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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4616/2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli 31.03.2021, n. 3084) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
RC, c.f. , e NN La VI, c.f. appellante C.F._2 C.F._3
e
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , appellati contumaci CP_4 Controparte_5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 24.06.2025 con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per la comparsa conclusionale, la Corte osserva quanto segue.
1. , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
convennero in giudizio e il , deducendo che il
[...] Parte_1 Controparte_5
primo, in qualità di funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Ariano Irpino, aveva sot- tratto tre assegni circolari (per complessivi € 15.000,00) depositati da essi attori in qualità di
1 eredi di il 28.03.2002 unitamente all'istanza di concordato fallimentare Persona_1
ex art. 124 l.f. relativa al fallimento “ ” (sentenza n. 134 del 10.10.1974). Persona_1
In particolare, gli attori affermarono di essere venuti a conoscenza della sottrazione degli assegni solo nel 2008 e in via informale e che, successivamente, a seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Ariano Irpino, il responsabile era stato individuato nella persona del convenuto, il quale era stato indagato per il reato di peculato nell'ambito del procedimento penale RG 521/2009/21 e successivamente rinviato a giudizio con decreto di citazione dell'11.05.2012.
Dedotto di essere stati costretti a ridepositare la provvista necessaria alla chiusura del fal- limento, ossia € 15.000,00 e di aver tentato stragiudizialmente invano di ottenere il risarci- mento del danno patito e la restituzione delle somme da e dal Pt_1 Parte_2
[..
, gli attori si rivolsero al Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e di- chiarare la responsabilità dei convenuti per le attività illecite descritte in narrativa;
b) per l'ef- fetto condannare i convenuti in solido a restituire le somme indicate in narrativa, indebita- mente sottratte dal dipendente infedele, pari a € 15.000,00, il tutto oltre interessi e rivaluta- zione dal momento della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori da quantificarsi in corso di causa;
d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e diretta attribuzione ai sottoscritti Avvocati an- tistatari”.
2. Si costituì in giudizio . Eccepì la carenza di legittimazione attiva degli attori, Parte_1
per essere l'unico legittimato ad agire (per eventuale rivalsa) il poi- Controparte_5
ché le somme oggetto di causa erano già nell'esclusiva disponibilità della P.A. al momento della asserita sottrazione. Ciò, secondo , era confermato dalla circostanza per cui il de- Pt_1
litto contestato in sede penale era quello di peculato (e non già di furto), nonché dalla circo- stanza per cui il Tribunale penale aveva escluso la costituzione di come parte CP_1
civile poiché questa non poteva considerarsi persona danneggiata dal reato.
Nel merito, contestò la fondatezza degli addebiti, deducendo che la sua responsabi- Pt_1
lità nella sottrazione non era stata dimostrata dagli attori e non era emersa in sede di istrut- toria penale dibattimentale. In particolare, il convenuto evidenziò che, secondo le dichiara- zioni rese da e da , i titoli in questione non erano rimasti nel- Persona_2 Parte_3
la disponibilità del personale di cancelleria, ma erano stati riposti nella cassaforte del diri- gente, di cui soltanto lo stesso dirigente e la sua segretaria possedevano le chiavi. Peraltro,
2 lo stesso aveva affermato che, per quanto a sua conoscenza, non aveva svol- Per_2 Pt_1
to alcun atto relativo alla procedura fallimentare in questione.
Inoltre, evidenziò pure che e , ascoltati in sede Pt_1 Persona_3 Tes_1
Per_ di sommarie informazioni testimoniali, non avevano mai espressamente dichiarato che
[..
avesse trafugato gli assegni in oggetto e che la circostanza per cui i titoli erano stati incas- sati dalla RO RL non era sufficiente a dimostrare che li avesse ricevuti da Persona_3
. Pt_1
Ciò dedotto, così concluse: “1) Nel merito, rigettare le domande formulate dagli at- Pt_1
tori in citazione in quanto del tutto infondate;
2) vittoria di spese. Competenze difensive, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Si costituì anche il , deducendo che nessuna responsabilità pote- Controparte_5
va essergli addebitata, perché il perseguimento, da parte del funzionario , di un inte- Pt_1
resse esclusivamente personale aveva determinato l'interruzione del rapporto di immedesi- mazione organica. Il Ministero aveva, poi, aggiunto che, in ogni caso, era, all'epoca Pt_1
dell'evento, mero funzionario di fatto, sicché non poteva affermarsi che egli avesse avuto di- sponibilità degli assegni per ragioni del suo ufficio.
