dichiarare l'intervenuto acquisto di tale servitù, o in ulteriore subordine la sua costituzione in via coattiva per interclusione.
Dal complesso degli atti in causa, in specie dalle risultanze della CTU, oltre che dalle stesse allegazioni delle parti, si ritiene sia stata fornita prova sufficiente, per un verso, del fatto che l'allaccio dal pozzetto alla fognatura pubblica è stato realizzato dalla proprietà nel 1984; per altro verso, del fatto che l'allaccio delle Pt_1
tubature delle proprietà degli Appellati, con scarico nel pozzetto e quindi nel predetto tratto di collegamento alla fognatura, sia stato a sua volta realizzato quantomeno nel
1987 (quando, fra l'altro, risulta che gli Appellati stipularono un contratto per la fornitura di acqua potabile per uso domestico), e che si sia trattato, come già detto, di un'opera visibile, realizzata nel pozzetto sito nel cortile di proprietà comune alle parti,
14 palesemente destinata in modo permanente allo scarico verso le fognature, come tale apparente.
L'utilizzo di tale scarico in modo pacifico, pubblico, ovvero non clandestino, e ininterrotto risulta essere perdurato per oltre vent'anni, ventennio durante il quale sulla predetta porzione di impianto fognario è stato quindi esercitato dagli Appellati, con animus rem sibi habendi, un potere di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù
a favore dei fondi di loro proprietà esclusiva, per l'utilità degli stessi, e a carico del fondo di cui al mappale n. 159/a. Non risulta allegata, né tantomeno provata,
l'integrazione di atti interruttivi del possesso. Nemmeno può dirsi sufficientemente provato, da parte RI, che tale scarico sia da ritenersi abusivo per assenza delle necessarie autorizzazioni.
Il rigetto della domanda negatoria servitutis avanzata dall'Appellante va pertanto confermato ma, in parziale riforma della motivazione sul punto del Tribunale e in accoglimento altresì della domanda riconvenzionale avanzata dagli Appellati, va ritenuto e dichiarato l'intervenuto acquisto, per usucapione, in forza del suo possesso pacifico, continuo, non clandestino e apparente esercitato per oltre venti anni, di una servitù di scarico fognario consistente nel diritto di far defluire le acque reflue provenienti dai fondi accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5,
attraverso la condotta fognaria che diparte dal pozzetto collocato nel fondo accatastato al foglio 50, mappale n. 159/a.
5. DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - INFONDATEZZA
Il Tribunale di Novara ha accolto la domanda, ritenuta avanzata in via subordinata da parte attrice, “di condanna all'obbligo di partecipazione alla manutenzione dell'impianto fognario”, per l'effetto dichiarando “tenuti solidalmente i convenuti sigg. e a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario o, meglio, del pozzetto comune”.
15 Con il terzo motivo d'impugnazione parte Appellante si duole invece che la domanda subordinata che ritiene di aver proposto sia stata “respinta, in quanto mancherebbe una data precisa da cui far decorrere l'obbligo di contribuzione e cioè la data in cui parte si è allacciata al pozzetto comune iniziando ad usufruire CP_1
dello stesso e non essendo agli atti un chiaro criterio di ripartizione”, né sarebbe stato previsto un obbligo di corresponsione degli “arretrati”, indicando altresì che, come a suo avviso riconosciuto dalla controparte in una lettera del 2013, “si sono verificati ingorghi nelle tubature. Ingorghi che evidentemente dipendono dall'aumentato carico della fognatura. E dimostrano evidentemente l'esistenza dei danni”.
Tale motivo d'impugnazione è infondato.
La pronuncia del Tribunale di condanna dei convenuti, peraltro non oggetto di impugnazione incidentale, pare meramente aver ribadito un obbligo di legge conseguente sia alla sussistenza di una proprietà comune, del pozzetto, sia al riconoscimento della sussistenza di una servitù, in quanto, ai sensi dell'art. 1069 c.c., il proprietario del fondo dominante è tenuto a compiere le opere necessarie per conservare la servitù, opere che, se giovano anche al fondo servente, devono essere sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi: principio che indubbiamente varrà per tutte le future opere che risulteranno necessarie.
