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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 501 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] Parte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 24/04/1990 e residente in [...],
e
, nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/06/1984 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: confermare quanto concordato con ricorso “i coniugi
sono determinati a separarsi consensualmente alle seguenti condizioni”:
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I figli minori e vengono affidati ai genitori in modo Per_1 Persona_2
condiviso. Avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I figli staranno con i genitori a settimane alterne;
alterneranno periodi pari durante le vacanze natalizie pasquali ed estive sempre su accordo preventivo dei genitori per quanto attiene i periodi.
3- Al mantenimento dei figli i genitori provvederanno direttamente nei periodi in cui i figli staranno con loro;
concorreranno al 50% ciascuno per le spese straordinarie scolastiche mediche- dentistiche e per attività ricreative. Visto
che l'assegno unico è ora percepito interamente dal padre, le parti concordano che il padre corrisponda alla madre la metà all'inizio di ciascun mese e ciò
finché i coniugi non presenteranno domande separate.
4- I coniugi, a definizione degli ulteriori rapporti economici convengono quanto segue:
A) Si impegnano ad alienare a terzi la casa coniugale in comproprietà.
B) Finché la casa non sarà alienata a terzi sarà occupata dal sig. Pt_2
che si accolla per tale periodo il pagamento del mutuo e delle utenze.
C) Considerato che il bonus 110 Posta e verranno usati per estinguere Org_1
2 il finanziamento comune acceso con “B-per”, il residuo sarà diviso a metà. I
coniugi convengono altresì che il ricavato della vendita della casa sarà
suddiviso a metà, dopo aver rimborsato al sig. quanto da lui Pt_2
anticipato e riconosciuto in € 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) e dedotto il residuo mutuo da pagare al momento della vendita.
5 - I coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Venezia in data
24/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di
3 accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritario degli stessi presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato
4 dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Venezia in data 24/08/2014 con Parte_2
atto trascritto al n. 110, Parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b)ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.5.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 501 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] Parte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 24/04/1990 e residente in [...],
e
, nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/06/1984 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: confermare quanto concordato con ricorso “i coniugi
sono determinati a separarsi consensualmente alle seguenti condizioni”:
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I figli minori e vengono affidati ai genitori in modo Per_1 Persona_2
condiviso. Avranno la residenza anagrafica presso la madre.
I figli staranno con i genitori a settimane alterne;
alterneranno periodi pari durante le vacanze natalizie pasquali ed estive sempre su accordo preventivo dei genitori per quanto attiene i periodi.
3- Al mantenimento dei figli i genitori provvederanno direttamente nei periodi in cui i figli staranno con loro;
concorreranno al 50% ciascuno per le spese straordinarie scolastiche mediche- dentistiche e per attività ricreative. Visto
che l'assegno unico è ora percepito interamente dal padre, le parti concordano che il padre corrisponda alla madre la metà all'inizio di ciascun mese e ciò
finché i coniugi non presenteranno domande separate.
4- I coniugi, a definizione degli ulteriori rapporti economici convengono quanto segue:
A) Si impegnano ad alienare a terzi la casa coniugale in comproprietà.
B) Finché la casa non sarà alienata a terzi sarà occupata dal sig. Pt_2
che si accolla per tale periodo il pagamento del mutuo e delle utenze.
C) Considerato che il bonus 110 Posta e verranno usati per estinguere Org_1
2 il finanziamento comune acceso con “B-per”, il residuo sarà diviso a metà. I
coniugi convengono altresì che il ricavato della vendita della casa sarà
suddiviso a metà, dopo aver rimborsato al sig. quanto da lui Pt_2
anticipato e riconosciuto in € 237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) e dedotto il residuo mutuo da pagare al momento della vendita.
5 - I coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Venezia in data
24/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di
3 accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritario degli stessi presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato
4 dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Venezia in data 24/08/2014 con Parte_2
atto trascritto al n. 110, Parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b)ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.5.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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