Il così concluse: “sospendere il giudizio nell'attesa che si accerti l'effettivo re- CP_5
sponsabile della sottrazione, in via subordinata rigettare nel merito le domande proposte in quanto infondate”.
4. Con sentenza del 31.03.2021 n. 3084, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “in accogli- mento parziale della domanda, accerta l'esclusiva responsabilità di entrambi i convenuti in merito ai fatti descritti in citazione;
condanna, per l'effetto, e il Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, , Controparte_6 CP_1 [...]
, e , dell'importo di euro Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
19.720,62, oltre interessi al tasso legale dal 17.12.2015 al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e il (…), in solido tra loro, al pa- Parte_1 Controparte_5
gamento delle spese processuali sostenute dagli attori (…), con attribuzione in favore degli avvocati Lodovico Di Brita e ”. Controparte_4
In motivazione, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sen- tenza penale di assoluzione (nelle more divenuta irrevocabile) non produce efficacia di giudi- cato nei confronti dei , non essendovi prova del fatto che questi sono stati messi CP_3
nella condizione di partecipare al giudizio penale, né nei confronti di , poiché dalla CP_1
3 sentenza non emergono le ragioni dell'esclusione della sua costituzione come parte civile, sicché anche per deve ritenersi che questa non sia stata posta in condizione di par- CP_1
tecipare al processo penale.
Nel merito, il Tribunale, valorizzando le dichiarazioni di , curatore fallimentare Persona_5
nella procedura “fallimento Capobianco Armando”, ha ritenuto dimostrate le circostanze del deposito degli assegni da parte degli attori, della loro sottrazione e, infine, del loro rideposi- to per uguale importo.
Con riferimento alla responsabilità di , il primo giudice ha affermato che la Parte_1
stessa risulta dimostrata, sulla base del criterio probabilistico del “più probabile che non”, alla luce dei seguenti elementi: 1) dalla comunicazione della Guardia di Finanza di Ariano Ir- pino alla Procura delegante le indagini, risulta che gli assegni in questione sono stati incassati dalla RO RL e che , amministratore della stessa, aveva dichiarato di Persona_6
aver incassato gli assegni su richiesta di , per poi consegnargli gli importi in denaro;
2) Pt_1
tali circostanze sono state confermate da , padre di , in sede Persona_3 Per_6
di SIT;
3) ha detenuto le chiavi della cancelleria fino a marzo 2006 (dunque, anche do- Pt_1
po la ufficiale cessazione del suo incarico); 4) ha affermato che era a co- Persona_5 Pt_1
noscenza della esistenza degli assegni in cassaforte poiché era presente al momento del loro deposito;
5) è stato condannato per il delitto di peculato di cui al capo a) della senten- Pt_1
za penale già menzionata per fatti analoghi a quelli oggetto di causa.
Infine, il Tribunale ha chiarito che dell'evento doveva ritenersi responsabile anche il Mini- stero, poiché, a prescindere dall'accertamento del momento esatto in cui era avvenuta la sottrazione (se prima o dopo la cessazione ufficiale dell'incarico), l'attività del funzionario di fatto è comunque equiparata a quella del pubblico ufficiale e riferibile alla P.A.
Con riferimento al quantum, il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il deposito, da parte degli attori, di ulteriori € 15.000,00 per la chiusura del fallimento e la stipula, a tal fine, di un contratto di mutuo, per un importo complessivo di € 19.720,62. Ha escluso, invece,
l'ulteriore danno pure chiesto dagli attori, poiché rimasto sfornito di prova.