Non si tratta, invece, di alcun contributo fisso, in ordine al quale siano computabili
“arretrati”. Semmai avrebbe potuto avere rilievo allegare e provare quali opere necessarie siano state eventualmente poste in essere dalla comproprietà del fondo servente e quando e per quale ammontare di spesa: allegazioni e prove che, nella presente causa, mancano del tutto.
Peraltro, la domanda avanzata da poteva essere qualificabile Parte_1
come richiesta di risarcimento di asseriti danni cagionati alla proprietà esclusiva di parte attrice, come si evince anche dalla lettera del motivo d'appello.
Tuttavia, dell'effettiva esistenza di tali danni e della loro quantificazione non è stata fornita prova alcuna, come pure e ancor prima non vi è prova della sussistenza di un nesso causale con il collegamento delle tubature del fondo dominante allo scarico
16 fognario realizzato dall'Appellante. Parte RI ha solo allegato, in primo grado, di aver dovuto effettuare “nel corso degli ultimi anni … molteplici interventi manutentivi
(senza particolare esito, dato che il problema era, come dimostrato, altrove)”, ma di tale nesso causale, invece, non è stata data alcuna dimostrazione e gli asseriti interventi sono stati comunque senza esito. L'Appellante ha altresì lamentato un danno relativo
“all'usura dei tubi stessi”, ma tali tubi, pertanto, nemmeno sono stati oggetto di interventi di sostituzione o manutenzione, al di là della mancata prova della causazione di un'effettiva maggiore usura.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
Pur risultando confermato il rigetto delle domande di parte RI, ora Appellante,
questa Corte vi addiviene con una motivazione di parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di scarico a favore dei fondi di attuale proprietà degli Appellati.
Occorre pertanto riesaminare la determinazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Per un verso, occorre avere riguardo all'esito complessivo della causa, per altro verso, tuttavia, la parziale compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio, per il 40%, come pure la ripartizione delle spese di CTU, per l'80% a carico di parte RI e per il 20% a carico dei Convenuti, operata dal giudice di prime cure a fronte di una ritenuta parziale soccombenza reciproca, non è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte degli Appellati, per cui non può operarsi una
reformatio in peius avverso la posizione dell'Appellante.
Per tale ragione, in relazione alle spese del giudizio di primo grado, va confermata la compensazione delle spese fra le parti nella misura del 40%, la condanna per il resto di parte RI alla loro rifusione a favore dei Convenuti costituiti in tale giudizio,
come pure la liquidazione delle stesse nei termini già ritenuti dal Tribunale di Novara,
che appaiono congrui e conformi ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo
17 2014 n. 55, nonché la ripartizione delle spese di CTU per l'80% a carico di parte
RI, per il 20% a carico dei Convenuti costituitisi in tale giudizio.
Quanto, invece, al grado di appello, pur a fronte della parziale riforma della sentenza di primo grado (dal che deriva l'insussistenza dei presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte di chi ha presentato appello principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato),
parte Appellante deve ritenersi integralmente soccombente. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue quindi la condanna di Parte_1
alle spese del giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, in conformità a quanto ritenuto dalle stesse parti, come pure nel giudizio di primo grado, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 700,00
- per la fase introduttiva euro 800,00
- per la fase di trattazione euro 600,00
- per la fase decisoria euro 900,00
Totale: euro 3.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
18 - accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, per usucapione, di una servitù di scarico fognario, consistente nel diritto di far defluire le acque reflue provenienti dai fondi accatastati al NCEU al foglio 50, mappali 389/1, 389/3 e 389/5,
attraverso la condotta fognaria che diparte dal pozzetto collocato nel fondo accatastato al foglio 50, mappale n. 159/a;
- ai sensi del disposto degli artt. 2651, 2643 n. 4 c.c., la presente sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Conferma nel resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio e alle spese della CTU.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore delle parti Appellate,
e liquidate Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella misura complessiva di euro 3.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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