TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 539/2022 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. CA BR sono comparsi l'Avv. CAVALLARO
RI per parte attrice;
l'Avv. ON OP per parte convenuta
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo per le istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. CA BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 539/2022
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 539/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MENGATO Controparte_1 P.IVA_1
NE e ON OP
CONVENUTO
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare il diritto di n.q., come identificato, rappresentato e Parte_1
difeso, ad ottenere il pagamento della somma di € 24.341,25, da parte della in CP_1 ragione degli elementi di fatto e di diritto esposti in atti;
per l'effetto condannare al pagamento, in favore di n.q., della CP_1 Parte_1 somma di € 24.341,25 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo” per parte convenuta pagina 2 di 5 “Respingere integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 28/01/2022, depositato in pari data, Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di
[...] Controparte_1
cui in epigrafe.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa dd. 31/05/2022, chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
A séguito di riassegnazione del fascicolo, considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 23/10/2025.
***
La domanda va rigettata, per i motivi di séguito indicati.
Il Sig. , titolare di impresa individuale, ha affermato di aver svolto lavori per il Pt_1
Comune di Vittoria (RG), con emissione di una prima fattura in data 15/03/2011 n°5 per il primo stato di avanzamento, pari ad € 131.560,00, e di una seconda fattura in data 09/08/2011
n°17 per il secondo stato di avanzamento, pari ad € 115.060,00.
L'attore cedette tali crediti a nell'ambito di un rapporto di factoring, ottenendo CP_1
anticipi sugli importi fatturati.
E' pacifico che il debitore ceduto si rese inadempiente e che solo successivamente all'instaurazione di giudizio inteso al recupero, la P.A. debitrice effettuò il pagamento nei confronti di CP_1
ha aggiunto che, in esito all'incasso, come disposto dall'art. 5 del contratto di CP_1 factoring, venne accreditato in favore del cedente l'importo recuperato, previa deduzione di quanto maturato a carico del medesimo per interessi e commissioni.
In proposito l'attore ha lamentato che “risulta, pertanto, che la ha riscosso la CP_1 somma complessiva di € 206.620,00 a fronte di un anticipo corrisposto al mio assistito pari ad
€ 162.000,00 oltre € 20.278,75 in data 04/06/2015 e ciò per complessivi € 182.278,75 ottenendo un indebito arricchimento pari ad € 24.341,25”.
La tuttavia, ha prodotto i contratti stipulati inter partes e gli estratti conto, affermando e CP_1
pagina 3 di 5 documentando che l'importo richiesto dall'attore corrisponde in realtà a corrispettivi di gestione e spese pattuiti in via convenzionale in favore del factor.
L'attore non ha depositato alcuna memoria istruttoria e non ha formulato alcuna specifica contestazione rispetto alle deduzioni della né rispetto alla autenticità e veridicità della CP_1
documentazione depositata.
Tale documentazione, del resto, smentisce l'affermazione dell'attore, il quale ha sostenuto che la cessione di credito si sarebbe qualificata come pro soluto. Infatti, la cessione si collocava nell'ambito di un contratto di factoring, che dettava la disciplina dei rapporti tra le parti e che prevedeva (cfr. art. 4 lett. f) che il fornitore avrebbe garantito la solvenza del debitore. Sul punto l'attore non ha allegato e documentato che la abbia poi rinunciato alla garanzia. CP_1
Si consideri, al medesimo riguardo, che anche nel contratto di cessione dei crediti si faceva riferimento ad una operazione pro solvendo (cfr. doc. 5 p. 2 “la parte cedente, come CP_1 sopra rappresentata, si impegna altresì a rispondere verso la cessionaria per ogni mancato pagamento derivante da contestazioni sulle fatture, sconti, abbuoni, arrotondamenti, restituzioni di merci, eccetera, rinunciando fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione”).