5. ha proposto appello. Con unico articolato motivo, ha mosso le seguenti censure. Pt_1
In via preliminare, ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in violazio- ne dell'art. 116 c.p.p., ha basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dagli Ab-
4 bondandolo, senza, tuttavia, considerare che tali dichiarazioni non erano state assunte nel contraddittorio processuale tra le parti, bensì in sede di sommarie informazioni e che quanto affermato dagli era contraddittorio rispetto alla circostanza, accertata nel Persona_3
processo penale, per cui gli assegni oggetto di causa erano custoditi nella cassaforte blindata del Dirigente, sicché esso non ne aveva la materiale disponibilità. Pt_1
lamenta, dunque, la violazione dell'art. 654 c.p.p., il quale vieta al giudice civile di Pt_1
procedere a nuove e autonome valutazioni in malam partem relativamente a quegli addebiti già mossi nel processo penale e ritenuti, in quella sede, infondati.
conclude come segue: “voglia l'On.le Corte, in accoglimento del proposto gravame, Pt_1
riformare integralmente la sentenza n. 3084/2021 (…) e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva della lite proposta da + 3. Con vittoria di spese e compensi del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatori”.
6. Nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti in giudizio , CP_1
, , e il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. La Corte ne ha, quindi, dichiarato la contumacia con ordinanza del 26.06.2025.
[...]
7. In via preliminare, deve essere ribadita la legittimazione ad agire degli attori (ora appel- lati). La legittimazione attiva individua la titolarità del diritto ad agire in giudizio, in quanto consiste nella titolarità del potere\dovere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il di- ritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza
(Cass., n. 17092/2016). Alla stregua dell'art. 81 c.p.c., ai sensi del quale “fuori dei casi espres- samente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne ti- tolare.
Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è – quindi
– la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Discorso analogo vale per la simmetrica legitti- mazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipen- de dalla prospettazione nella domanda che il convenuto sia il titolare dal lato passivo del rapporto o comunque della situazione dedotta in giudizio).
Naturalmente, ben potrà accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non
5 era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito e non alla legittimazione a promuovere un giu- dizio, che, dunque, non è esclusa: l'attore perderà la causa con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Quindi, la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. L'accerta- mento in concreto della titolarità del diritto attiene, invece, al merito della causa, alla fonda- tezza della domanda (così Cass., Sez. Unite, n. 2951/2016).
, , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7
hanno agito in giudizio facendo valere il proprio preteso diritto al risarcimento dei
[...]
danni loro direttamente cagionati dal fatto illecito di , del quale doveva, in te- Parte_1
si, ritenersi solidalmente corresponsabile anche il , in via diretta o indiretta a se- CP_5
conda della tesi interpretativa accolta. Gli attori hanno dedotto che, a causa dell'asserita condotta di sottrazione posta in essere da , ebbero a subire un danno patri- Parte_1
moniale costituito dal versamento, in favore della procedura fallimentare oggetto di causa, della somma di € 15.000,00 (già precedentemente versata e sottratta), nonché dalla stipula,
a tal fine, di un contratto di mutuo oneroso. Così prospettati i fatti e la propria qualità di di- retti danneggiati, gli attori erano legittimati ad agire nei confronti dell'appellante nonché del
, entrambi individuati come responsabili (diretti o indiretti) del fatto illecito. CP_5
A nulla rileva, del resto, quanto dedotto dall'appellante relativamente alla contestazione, in sede penale, del delitto di peculato e non già di furto: infatti, può ritenersi “danneggiato dal reato” (e, in quanto tale, legittimato ad agire per il risarcimento) qualsiasi soggetto che abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, a causa del reato, a prescinde- re dal fatto che tale soggetto sia anche titolare dell'interesse giuridico specificamente tutela- to dalla norma penale. In altre parole, la circostanza per cui quello contestato a fosse Pt_1
un delitto contro la pubblica amministrazione non esclude che tale delitto possa aver arreca- to un pregiudizio, meritevole di ristoro, anche a soggetti diversi dalla stessa p.a..
