Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Decreto presidenziale 13 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2023
Sentenza 26 aprile 2024
Decreto cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 22 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2025REG.PROV.COLL.
N. 04055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4055 del 2024, proposto da OS ES, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasqualino Patané, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per la BR, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ufficio IX ambito territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
AN CI, rappresentata e difesa dall’avvocato Leo Condemi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la BR - sede di Catanzaro (sezione seconda) n. 691/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’Ufficio scolastico regionale per la BR e dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ufficio IX ambito territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 20 giugno 2024, n. 2297;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, in sostituzione dell’avvocato Pasqualino Patané, e Leo Condemi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellata AN CI partecipava alla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9- bis , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ; convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), per la classe di concorso A-62 - tecnologie e tecniche per la grafica . Collocatasi al primo ed unico posto della graduatoria per la RE BR (approvata con decreto dell’Ufficio scolastico regionale n. 16244 del 4 novembre 2022), in virtù del punteggio complessivo pari a 107/150, era conseguentemente destinataria dell’assegnazione all’istituto tecnico industriale HE MA MI di OL (disposta con provvedimento del medesimo Ufficio scolastico di prot. n. 22398 del 10 novembre 2022).
2. Accadeva tuttavia che l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ambito territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, delegato alla verifica dei requisiti di ammissione al concorso, ne disponesse l’esclusione dalla graduatoria, sull’assunto che la docente fosse priva di un titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso. Tale era considerato il « diploma accademico di II livello in decorazione », da lei conseguito presso l’Accademia di EL AR di Reggio BR, nel vigore del vecchio ordinamento dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Come esposto in sede di avvio del procedimento, il diploma accademico in questione era più precisamente considerato non incluso « fra quelli richiesti, quale titolo di accesso alla Classe di Concorso A062 – Tecnologie e Tecniche per la grafica, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6.5.2022, che disciplina e bandisce la procedura concorsuale e come regolato dall’Allegato A) del D.M. 259/2017 » (nota in data 27 gennaio 2023, prot. n. 289). All’esito del contraddittorio procedimentale con l’interessata era quindi decretata la sua esclusione dal concorso straordinario, con decreto in data 8 febbraio 2023, n. 408, per carenza dei requisiti per la partecipazione ed in particolare di un « idoneo titolo di accesso » per la sopra menzionata classe di concorso A-62.
3. All’esclusione seguivano dapprima la revoca dell’incarico di insegnamento presso il sopra menzionato istituto scolastico e quindi la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato di vari docenti, tra cui l’odierna appellante professoressa OS ES, afferente alla medesima classe di concorso e assegnata allo stesso istituto (decreti dell’Ufficio scolastico regionale per la BR - ambito territoriale di Reggio BR del 7 marzo 2023, n. 4191, e del 21 agosto 2023, n. 9615).
4. Gli atti finora richiamati erano impugnati dalla professoressa CI con ricorso integrato da motivi aggiunti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la BR - sede di Catanzaro, ed erano accolti con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado statuiva che:
- ai sensi dell’art. 1, commi 102 e 103, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ], « i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono equipollenti ai titoli di laurea e ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti a specificate classi di corsi di laurea »; inoltre, ai sensi del comma 104 i medesimi diplomi di secondo livello costituiscono « titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole (…) ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università », mentre i diplomi accademici di primo livello conseguiti da chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore « sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello », sulla base di una tabella ministeriale di corrispondenza ai sensi del comma 107;
- la tabella di corrispondenza emanata in attuazione della citata disposizione, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l’« equipollenza del diploma di decorazione al diploma accademico di secondo livello di decorazione »;
- con specifico riguardo all’accesso all’insegnamento, l’ultimo riordino ministeriale delle relative classi, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 (tabella A), ha previsto per l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A-62 i seguenti titoli di studio: « altri diplomi accademici di II livello rilasciati dalle Accademie di EL AR attinenti al settore disciplinare »;
- in assenza di precedenti sulla questione controversa, l’attinenza del « Diploma di Grafica » della ricorrente è stata nel caso di specie attestata dall’Accademia di belle arti di Reggio BR acquisita in giudizio (attestazione in data 20 giugno 2023, prot. n. 2435);
- sebbene non vincolante, la posizione espressa nell’attestazione è da considerarsi comunque « in grado di orientare la decisione » sulla questione controversa, in mancanza « di chiari elementi di segno contrario ».
