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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 3988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona DE giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3988/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dagli avv.ti Emilio Prisco (c.f. ) e Davide Baldini (c.f. CodiceFiscale_2
). PEC : C.F._3 Email_1
Email_2
Opponente
E
“ , con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, (c.f. Controparte_1
) e per essa la mandataria (“ ”) con sede in P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, (c.f. ), in forza di procura speciale in atti, in P.IVA_2 persona DE procuratore speciale dott. (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
TI (LE) il 12.12.1975, rappresentata e difesa, in giusta procura alle liti in atti, dall'avv.
Giuseppe Abenavoli (C.F. ). PEC: C.F._5
Email_3
Opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co. 1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 29/06/2022 ad istanza DEla convenuta e per il pagamento pro quota DEla somma di euro 228.152,65. Deduce l'attore che
1 solo a seguito DEla notifica DE predetto precetto sarebbe venuto a conoscenza DE credito derivante da un contratto di mutuo fondiario DE 1997 per il quale era stata attivata una precedente procedura esecutiva (rge n 63/2008) poi estinta. L'attore contesta la validità DE titolo esecutivo sostenendo la illegittimità e la nullità DEl'atto opposto per: a) carenza DE titolo esecutivo;
b) nullità DE contratto di mutuo fondiario avente causa illecita;
c) per sopravvenuta usura dei tassi convenuti in contratto;
d) arbitraria concessione DE finanziamento per assenza di merito creditorio;
h) intervenuta prescrizione DE credito;
rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiarare la inesistenza DE titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto per i motivi esposti in premessa DEl'atto di opposizione e qui richiamati per relazionem, conseguentemente accertare l'avvenuta decadenza e prescrizione DE credito vantato dalla nonché accertare la Controparte_1 prescrizione DE diritto alla riscossione DE credito vantato;
2) Accertare, in ogni caso le prescrizioni dei crediti ove è decorso il termine lungo di dieci anni e termine prescrizionale dei 5 anni per gli interessi. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari DE presente giudizio con attribuzione…”
Si è costituita in giudizio la società opposta ribadendo la fondatezza e la legittimità DE credito vantato e, dunque, la legittimità DEl'atto di precetto così concludendo: “rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento DEle spese e competenze professionali DE presente giudizio”
Il procedimento veniva assegnato al G.U., dott.ssa Carughi, che in corso di causa ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. Depositate dalle parti le rispettive memorie, il magistrato assegnatario rinviava il procedimento all'udienza di precisazione DEle conclusioni DE 17/12/2024.
Per detta udienza la causa è stata trattata dalla scrivente, in sostituzione DE magistrato assegnatario assente per maternità, fatte rassegnare le conclusioni è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
In rito si osserva che tutti i motivi di opposizione attengono a contestazioni riguardanti l'esistenza DE titolo esecutivo, DEla legittimità DElo stesso e DEl'estinzione dei crediti su di esso fondati: dunque, vanno inquadrati quali motivi di opposizione all'esecuzione. Vanno quindi scrutinati preliminarmente: a) il motivo di opposizione sulla configurabilità DE titolo esecutivo presupposto all'atto di precetto ex art. 474 c.p.c., b) conseguentemente, in caso di negativa decisione sul motivo sub a), quello afferente alla prescrizione DE credito portato dal titolo stesso ed ingiunto con l'atto di precetto poiché trattasi di eccezione inerente all'intervenuta estinzione DE credito.
2 Sulla inesistenza DE titolo esecutivo
L'opponente eccepisce come primo motivo che il titolo costituito dal contratto di mutuo, notificato unitamente all'atto di precetto, non avrebbe natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in ragione DEla circostanza che il credito da esso portato non rivestirebbe i requisiti DEla certezza e DEla liquidità, difettando DEla traditio ovvero DEl'uscita DEle somme dal patrimonio DEla parte mutuante e l'acquisizione a quello DEla parte mutuataria.