Sul punto, pertanto, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
8. L'appello è infondato nella parte in cui critica l'applicazione, ad opera del primo Pt_1
giudice, dell'art. 652 c.p.p., ritenendo invece applicabile l'art. 654 c.p.p., e afferma che, a mente di tale norma, ogni rivalutazione in malam partem dei fatti già accertati in sede pena- le è preclusa al giudice civile, stante il giudicato penale di piena assoluzione.
6 La censura è infondata. È corretta l'applicazione dell'art. 652, giacché il giudizio civile in- staurato dai al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente Parte_5
cagionato dalla condotta illecita di rientra pienamente nell'ambito applicativo di tale Pt_1
norma, la quale specificamente riguarda i “giudizi civili di danno”. Diversamente, l'art. 654
c.p.p. si occupa dell'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in “altri giu- dizi civili o amministrativi”, nei quali si controverta di diritti diversi da quello al risarcimento del danno derivante dal fatto contestato come reato in sede penale.
Ferma l'applicazione al caso in esame dell'art. 652, vale la pena precisare che, in ogni caso, neanche l'art. 654 precluderebbe a questa Corte un autonomo esame dei fatti già giudicati in sede penale, atteso che In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di effi- cacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimen- to danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) pronunciata a seguito di dibattimento, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tut- ta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel cor- so di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successi- vo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzio- ne di parte civile nel giudizio penale è stata revocata [Cass. 29.01.2024 n. 2700].
9. Nel merito, l'appello è fondato nella parte in cui ha lamentato la violazione Pt_1
dell'art. 116 c.p.c..
L'accertamento di responsabilità a cui il primo giudice è pervenuto si basa in via esclusiva su una autonoma valutazione dell'efficacia probatoria degli elementi raccolti nel processo penale.
Ciò, in linea di principio, è consentito al giudice civile.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche pro- ve cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass., n. 1593/2017).
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche – se ri-
7 tualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell'accer- tamento dell'illecito civile;
e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a di- mostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass., n. 9957/2025 con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Ai fini del proprio convincimento, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di
SIT da e e ha ritenuto che le stesse fossero idonee a fondare Persona_6 Per_1
un giudizio di responsabilità, soprattutto alla luce della conferma che le stesse trovavano in due circostanze in particolare: il possesso, da parte di , delle chiavi della cancelleria e la Pt_1
conoscenza, in capo allo stesso, della presenza degli assegni nella cassaforte.
Come detto, gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale a carico di Parte_6
[...
fanno ingresso nel giudizio civile come prove atipiche: in quanto tali, esse assumono va- lore di meri indizi, soggetti a una valutazione secondo i canoni della prova per presunzioni e, dunque, ai parametri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Dando seguito a un consolidato orientamento interpretativo, la giurisprudenza di legittimi- tà ha di recente precisato (Cass., n. 9054/2022) che le uniche presunzioni ammissibili ai sensi dell'art. 2729 c.c. sono quelle “gravi, precise e concordanti” e ha inoltre specificato il signifi- cato di ciascuno di tali requisiti. Nella specie: il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica;
il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperien- za adottata, è possibile desumere dal fatto noto;
mentre il requisito della “concordanza” ri- chiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass., n. 11906/2003), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il ca- so di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass., n.
17574/2009).
Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve se- guire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, oc- corre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
8 rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valu- tazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concor- danti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che maga- ri non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n.
19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verifi- care la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al co- spetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d'esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656 del 2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convinci- mento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa at- tribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632/2014).
Nella medesima pronuncia, anche richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 1785/2018), la Suprema Corte ha chiarito che la denuncia di violazione o di falsa ap- plicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 c.c. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729
c.c., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ra- gionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concor- danza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto
9 la norma dell'art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenu- to astratto, ma lo fa con riguardo a una fattispecie concreta che non si presta a essere ricon- dotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logi- ca particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro – almeno secondo l'opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B;
la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, a indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo
(cioè di una applicazione “non falsa” dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assolu- to, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo espri- mere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o me- no anche altri ragionamenti presuntivi.