6. La sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili è appellata dalla controinteressata professoressa OS ES.
7. Resiste all’appello l’originaria ricorrente professoressa CI.
8. Si è costituito con comparsa di forma il Ministero dell’istruzione e del merito.
DIRITTO
1. L’appello premette che il diploma in possesso della ricorrente è in decorazione e non in grafica, come erroneamente supposto dalla sentenza, e contesta il valore probatorio della sopra menzionata attestazione dell’Accademia di belle arti di Reggio BR, su cui invece si fonda la pronuncia di accoglimento del ricorso in primo grado. A quest’ultimo riguardo, oltre a precisare che l’equipollenza ivi affermata sarebbe riferita esclusivamente all’accesso alle graduatorie provinciali delle supplenze, e che sulla specifica questione controversa altre accademie si sono pronunciate in senso opposto, viene sottolineato che in ogni caso il documento sarebbe stato rilasciato da un organo incompetente, posto che l’« unico competente » al riguardo sarebbe il Ministero dell’istruzione e del merito.
2. Viene poi sostenuto che in base al vigente riordino ministeriale delle classi di concorso, operato con il decreto ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, nella sopra menzionata tabella A ad esso allegata tra i diplomi accademici di II livello attinenti alla classe A-62 « non è ricompreso quello in decorazione » posseduto dalla ricorrente. Si aggiunge sul punto che la grafica e la decorazione si sostanzierebbero in settori disciplinari distinti, come ricavabile dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 aprile 2006, n. 141 (recante la Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici delle Accademie di EL AR ). La circostanza sarebbe confermata dal piano di studi seguito dalla ricorrente, la quale « non si è mai occupata di applicazioni multimediali e software né conosce le relative pratiche applicative ». La sentenza avrebbe invece errato nel fare riferimento all’equipollenza prevista dall’art. 1, commi 102 e 103, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i diplomi del previgente ordinamento dell’alta formazione e specializzazione artistica ai diplomi accademici di primo e secondo livello, dal momento che questa previsione è dichiaratamente diretta a definire i requisiti di ammissione ai pubblici concorsi pubblici e non già all’abilitazione all’insegnamento.
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. Deve premettersi che la citata tabella A al decreto ministeriale di riordino delle classi di insegnamento in data 9 maggio 2017, n. 259, include tra i titoli abilitanti alla classe di concorso A-62 gli « Altri diplomi accademici di II livello rilasciati dalle Accademie di EL AR attinenti al settore disciplinare ». Sempre in premessa, costituisce dato incontroverso che il diploma in decorazione conseguito dall’originaria ricorrente (il riferimento fatto dalla sentenza alla grafica costituisce un errore materiale non incidente sulla decisione, come da quest’ultima dedotto) è stato equiparato al corrispondente diploma accademico di II livello in base al vigente ordinamento, ai sensi del sopra richiamato decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, e precisamente in base all’allegata tabella di equipollenza (in cui ai due corsi è stato attribuito il codice DASL03).
5. Tutto ciò precisato, sotto un primo profilo l’appello contesta che l’attinenza possa essere dichiarata dalla singola accademia, ma quand’anche il rilievo sia fondato rimane comunque decisivo che la sentenza ha autonomamente deciso di fare proprio il chiarimento fornito dall’istituzione accademica, per cui nel presente appello occorre verificare se questa soluzione è o meno conforme a diritto.