La doglianza è infondata.
La dibattuta questione circa la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. da attribuirsi ai contratti di mutuo fondiario è stata recentemente risolta dalla sentenza DEla Corte di cassazione a Sezioni
Unite n. 5968/2025 in forza DE seguente principio di diritto: “«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore DE mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione DE mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione DEl'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione DEla somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione DEl'obbligazione DEla mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».”.
Orbene l'articolo secondo DE contratto in esame, redatto per atto pubblico, contiene l'espressa dichiarazione DEla parte mutuataria: “di aver qui all'atto ricevuto dalla Banca, la detta somma di lire duecentomilioni (diconsi 200.000.000) mediante mandato di pagamento n. 4611 e pertanto ne rilascia quietanza con la firma apposta al seguente atto”. Nel successivo articolo quattro, rubricato
“durata e restituzione” si afferma che: “la parte mutuataria si obbliga per sé e per i propri aventi causa in solido a restituire la somma”.
Sulla scorta di tanto e DE valore fidefaciente DEla menzionata dichiarazione di quietanza resa nell'ambito di un atto pubblico, non sussistono dubbi sul fatto che effettivamente vi sia stata la traditio DEla somma di denaro all'atto DEla sottoscrizione DE contratto, né sussistono dubbi sulla chiara, espressa ed incondizionata obbligazione da parte DE mutuatario di restituire la somma mutuata.
Per il principio sopra esposto nemmeno può ritenersi non certo il credito in relazione alla circostanza che nell'articolo terzo DE contratto di mutuo le parti abbiano previsto che la somma depositata venisse vincolata a garanzia DEl'esatto e puntuale verificarsi DEle condizioni ivi previste
(sostanzialmente configurabili nel consolidamento DEla ipoteca di primo grado sui beni posti a garanzia DE finanziamento), al cui buon esito si sarebbe provveduto allo svincolo DEle somme in favore DEla parte mutuataria. La fattispecie in esame, infatti, come precisa la sentenza suddetta,
3 non dà luogo ad un mutuo condizionato, ipotesi che si verifica invece: “quando la stessa erogazione
– o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – DEla somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula”.
Nel caso all'esame DE Tribunale, per quanto sopra esposto e per il contenuto DEle pattuizioni dei cui al contratto, non sussistono dubbi che il mutuo si sia perfezionato immediatamente attraverso la messa a disposizione DEla somma mutuata mediante mandato di pagamento n. 4611, e che il mutuatario all'articolo quarto ha assunto l'obbligazione di restituire la somma mutuata.
Del che la doglianza sul punto va rigettata.
Sulla prescrizione decennale DE credito portato dal titolo esecutivo
L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale DE credito (ex art. 2945 c.c.) portato dal titolo esecutivo costituito dall'atto pubblico di concessione DE mutuo ipotecario sottoscritto nel maggio 1997 e l'assenza di validi atti interruttivi DEla prescrizione da parte DE mutuante nei suoi confronti.
In punto di prescrizione va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel contratto di mutuo il pagamento DEle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima DEla scadenza DEl'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza DEl'ultima rata DE mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798 Cass. 4232/2023). Ed invero, il frazionamento DE debito non muta la natura unitaria DE contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate DE mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza DEle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza DEl'ultima rata. Nel contratto di mutuo, quindi, il pagamento DEle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima DEla scadenza DEl'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza DEl'ultima rata DE mutuo (Cass. 2004/2301;
2010/19291; 2011/17798).
Va premesso che, come risulta dall'atto di precetto opposto con la presente azione (notificato il
08.06.2022), la opposta ha intimato il pagamento DEla predetta somma nei confronti DEl'attore e di altri eredi DEl'originario mutuatario, deceduto il 17.02.2014, in proporzione Persona_1 alla propria quota ereditaria e tutti per l'intero.
Va altresì osservato che, per quanto risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta (doc.