10. Dati questi principi di diritto, la Corte ritiene che gli elementi indiziari acquisiti non sia- no idonei a fondare un valido ragionamento presuntivo da cui desumere la responsabilità di in ordine alla sottrazione degli assegni in questione. Parte_1
Nel verbale di sommarie informazioni redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Ariano
Irpino, in data 9.01.2009 (v. produzione parte appellante), si legge che Parte_7
sentito come persona informata dei fatti relativi al possesso e alla negoziazione degli
[...]
assegni di cui oggi si controverte (specificamente individuati nel verbale), dichiarava, tra le altre cose, che “quattro o cinque anni” prima, gli aveva consegnato tali asse- Parte_1
gni circolari (n. 3 assegni dell'importo di € 5.000,00 ciascuno) al fine di cambiarli in contanti e che, successivamente, esso dichiarante aveva consegnato i titoli al figlio , amministra- Per_6
tore della società RO, il quale aveva, poi, provveduto a versare gli assegni sul conto cor- rente della società e a prelevare il denaro contante alla fine consegnato a “un paio di Pt_1
giorni” dopo.
10 I fatti narrati da , però, non sono confermati dai restanti elementi Persona_3
del quadro indiziario.
In primo luogo, nella medesima occasione già rammentata, di- Persona_3
chiarò pure che, sebbene non ricordasse se vi fossero altre persone presenti al momento della consegna del denaro contante, ricordava che in qualche occasione era stato presente
, il quale “era l'unica persona a conoscenza del fatto che il mi consegnava Tes_1 Pt_1
degli assegni per restituirgli il contante”.
Sentito in qualità di persona informata dei fatti dalla stessa Tenenza della Guardia di Finan- za (verbale del 6.03.2007, produzione parte appellante), affermò di ave- Controparte_8
re accompagnato presso il tribunale di Ariano Irpino nella primavera del 2006 Persona_3
poiché questo “doveva incontrare una persona che lavorava presso la cancelleria fallimenta- re” e di avere, in quella occasione, conosciuto , presentatogli proprio da Parte_1 [...]
. Tuttavia, egli precisò di non aver presenziato durante tutto l'incontro tra i due, i CP_9
quali si erano allontanati verso un bar mentre lui era tornato in auto. LE, quindi, non rife- rì – né avrebbe potuto, non essendo presente – di aver assistito direttamente alla consegna dei titoli o del contante, ma si limitò a dichiarare che, durante il viaggio di ritorno, Per_7
dandolo gli aveva raccontato “che aveva monetizzato alcuni titoli non meglio precisati al sig.
”. Pt_1
Le informazioni rese da non hanno valore probatorio decisivo e non corroborano la Tes_1
versione narrata da e ciò per diverse ragioni. Innanzitutto, egli riferì Persona_3
su quanto raccontatogli dallo stesso e non su fatti direttamente conosciuti;
in Persona_3
secondo luogo, le stesse circostanze raccontategli da risultano imprecise e in- Persona_3
sufficienti, non avendogli questo specificamente detto di avere, proprio quella mattina, rice- vuto dal tre assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno, ma solo di aver genericamente Pt_1
negoziato degli assegni per conto di questo, senza ulteriori specificazioni di tempo e di mo- do;
infine, mentre riferì di aver ricevuto gli assegni in questione nel 2004- Persona_3
2005 (“quattro o cinque anni prima” delle sommarie informazioni, rese nel 2009), rife- Tes_1
rì che l'incontro era avvenuto nel 2006.