Pertanto, secondo le disposizioni contrattuali, il cedente avrebbe dovuto sostenere l'onere economico derivante dall'inadempimento del debitore ceduto, con conseguente legittimità del relativo addebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., non emergendo un contegno processuale improntato a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così decide:
- RIGETTA la domanda
- CO parte attrice alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute dalla convenuta che si Controparte_1
pagina 4 di 5 liquidano in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. CA BR
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA N. 539/2022 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. CA BR sono comparsi l'Avv. CAVALLARO
RI per parte attrice;
l'Avv. ON OP per parte convenuta
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo per le istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. CA BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 539/2022
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 539/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MENGATO Controparte_1 P.IVA_1
NE e ON OP
CONVENUTO
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare il diritto di n.q., come identificato, rappresentato e Parte_1
difeso, ad ottenere il pagamento della somma di € 24.341,25, da parte della in CP_1 ragione degli elementi di fatto e di diritto esposti in atti;
per l'effetto condannare al pagamento, in favore di n.q., della CP_1 Parte_1 somma di € 24.341,25 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo” per parte convenuta pagina 2 di 5 “Respingere integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 28/01/2022, depositato in pari data, Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di
[...] Controparte_1
cui in epigrafe.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa dd. 31/05/2022, chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
A séguito di riassegnazione del fascicolo, considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 23/10/2025.
***
La domanda va rigettata, per i motivi di séguito indicati.
Il Sig. , titolare di impresa individuale, ha affermato di aver svolto lavori per il Pt_1
Comune di Vittoria (RG), con emissione di una prima fattura in data 15/03/2011 n°5 per il primo stato di avanzamento, pari ad € 131.560,00, e di una seconda fattura in data 09/08/2011
n°17 per il secondo stato di avanzamento, pari ad € 115.060,00.
L'attore cedette tali crediti a nell'ambito di un rapporto di factoring, ottenendo CP_1
anticipi sugli importi fatturati.
E' pacifico che il debitore ceduto si rese inadempiente e che solo successivamente all'instaurazione di giudizio inteso al recupero, la P.A. debitrice effettuò il pagamento nei confronti di CP_1
ha aggiunto che, in esito all'incasso, come disposto dall'art. 5 del contratto di CP_1 factoring, venne accreditato in favore del cedente l'importo recuperato, previa deduzione di quanto maturato a carico del medesimo per interessi e commissioni.
In proposito l'attore ha lamentato che “risulta, pertanto, che la ha riscosso la CP_1 somma complessiva di € 206.620,00 a fronte di un anticipo corrisposto al mio assistito pari ad
€ 162.000,00 oltre € 20.278,75 in data 04/06/2015 e ciò per complessivi € 182.278,75 ottenendo un indebito arricchimento pari ad € 24.341,25”.
La tuttavia, ha prodotto i contratti stipulati inter partes e gli estratti conto, affermando e CP_1
pagina 3 di 5 documentando che l'importo richiesto dall'attore corrisponde in realtà a corrispettivi di gestione e spese pattuiti in via convenzionale in favore del factor.
L'attore non ha depositato alcuna memoria istruttoria e non ha formulato alcuna specifica contestazione rispetto alle deduzioni della né rispetto alla autenticità e veridicità della CP_1
documentazione depositata.
Tale documentazione, del resto, smentisce l'affermazione dell'attore, il quale ha sostenuto che la cessione di credito si sarebbe qualificata come pro soluto. Infatti, la cessione si collocava nell'ambito di un contratto di factoring, che dettava la disciplina dei rapporti tra le parti e che prevedeva (cfr. art. 4 lett. f) che il fornitore avrebbe garantito la solvenza del debitore. Sul punto l'attore non ha allegato e documentato che la abbia poi rinunciato alla garanzia. CP_1
Si consideri, al medesimo riguardo, che anche nel contratto di cessione dei crediti si faceva riferimento ad una operazione pro solvendo (cfr. doc. 5 p. 2 “la parte cedente, come CP_1 sopra rappresentata, si impegna altresì a rispondere verso la cessionaria per ogni mancato pagamento derivante da contestazioni sulle fatture, sconti, abbuoni, arrotondamenti, restituzioni di merci, eccetera, rinunciando fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione”).
Pertanto, secondo le disposizioni contrattuali, il cedente avrebbe dovuto sostenere l'onere economico derivante dall'inadempimento del debitore ceduto, con conseguente legittimità del relativo addebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., non emergendo un contegno processuale improntato a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così decide:
- RIGETTA la domanda
- CO parte attrice alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute dalla convenuta che si Controparte_1
pagina 4 di 5 liquidano in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. CA BR
pagina 5 di 5