21.11.2022), era stata promossa nei confronti di - ma nella qualità di fideiussore Parte_1
- una precedente procedura esecutiva R.G. 63/2008, poi estinta. In ragione di tanto nell'anno 2014,
4 la mutuataria tentava la notifica di nuovo atto di precetto (doc. in produzione opposta 21.11.2022) in danno DE debitore e dei fideiussori, tra cui l'odierno opponente. Persona_1
Quanto al termine di prescrizione, poi, sulla base dei suesposti principi, va rilevato che il contratto di mutuo fondiario in esame è stato stipulato in data 20.05.1997 con durata decennale (articolo quarto) e con scadenza DEla prima rata al 01.01.1998 e, dunque, DEl'ultima rata di restituzione al
01.01.2008, termine dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale secondo i principi sopra citati.
Ragion per cui vanno valutati gli atti interruttivi DEla prescrizione versati in atti dall'opposta a valere nei confronti degli eredi DE debitore , poiché l'intimazione di pagamento Persona_1 di cui al precetto è rivolta all'intimato opponente in qualità di erede di . Tanto in Persona_1 ragione DEl'altrettanto consolidato principio secondo cui: al fine di produrre gli effetti interruttivi DEla prescrizione un atto deve contenere la chiara indicazione DE soggetto obbligato, oltre che l'esplicitazione DEla pretesa creditoria che si intende far valere (cfr. Cass. 15140/20219).
Tanto premesso, dall'esame DEla documentazione prodotta dalla opposta non è dato evincersi l'interruzione DEla prescrizione DE credito vantato nei confronti DEla originaria parte mutuataria.
Ed invero, sebbene possa in linea di principio conferirsi efficacia interruttiva (ma non sospensiva stante la estinzione DEla procedura), nei confronti DE debitore e di conseguenza dei suoi eredi all'atto di pignoramento di cui alla procedura n. 63/2008 poi estinta, deve osservarsi che il relativo atto non risulta depositato. Inoltre, dall'esame DEla documentazione prodotta dall'opposta (due ordinanze rese dal G.E. nella predetta procedura R.G. 63/2008) non è dato evincersi sulla scorta di quale credito e, dunque, sulla scorta di quale titolo esecutivo detta procedura esecutiva è stata promossa.
Ai fini DEl'interruzione DEla prescrizione nei confronti degli eredi non assume consistenza di prova neanche l'atto di precetto DE 2014. Ed invero, dal tenore DElo stesso si evince anzitutto che il precetto è intimato nei confronti DE debitore principale ( ) e dei fidejussori in Persona_1 solido. Tuttavia, dall'esame DEla relazione di notificazione DEl'ufficiale giudiziario, in calce a detto atto, emerge sia l'omessa notifica al debitore principale perché “deceduto”, sia l'omessa notifica a poiché “sloggiato”. Con la conseguenza che tale atto non può Parte_1 considerarsi validamente interruttivo DEla prescrizione.
Né può assumere consistenza probatoria in relazione all'efficace interruzione DEla prescrizione la proposizione DEl'actio interrogatoria asseritamente promossa dall'istituto mutuante nei confronti degli eredi di , poiché neanche tale documento risulta prodotto in atti. Persona_1
5 Ne conviene la fondatezza DEla eccezione di prescrizione DE credito di parte opposta, in ragione DEla mancanza di atti validamente interruttivi DE termine di prescrizione decennale intercorrente tra il 01.01.2008 ed il 08.06.2022 (data di notifica DEl'atto di precetto opposto).
Il motivo di opposizione va pertanto accolto con conseguente declaratoria di nullità DEl'atto di precetto.
