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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8389/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 15663/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e
Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo CP_1
averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 67%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riteneva non sussistenti i Persona_1
requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore a 74%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 28.06.2024, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 15663/2023 R.G.) la causa
è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito indicati.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
La consulenza espletata nel procedimento per a.t.p. contiene, infatti, tutti gli elementi per ritenere positivamente valutato il requisito sanitario per l'assegno mensile assistenziale.
2 All'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo (cfr. relazione peritale depositata il 15.06.2024), il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da
“Cardiopatia ischemica post IMA;
Diabete mellito tipo 2 ID;
Esiti di K mammario dx.” ed ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67% (sessantasette) dal 23.01.2020 al
28.08.2021. Invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età medio/grave, dal 29.08.2021.”.
Con riguardo alla patologia neoplastica, in particolare, nel corpo della consulenza si legge quanto segue: “A marzo 2023 è stato diagnosticato e trattato chirurgicamente una neoplasia della mammella di destra con quadrantectomia seguita da radiopterapia e ormonoterapia senza somministrazione di chemioterapia, nemmeno adiuvante.”.
Per tale affezione, anche all'esito delle osservazioni ricevute dal procuratore di parte ricorrente, il c.t.u. ha ritenuto di riconoscere una percentuale di invalidità del 34% con applicazione del codice tabellare 8006.
Non vi è dubbio, quindi, che la percentuale attribuita alla patologia neoplastica, sommata alle percentuali attribuite dal c.t.u. alle patologie coesistenti (41% per diabete mellito e 45% per cardiopatia ischemica-sclerotica post IMA) conduca, in applicazione della formula riduzionistica, ad una percentuale di invalidità complessiva del 79%.
Quanto alla decorrenza di tale percentuale di invalidità, deve ritenersi che per mero errore materiale il c.t.u., alle pagine 12 e 13 della consulenza, abbia individuato una soglia di sbarramento per il riconoscimento delle prestazioni alla data del 29.08.2021 di raggiungimento dell'età pensionabile da parte della ricorrente (65 anni), nella sostanza ritenendo che, a partire da tale data, non potesse più discutersi di invalidità civile, dovendo utilizzarsi i parametri valutativi per gli ultrasessantacinquenne riferiti alla persistente difficoltà a compiere gli atti propri dell'età ai fini dell'indennità di accompagnamento.
È noto, infatti, che a far data dal 1° gennaio 2019, l'età pensionabile è stata innalzata a 67 anni e che, pertanto, considerata la data di nascita della ricorrente (29.08.1956),
3 quest'ultima abbia raggiunto tale limite anagrafico in data 29.08.2023 e non in data
29.08.2021, come indicato in perizia.
Considerato quindi che, secondo quanto stabilito dal c.t.u., la patologia neoplastica è insorta nel marzo 2023 e che a tale data la ricorrente non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile, questo Giudice, quale peritus peritorum – tenuto conto della percentuale di invalidità del 79% complessivamente raggiunta in considerazione degli esiti di K mammario – ritiene di poter pacificamente concludere nel senso che la ricorrente avesse i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile assistenziale a decorrere dalla predetta data di insorgenza della patologia in questione e sino al raggiungimento dell'età pensionabile avvenuto in data 29.08.2023.
È, invece, inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dei ratei della prestazione, atteso che l'oggetto del procedimento di a.t.p. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione (principio, del resto, confermato di recente dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 9876/2019).
Le spese di lite sono compensate nella misura di 2/3 in ragione del riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste, peraltro con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' CP_1
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal marzo 2023 e sino al raggiungimento dell'età pensionabile (29.08.2023);
b) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna l' alla CP_1
rifusione in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in complessivi
4 € 620,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 07.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8389/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 15663/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Stefano Palomba, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e
Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo CP_1
averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 67%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riteneva non sussistenti i Persona_1
requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore a 74%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 28.06.2024, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 15663/2023 R.G.) la causa
è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito indicati.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
La consulenza espletata nel procedimento per a.t.p. contiene, infatti, tutti gli elementi per ritenere positivamente valutato il requisito sanitario per l'assegno mensile assistenziale.
2 All'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo (cfr. relazione peritale depositata il 15.06.2024), il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da
“Cardiopatia ischemica post IMA;
Diabete mellito tipo 2 ID;
Esiti di K mammario dx.” ed ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67% (sessantasette) dal 23.01.2020 al
28.08.2021. Invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età medio/grave, dal 29.08.2021.”.
Con riguardo alla patologia neoplastica, in particolare, nel corpo della consulenza si legge quanto segue: “A marzo 2023 è stato diagnosticato e trattato chirurgicamente una neoplasia della mammella di destra con quadrantectomia seguita da radiopterapia e ormonoterapia senza somministrazione di chemioterapia, nemmeno adiuvante.”.
Per tale affezione, anche all'esito delle osservazioni ricevute dal procuratore di parte ricorrente, il c.t.u. ha ritenuto di riconoscere una percentuale di invalidità del 34% con applicazione del codice tabellare 8006.
Non vi è dubbio, quindi, che la percentuale attribuita alla patologia neoplastica, sommata alle percentuali attribuite dal c.t.u. alle patologie coesistenti (41% per diabete mellito e 45% per cardiopatia ischemica-sclerotica post IMA) conduca, in applicazione della formula riduzionistica, ad una percentuale di invalidità complessiva del 79%.
Quanto alla decorrenza di tale percentuale di invalidità, deve ritenersi che per mero errore materiale il c.t.u., alle pagine 12 e 13 della consulenza, abbia individuato una soglia di sbarramento per il riconoscimento delle prestazioni alla data del 29.08.2021 di raggiungimento dell'età pensionabile da parte della ricorrente (65 anni), nella sostanza ritenendo che, a partire da tale data, non potesse più discutersi di invalidità civile, dovendo utilizzarsi i parametri valutativi per gli ultrasessantacinquenne riferiti alla persistente difficoltà a compiere gli atti propri dell'età ai fini dell'indennità di accompagnamento.
È noto, infatti, che a far data dal 1° gennaio 2019, l'età pensionabile è stata innalzata a 67 anni e che, pertanto, considerata la data di nascita della ricorrente (29.08.1956),
3 quest'ultima abbia raggiunto tale limite anagrafico in data 29.08.2023 e non in data
29.08.2021, come indicato in perizia.
Considerato quindi che, secondo quanto stabilito dal c.t.u., la patologia neoplastica è insorta nel marzo 2023 e che a tale data la ricorrente non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile, questo Giudice, quale peritus peritorum – tenuto conto della percentuale di invalidità del 79% complessivamente raggiunta in considerazione degli esiti di K mammario – ritiene di poter pacificamente concludere nel senso che la ricorrente avesse i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile assistenziale a decorrere dalla predetta data di insorgenza della patologia in questione e sino al raggiungimento dell'età pensionabile avvenuto in data 29.08.2023.
È, invece, inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dei ratei della prestazione, atteso che l'oggetto del procedimento di a.t.p. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione (principio, del resto, confermato di recente dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 9876/2019).
Le spese di lite sono compensate nella misura di 2/3 in ragione del riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste, peraltro con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' CP_1
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal marzo 2023 e sino al raggiungimento dell'età pensionabile (29.08.2023);
b) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna l' alla CP_1
rifusione in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in complessivi
4 € 620,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 07.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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