6. Sulla questione controversa occorre allora muovere dal fatto che il sopra richiamato decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 141, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari delle accademie di belle arti, è stato sostituito dal decreto ministeriale in data 3 luglio 2009, n. 89. Nel riordino così disposto i vari settori sono stati raggruppati in aree; ciascuno di essi è contraddistinto innanzitutto da una declaratoria, con cui sono definiti i contenuti artistico-disciplinari e scientifici dell’insegnamento, e quindi dall’indicazione dei « campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee » (art. 1, comma 1, del decreto ministeriale). Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, nella stessa area delle AR Visive risultano tra gli altri collocati i settori artistico-disciplinari delle Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte (ABAV/02), delle Tecniche grafiche speciali (ABAV/04), della Decorazione (ABAV/11), e delle Tecniche della decorazione (ABAV/12). 7. Come al riguardo deduce l’originaria ricorrente, per dirimere la questione controversa occorre verificare se tra i settori in questione possa essere predicata un’attinenza utile all’abilitazione alla classe di concorso A-62, ai sensi del più volte richiamato decreto in data 9 maggio 2017, n. 259, laddove le censure formulate con l’appello risentono della non corretta impostazione di fondo secondo cui l’ontologica differenza tra i settori della grafica e della decorazione dovrebbe in forza di automatismo indurre a confermare l’operato dell’amministrazione scolastica. In contrario, una prima considerazione che può essere tratta dal riordino ministeriale è che i settori artistico-disciplinari individuano diversi campi del sapere (nel caso in esame: artistico), che sul piano didattico corrispondono a diversi insegnamenti impartiti nei corsi di studio organizzati dalle accademie, secondo l’autonomia loro spettante nella definizione dei relativi ordinamenti didattici. Sulla base del rilievo ora svolto si conferma pertanto che non è sufficiente a ritenere preclusivo all’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A-62 - tecnologie e tecniche per la grafica il possesso del diploma accademico (equiparato al II livello) in decorazione e non invece in grafica, come invece si presuppone a base del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria del concorso straordinario in cui la stessa si è collocata in prima posizione.
8. All’opposto, nemmeno può eccedersi in una verifica condotta sulla base del singolo e specifico percorso formativo seguito nell’ambito di ciascun corso di studi, come per altro verso suppone l’appello, laddove pone in particolare a confronto il corso di studi seguito dalla ricorrente con quello della controinteressata appellante per sottolineare che la prima « non si è mai occupata di applicazioni multimediali e software né conosce le relative pratiche applicative ». Deve al riguardo precisarsi, invece, che l’attinenza del diploma accademico di secondo livello richiesta per la classe di insegnamento A-62 dal vigente riordino ministeriale richiede una verifica sulla base dei contenuti del settore artistico-disciplinare quali ricavabili dalla relativa declaratoria e dai campi disciplinari ad esso riconducibili.
9. In questa linea, nell’ambito dell’area delle arti visive è possibile ravvisare un’attinenza tra il settore della grafica e quello della decorazione. La grafica d’arte (ABAV2) studia i « linguaggi visivi e percettivi », e i « processi creativi e grafico espressivi (…) delle molteplici forme della comunicazione, nell’interazione fra segno e messaggio »; include la « conoscenza metodologica » e l’« acquisizione della manualità », sviluppate attraverso attività di laboratorio, dei mezzi e degli strumenti delle tecniche della grafica e giunge « fino alla sperimentazione delle più innovative pratiche tecnologiche e multimediali della contemporaneità ». Nei relativi campi disciplinari sono indicate le tecniche tipiche del settore: litografia; serigrafia; calcografia; stampa d’arte; xilografia; illustrazione; editoria d’arte. In un continuum con la disciplina base, la grafica speciale (ABAV4) si focalizza sugli aspetti sperimentali delle tecniche grafiche più recenti. Per contro, dalla « conoscenza dei materiali dell’arte sino all’esecuzione dell’opera », la decorazione (ABAV11) racchiude « convergenze multidisciplinari che vanno dal progetto, al disegno, alla pittura sino alle realizzazioni plastiche », e prevede attività di laboratorio finalizzate all’« uso delle tecniche legate agli strumenti e ai materiali della tradizione sia a quelli delle nuove tecnologie ». Le tecniche della decorazione (ABAV12) si sostanziano in un approfondimento « delle tecniche, degli strumenti e dei materiali » impiegati nelle « attività progettuali – laboratoriali » tipiche del settore.
10. Nell’ontologica distinzione tra l’orientamento alla comunicazione visiva della grafica e alla conservazione artistica della decorazione, tra le discipline sono comunque individuabili ambiti di formazione teorica e pratica nel comune campo delle arti figurative che valgono a predicare un’attinenza della seconda rispetto alla prima. Il descritto rapporto di attinenza della decorazione si sviluppa con l’acquisizione in essa di conoscenze teorico-pratiche e progettuali utilizzabili nei processi di elaborazione dei modelli tipici della grafica d’arte, comprendenti il disegno tecnico e artistico, sulla base dell’ormai acquisita visione che concepisce le arti figurative come forme di linguaggio e di mezzo di comunicazione attraverso opere frutto della tecnica umana.
11. L’appello deve quindi essere respinto. Si può nondimeno derogare al criterio della soccombenza in punto spese di causa, in ragione della natura e della parziale novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO