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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 19.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con l'Avv. A. Gullì; Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto P_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.05.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al P_ Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ …. dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale previsto dalla
Legge 335/1995; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
P_ Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
1.Preliminarmente occorre ricordare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza.
Tali requisiti sono: a) compimento del 65-67 anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Sotto tale ultimo profilo, la Corte di
Cassazione ha, in generale, affermato che in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge. Ciò premesso, si rileva in primo luogo che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia. Successivamente la L. n. 40 del 1998, art. 39 ha disposto al comma 1 che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, Pers incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia. Indi è stato emanato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 il quale dispone all'art. 20, comma 10 che a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Da questa data è quindi richiesto il requisito del continuativo soggiorno in Italia.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
2.La Suprema Corte ha chiarito , con riferimento all'assegno di mantenimento che “… la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12 Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. 13 La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistmza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sussistenza economica. 14. Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale,
a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 15 In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione." (Cass 14513/20)
In una successiva pronuncia la Cassazione ha rilevato che " non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito
è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" .(Cass 24954/21)
Tale sentenza è stata seguita da altra sentenza della Suprema Corte , la n 21573/23 , che ha esaminato il caso di una rinuncia all'assegno di mantenimento. Afferma la Corte "ciò posto, va ricordato che la legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti,
"è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; 11. nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito ( così già Cass. nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del
2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò "per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)"
Si è pertanto affermato il principio di diritto secondo cui " il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza." (Cass 21573/23)
3.Nell'applicare tali principi al caso che ci occupa, occorre rilevare che vi sono elementi inequivoci dai quali si evince che il ricorrente non si trovi in uno stato di effettivo bisogno.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato le seguenti circostanze : “ Io
risiedo a Milano in via Carbonia n. 1 dall'anno 2000. Vivo a Milano dal Parte_1
1980 come residente. L'appartamento in via Carbonia n. 1 è del Comune di Milano. Non pago il canone mensile dal 2009 in quanto non ho più ricevuto incarichi lavorativi dal
Comune di Milano. Ho svolto le mansioni di portiere dei palazzi del Comune di Milano, settore demanio. Ho un figlio residente a Milano che, fino a 2 anni fa, ha vissuto con me in via Carbonia. Mio figlio mi manteneva. Mio figlio è un impiegato. Mio padre è morto nel 2016.
Mia madre è morta nel mese di aprile 2024. Mio fratello vive ancora in Calabria a Catanzaro ma si trova in una situazione di fragilità psicofisica. Vivo a Milano e mi reco in Calabria per assistere mio fratello. Mi reco in Calabria 2-3 volte all'anno. A Milano vado a mangiare a casa di mio figlio in via Pasolini a Milano. Mio figlio convive con una ragazza e non ha figli.
Mio figlio sostanzialmente mi mantiene. La ragazza di mio figlio ha un'occupazione lavorativa. Sono tutti e due impiegati. Quando devo affrontare una spesa mi rivolgo a mio figlio. Dal 2013 in poi ho iniziato ad andare in Calabria per assistere i miei genitori e mio fratello, tre/quattro volte all'anno, un mese ogni volta. Quando ero in Calabria, i miei genitori provvedevano al mio sostentamento. Successivamente, quando è morto mio papà (ottobre
2016), ho iniziato ad assistere mia madre e mio fratello. Mio fratello ha una pensione di invalidità al 100% con accompagnamento. Quando mi reco in Calabria, assisto mio fratello, il quale provvede al mio mantenimento. Mi sono sposato nel 1985 a Milano e mi sono separato nel 2007. Non ho alcun tipo di rapporto con mia moglie. Prima di vivere in via
Carbonia a Milano, vivevo in via Argelati in affitto. Attualmente percepisco l'assegno di inclusione. Per tre mesi, l'anno scorso, ho percepito il reddito di cittadinanza….”
Dagli elementi acquisiti si evince che il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero si evince che il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli. Inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato che quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita. A tal proposito occorre ricordare che la norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello ( Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 13575 del 30.05.2013). Se è vero che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che l caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale d elle spese di lite, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
P_
, con ricorso depositato in data 3.05.2024 nei confronti dell' , Parte_1
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Milano, 19.03.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 19.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con l'Avv. A. Gullì; Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto P_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.05.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al P_ Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ …. dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale previsto dalla
Legge 335/1995; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
P_ Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
1.Preliminarmente occorre ricordare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza.
Tali requisiti sono: a) compimento del 65-67 anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Sotto tale ultimo profilo, la Corte di
Cassazione ha, in generale, affermato che in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge. Ciò premesso, si rileva in primo luogo che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia. Successivamente la L. n. 40 del 1998, art. 39 ha disposto al comma 1 che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, Pers incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia. Indi è stato emanato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 il quale dispone all'art. 20, comma 10 che a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Da questa data è quindi richiesto il requisito del continuativo soggiorno in Italia.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
2.La Suprema Corte ha chiarito , con riferimento all'assegno di mantenimento che “… la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12 Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. 13 La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistmza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di auto sussistenza economica. 14. Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale,
a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 15 In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione." (Cass 14513/20)
In una successiva pronuncia la Cassazione ha rilevato che " non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito
è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti
"effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" .(Cass 24954/21)
Tale sentenza è stata seguita da altra sentenza della Suprema Corte , la n 21573/23 , che ha esaminato il caso di una rinuncia all'assegno di mantenimento. Afferma la Corte "ciò posto, va ricordato che la legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti,
"è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; 11. nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito ( così già Cass. nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del
2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo "l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione", atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò "per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina" (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)"
Si è pertanto affermato il principio di diritto secondo cui " il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza." (Cass 21573/23)
3.Nell'applicare tali principi al caso che ci occupa, occorre rilevare che vi sono elementi inequivoci dai quali si evince che il ricorrente non si trovi in uno stato di effettivo bisogno.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato le seguenti circostanze : “ Io
risiedo a Milano in via Carbonia n. 1 dall'anno 2000. Vivo a Milano dal Parte_1
1980 come residente. L'appartamento in via Carbonia n. 1 è del Comune di Milano. Non pago il canone mensile dal 2009 in quanto non ho più ricevuto incarichi lavorativi dal
Comune di Milano. Ho svolto le mansioni di portiere dei palazzi del Comune di Milano, settore demanio. Ho un figlio residente a Milano che, fino a 2 anni fa, ha vissuto con me in via Carbonia. Mio figlio mi manteneva. Mio figlio è un impiegato. Mio padre è morto nel 2016.
Mia madre è morta nel mese di aprile 2024. Mio fratello vive ancora in Calabria a Catanzaro ma si trova in una situazione di fragilità psicofisica. Vivo a Milano e mi reco in Calabria per assistere mio fratello. Mi reco in Calabria 2-3 volte all'anno. A Milano vado a mangiare a casa di mio figlio in via Pasolini a Milano. Mio figlio convive con una ragazza e non ha figli.
Mio figlio sostanzialmente mi mantiene. La ragazza di mio figlio ha un'occupazione lavorativa. Sono tutti e due impiegati. Quando devo affrontare una spesa mi rivolgo a mio figlio. Dal 2013 in poi ho iniziato ad andare in Calabria per assistere i miei genitori e mio fratello, tre/quattro volte all'anno, un mese ogni volta. Quando ero in Calabria, i miei genitori provvedevano al mio sostentamento. Successivamente, quando è morto mio papà (ottobre
2016), ho iniziato ad assistere mia madre e mio fratello. Mio fratello ha una pensione di invalidità al 100% con accompagnamento. Quando mi reco in Calabria, assisto mio fratello, il quale provvede al mio mantenimento. Mi sono sposato nel 1985 a Milano e mi sono separato nel 2007. Non ho alcun tipo di rapporto con mia moglie. Prima di vivere in via
Carbonia a Milano, vivevo in via Argelati in affitto. Attualmente percepisco l'assegno di inclusione. Per tre mesi, l'anno scorso, ho percepito il reddito di cittadinanza….”
Dagli elementi acquisiti si evince che il ricorrente non paga mutuo o canoni di locazione e che il figlio contribuisce regolarmente al suo sostentamento. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero si evince che il figlio del ricorrente ha una compagna impegnata lavorativamente e non ha figli. Inoltre lo stesso ricorrente ha dichiarato che quando si è recato in Calabria a trovare i genitori ed il fratello ha sempre ricevuto uno stabile sostentamento da parte dei genitori che sono deceduti e dal fratello che è attualmente in vita. A tal proposito occorre ricordare che la norma di cui all'art. 6 citata parla di “redditi di qualsiasi natura”: pertanto ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno occorre considerare il contributo alimentare elargito dal figlio e dal fratello ( Cfr. sul punto le motivazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 13575 del 30.05.2013). Se è vero che il ricorrente non percepisce redditi da pensione e/o da lavoro è pur vero che la situazione economica che l caratterizza non è qualificabile come una situazione di bisogno tale da legittimare l'intervento in via assistenziale dello Stato. Il ricorrente, infatti, riceve uno stabile sostentamento da parte del figlio e del fratello.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale d elle spese di lite, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
P_
, con ricorso depositato in data 3.05.2024 nei confronti dell' , Parte_1
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Milano, 19.03.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)