Quanto alle spese e competenze di lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensarle integralmente tra le parti in ragione dei mutati orientamenti giurisprudenziali e DEla complessità DEla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità DEl'atto di precetto opposto per prescrizione DE credito portato dal titolo esecutivo nei confronti di;
Parte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese e le competenze DE giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona DE giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3988/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dagli avv.ti Emilio Prisco (c.f. ) e Davide Baldini (c.f. CodiceFiscale_2
). PEC : C.F._3 Email_1
Email_2
Opponente
E
“ , con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, (c.f. Controparte_1
) e per essa la mandataria (“ ”) con sede in P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, (c.f. ), in forza di procura speciale in atti, in P.IVA_2 persona DE procuratore speciale dott. (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
TI (LE) il 12.12.1975, rappresentata e difesa, in giusta procura alle liti in atti, dall'avv.
Giuseppe Abenavoli (C.F. ). PEC: C.F._5
Email_3
Opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co. 1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 29/06/2022 ad istanza DEla convenuta e per il pagamento pro quota DEla somma di euro 228.152,65. Deduce l'attore che
1 solo a seguito DEla notifica DE predetto precetto sarebbe venuto a conoscenza DE credito derivante da un contratto di mutuo fondiario DE 1997 per il quale era stata attivata una precedente procedura esecutiva (rge n 63/2008) poi estinta. L'attore contesta la validità DE titolo esecutivo sostenendo la illegittimità e la nullità DEl'atto opposto per: a) carenza DE titolo esecutivo;
b) nullità DE contratto di mutuo fondiario avente causa illecita;
c) per sopravvenuta usura dei tassi convenuti in contratto;
d) arbitraria concessione DE finanziamento per assenza di merito creditorio;
h) intervenuta prescrizione DE credito;
rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiarare la inesistenza DE titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto per i motivi esposti in premessa DEl'atto di opposizione e qui richiamati per relazionem, conseguentemente accertare l'avvenuta decadenza e prescrizione DE credito vantato dalla nonché accertare la Controparte_1 prescrizione DE diritto alla riscossione DE credito vantato;
2) Accertare, in ogni caso le prescrizioni dei crediti ove è decorso il termine lungo di dieci anni e termine prescrizionale dei 5 anni per gli interessi. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari DE presente giudizio con attribuzione…”
Si è costituita in giudizio la società opposta ribadendo la fondatezza e la legittimità DE credito vantato e, dunque, la legittimità DEl'atto di precetto così concludendo: “rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento DEle spese e competenze professionali DE presente giudizio”
Il procedimento veniva assegnato al G.U., dott.ssa Carughi, che in corso di causa ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. Depositate dalle parti le rispettive memorie, il magistrato assegnatario rinviava il procedimento all'udienza di precisazione DEle conclusioni DE 17/12/2024.
Per detta udienza la causa è stata trattata dalla scrivente, in sostituzione DE magistrato assegnatario assente per maternità, fatte rassegnare le conclusioni è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
In rito si osserva che tutti i motivi di opposizione attengono a contestazioni riguardanti l'esistenza DE titolo esecutivo, DEla legittimità DElo stesso e DEl'estinzione dei crediti su di esso fondati: dunque, vanno inquadrati quali motivi di opposizione all'esecuzione. Vanno quindi scrutinati preliminarmente: a) il motivo di opposizione sulla configurabilità DE titolo esecutivo presupposto all'atto di precetto ex art. 474 c.p.c., b) conseguentemente, in caso di negativa decisione sul motivo sub a), quello afferente alla prescrizione DE credito portato dal titolo stesso ed ingiunto con l'atto di precetto poiché trattasi di eccezione inerente all'intervenuta estinzione DE credito.
2 Sulla inesistenza DE titolo esecutivo
L'opponente eccepisce come primo motivo che il titolo costituito dal contratto di mutuo, notificato unitamente all'atto di precetto, non avrebbe natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in ragione DEla circostanza che il credito da esso portato non rivestirebbe i requisiti DEla certezza e DEla liquidità, difettando DEla traditio ovvero DEl'uscita DEle somme dal patrimonio DEla parte mutuante e l'acquisizione a quello DEla parte mutuataria.
La doglianza è infondata.
La dibattuta questione circa la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. da attribuirsi ai contratti di mutuo fondiario è stata recentemente risolta dalla sentenza DEla Corte di cassazione a Sezioni
Unite n. 5968/2025 in forza DE seguente principio di diritto: “«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore DE mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione DE mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione DEl'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione DEla somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione DEl'obbligazione DEla mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».”.
Orbene l'articolo secondo DE contratto in esame, redatto per atto pubblico, contiene l'espressa dichiarazione DEla parte mutuataria: “di aver qui all'atto ricevuto dalla Banca, la detta somma di lire duecentomilioni (diconsi 200.000.000) mediante mandato di pagamento n. 4611 e pertanto ne rilascia quietanza con la firma apposta al seguente atto”. Nel successivo articolo quattro, rubricato
“durata e restituzione” si afferma che: “la parte mutuataria si obbliga per sé e per i propri aventi causa in solido a restituire la somma”.
Sulla scorta di tanto e DE valore fidefaciente DEla menzionata dichiarazione di quietanza resa nell'ambito di un atto pubblico, non sussistono dubbi sul fatto che effettivamente vi sia stata la traditio DEla somma di denaro all'atto DEla sottoscrizione DE contratto, né sussistono dubbi sulla chiara, espressa ed incondizionata obbligazione da parte DE mutuatario di restituire la somma mutuata.
Per il principio sopra esposto nemmeno può ritenersi non certo il credito in relazione alla circostanza che nell'articolo terzo DE contratto di mutuo le parti abbiano previsto che la somma depositata venisse vincolata a garanzia DEl'esatto e puntuale verificarsi DEle condizioni ivi previste
(sostanzialmente configurabili nel consolidamento DEla ipoteca di primo grado sui beni posti a garanzia DE finanziamento), al cui buon esito si sarebbe provveduto allo svincolo DEle somme in favore DEla parte mutuataria. La fattispecie in esame, infatti, come precisa la sentenza suddetta,
3 non dà luogo ad un mutuo condizionato, ipotesi che si verifica invece: “quando la stessa erogazione
– o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – DEla somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula”.
Nel caso all'esame DE Tribunale, per quanto sopra esposto e per il contenuto DEle pattuizioni dei cui al contratto, non sussistono dubbi che il mutuo si sia perfezionato immediatamente attraverso la messa a disposizione DEla somma mutuata mediante mandato di pagamento n. 4611, e che il mutuatario all'articolo quarto ha assunto l'obbligazione di restituire la somma mutuata.
Del che la doglianza sul punto va rigettata.
Sulla prescrizione decennale DE credito portato dal titolo esecutivo
L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale DE credito (ex art. 2945 c.c.) portato dal titolo esecutivo costituito dall'atto pubblico di concessione DE mutuo ipotecario sottoscritto nel maggio 1997 e l'assenza di validi atti interruttivi DEla prescrizione da parte DE mutuante nei suoi confronti.
In punto di prescrizione va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel contratto di mutuo il pagamento DEle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima DEla scadenza DEl'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza DEl'ultima rata DE mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798 Cass. 4232/2023). Ed invero, il frazionamento DE debito non muta la natura unitaria DE contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate DE mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza DEle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza DEl'ultima rata. Nel contratto di mutuo, quindi, il pagamento DEle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima DEla scadenza DEl'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza DEl'ultima rata DE mutuo (Cass. 2004/2301;
2010/19291; 2011/17798).
Va premesso che, come risulta dall'atto di precetto opposto con la presente azione (notificato il
08.06.2022), la opposta ha intimato il pagamento DEla predetta somma nei confronti DEl'attore e di altri eredi DEl'originario mutuatario, deceduto il 17.02.2014, in proporzione Persona_1 alla propria quota ereditaria e tutti per l'intero.
Va altresì osservato che, per quanto risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta (doc.
21.11.2022), era stata promossa nei confronti di - ma nella qualità di fideiussore Parte_1
- una precedente procedura esecutiva R.G. 63/2008, poi estinta. In ragione di tanto nell'anno 2014,
4 la mutuataria tentava la notifica di nuovo atto di precetto (doc. in produzione opposta 21.11.2022) in danno DE debitore e dei fideiussori, tra cui l'odierno opponente. Persona_1
Quanto al termine di prescrizione, poi, sulla base dei suesposti principi, va rilevato che il contratto di mutuo fondiario in esame è stato stipulato in data 20.05.1997 con durata decennale (articolo quarto) e con scadenza DEla prima rata al 01.01.1998 e, dunque, DEl'ultima rata di restituzione al
01.01.2008, termine dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale secondo i principi sopra citati.
Ragion per cui vanno valutati gli atti interruttivi DEla prescrizione versati in atti dall'opposta a valere nei confronti degli eredi DE debitore , poiché l'intimazione di pagamento Persona_1 di cui al precetto è rivolta all'intimato opponente in qualità di erede di . Tanto in Persona_1 ragione DEl'altrettanto consolidato principio secondo cui: al fine di produrre gli effetti interruttivi DEla prescrizione un atto deve contenere la chiara indicazione DE soggetto obbligato, oltre che l'esplicitazione DEla pretesa creditoria che si intende far valere (cfr. Cass. 15140/20219).
Tanto premesso, dall'esame DEla documentazione prodotta dalla opposta non è dato evincersi l'interruzione DEla prescrizione DE credito vantato nei confronti DEla originaria parte mutuataria.
Ed invero, sebbene possa in linea di principio conferirsi efficacia interruttiva (ma non sospensiva stante la estinzione DEla procedura), nei confronti DE debitore e di conseguenza dei suoi eredi all'atto di pignoramento di cui alla procedura n. 63/2008 poi estinta, deve osservarsi che il relativo atto non risulta depositato. Inoltre, dall'esame DEla documentazione prodotta dall'opposta (due ordinanze rese dal G.E. nella predetta procedura R.G. 63/2008) non è dato evincersi sulla scorta di quale credito e, dunque, sulla scorta di quale titolo esecutivo detta procedura esecutiva è stata promossa.
Ai fini DEl'interruzione DEla prescrizione nei confronti degli eredi non assume consistenza di prova neanche l'atto di precetto DE 2014. Ed invero, dal tenore DElo stesso si evince anzitutto che il precetto è intimato nei confronti DE debitore principale ( ) e dei fidejussori in Persona_1 solido. Tuttavia, dall'esame DEla relazione di notificazione DEl'ufficiale giudiziario, in calce a detto atto, emerge sia l'omessa notifica al debitore principale perché “deceduto”, sia l'omessa notifica a poiché “sloggiato”. Con la conseguenza che tale atto non può Parte_1 considerarsi validamente interruttivo DEla prescrizione.
Né può assumere consistenza probatoria in relazione all'efficace interruzione DEla prescrizione la proposizione DEl'actio interrogatoria asseritamente promossa dall'istituto mutuante nei confronti degli eredi di , poiché neanche tale documento risulta prodotto in atti. Persona_1
5 Ne conviene la fondatezza DEla eccezione di prescrizione DE credito di parte opposta, in ragione DEla mancanza di atti validamente interruttivi DE termine di prescrizione decennale intercorrente tra il 01.01.2008 ed il 08.06.2022 (data di notifica DEl'atto di precetto opposto).
Il motivo di opposizione va pertanto accolto con conseguente declaratoria di nullità DEl'atto di precetto.
Quanto alle spese e competenze di lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensarle integralmente tra le parti in ragione dei mutati orientamenti giurisprudenziali e DEla complessità DEla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità DEl'atto di precetto opposto per prescrizione DE credito portato dal titolo esecutivo nei confronti di;
Parte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese e le competenze DE giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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