In conclusione, la versione dei fatti resa da non è confermata da Persona_3
. Controparte_8
Cont
Oltre a non trovare riscontro positivo nelle dichiarazioni di , quanto riferito da Tes_1
bondandolo non è coerente con la circostanza per cui gli assegni che si pretende essere stati
11 sottratti da non erano nella sua disponibilità, in quanto custoditi (non già nella cancel- Pt_1
leria, ma) nella cassaforte blindata collocata nell'ufficio del dirigente, dott. , alla qua- Per_8
le era possibile accedere solo previa richiesta al dirigente stesso, unico – insieme alla sua se- gretaria – a possederne le chiavi. Il fatto per cui i titoli erano custoditi in questa cassaforte è stato affermato da (pp. 17-18 verbale 8.05.2014), (pp. 43 ss. Persona_2 Persona_9
verbale 8.05.2014) e (pp. 57 ss. verbale 8.05.2014), tutti impiegati presso la Parte_3
cancelleria fallimentare ove prestava servizio e tutti sentiti quali testi all'udienza pena- Pt_1
le dell'8.05.2014.
Ne discende che il fatto per cui il fosse in possesso delle chiavi della cancelleria (e ciò Pt_1
anche per i mesi successivi alla formale cessazione del suo incarico) non ha alcuna rilevanza ai fini della prova della sottrazione, poiché gli assegni sottratti non si trovavano in cancelle- ria, ma nell'ufficio del dirigente.
Infine, la circostanza per cui fosse a conoscenza della presenza degli assegni nella Pt_1
cassaforte non pare di per sé dirimente, considerato anche che lo stesso non ebbe a svolgere alcuna funzione nell'ambito della procedura fallimentare a cui gli stessi afferivano (così ha dichiarato , responsabile della cancelleria de qua, alla richiamata udienza Persona_2
dell'8.05.2014, v. pag. 19 del verbale in atti).
In conclusione, il quadro indiziario acquisito agli atti non presenta i caratteri della precisio- ne, della gravità e della concordanza, come sopra meglio precisati nella loro portata, richiesti dall'art. 2729 c.c..
L'unico indizio astrattamente significativo nel senso di una responsabilità di Parte_1
è dato, invero, dalle dichiarazioni di : esso, però, risulta non soltanto isolato e Persona_3
unico (il che, non sarebbe di per sé sufficiente a escluderne la rilevanza), ma è, a ben vedere, non concordante con gli ulteriori indizi pure acquisiti al giudizio e sopra evidenziati, i quali, al contrario, depongono nel senso dell'estraneità dell'odierno appellante alla vicenda in conte- stazione.
In assenza di ulteriori elementi e tenendo conto, altresì, che in base alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimo- strare i fatti costitutivi della propria pretesa (tra i quali, nel caso di specie, la condotta illeci- ta), nessun addebito di responsabilità può essere accertato in capo a . Parte_1
11. Spese di primo e secondo grado secondo soccombenza, liquidate secondo il DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione di valore fino a € 26.000,00.
12
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, e avverso la sentenza Controparte_10 Controparte_4 Controparte_5
del Tribunale di Napoli 31.03.2021 n. 3084, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
b) condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida: Controparte_11 Parte_1
-- per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Car- chia e NN La VI, dichiaratisi antistatari;
-- per il presente grado, in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico
RC e NN La VI, dichiaratisi antistatari;
c) condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione, in favore del , delle spese del primo Controparte_11 Controparte_5
grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
13
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4616/2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli 31.03.2021, n. 3084) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
RC, c.f. , e NN La VI, c.f. appellante C.F._2 C.F._3
e
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , appellati contumaci CP_4 Controparte_5
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 24.06.2025 con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per la comparsa conclusionale, la Corte osserva quanto segue.
1. , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
convennero in giudizio e il , deducendo che il
[...] Parte_1 Controparte_5
primo, in qualità di funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Ariano Irpino, aveva sot- tratto tre assegni circolari (per complessivi € 15.000,00) depositati da essi attori in qualità di
1 eredi di il 28.03.2002 unitamente all'istanza di concordato fallimentare Persona_1
ex art. 124 l.f. relativa al fallimento “ ” (sentenza n. 134 del 10.10.1974). Persona_1
In particolare, gli attori affermarono di essere venuti a conoscenza della sottrazione degli assegni solo nel 2008 e in via informale e che, successivamente, a seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Ariano Irpino, il responsabile era stato individuato nella persona del convenuto, il quale era stato indagato per il reato di peculato nell'ambito del procedimento penale RG 521/2009/21 e successivamente rinviato a giudizio con decreto di citazione dell'11.05.2012.
Dedotto di essere stati costretti a ridepositare la provvista necessaria alla chiusura del fal- limento, ossia € 15.000,00 e di aver tentato stragiudizialmente invano di ottenere il risarci- mento del danno patito e la restituzione delle somme da e dal Pt_1 Parte_2
[..
, gli attori si rivolsero al Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e di- chiarare la responsabilità dei convenuti per le attività illecite descritte in narrativa;
b) per l'ef- fetto condannare i convenuti in solido a restituire le somme indicate in narrativa, indebita- mente sottratte dal dipendente infedele, pari a € 15.000,00, il tutto oltre interessi e rivaluta- zione dal momento della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori da quantificarsi in corso di causa;
d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e diretta attribuzione ai sottoscritti Avvocati an- tistatari”.
2. Si costituì in giudizio . Eccepì la carenza di legittimazione attiva degli attori, Parte_1
per essere l'unico legittimato ad agire (per eventuale rivalsa) il poi- Controparte_5
ché le somme oggetto di causa erano già nell'esclusiva disponibilità della P.A. al momento della asserita sottrazione. Ciò, secondo , era confermato dalla circostanza per cui il de- Pt_1
litto contestato in sede penale era quello di peculato (e non già di furto), nonché dalla circo- stanza per cui il Tribunale penale aveva escluso la costituzione di come parte CP_1
civile poiché questa non poteva considerarsi persona danneggiata dal reato.
Nel merito, contestò la fondatezza degli addebiti, deducendo che la sua responsabi- Pt_1
lità nella sottrazione non era stata dimostrata dagli attori e non era emersa in sede di istrut- toria penale dibattimentale. In particolare, il convenuto evidenziò che, secondo le dichiara- zioni rese da e da , i titoli in questione non erano rimasti nel- Persona_2 Parte_3
la disponibilità del personale di cancelleria, ma erano stati riposti nella cassaforte del diri- gente, di cui soltanto lo stesso dirigente e la sua segretaria possedevano le chiavi. Peraltro,
2 lo stesso aveva affermato che, per quanto a sua conoscenza, non aveva svol- Per_2 Pt_1
to alcun atto relativo alla procedura fallimentare in questione.
Inoltre, evidenziò pure che e , ascoltati in sede Pt_1 Persona_3 Tes_1
Per_ di sommarie informazioni testimoniali, non avevano mai espressamente dichiarato che
[..
avesse trafugato gli assegni in oggetto e che la circostanza per cui i titoli erano stati incas- sati dalla RO RL non era sufficiente a dimostrare che li avesse ricevuti da Persona_3
. Pt_1
Ciò dedotto, così concluse: “1) Nel merito, rigettare le domande formulate dagli at- Pt_1
tori in citazione in quanto del tutto infondate;
2) vittoria di spese. Competenze difensive, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Si costituì anche il , deducendo che nessuna responsabilità pote- Controparte_5
va essergli addebitata, perché il perseguimento, da parte del funzionario , di un inte- Pt_1
resse esclusivamente personale aveva determinato l'interruzione del rapporto di immedesi- mazione organica. Il Ministero aveva, poi, aggiunto che, in ogni caso, era, all'epoca Pt_1
dell'evento, mero funzionario di fatto, sicché non poteva affermarsi che egli avesse avuto di- sponibilità degli assegni per ragioni del suo ufficio.
Il così concluse: “sospendere il giudizio nell'attesa che si accerti l'effettivo re- CP_5
sponsabile della sottrazione, in via subordinata rigettare nel merito le domande proposte in quanto infondate”.
4. Con sentenza del 31.03.2021 n. 3084, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “in accogli- mento parziale della domanda, accerta l'esclusiva responsabilità di entrambi i convenuti in merito ai fatti descritti in citazione;
condanna, per l'effetto, e il Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, , Controparte_6 CP_1 [...]
, e , dell'importo di euro Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
19.720,62, oltre interessi al tasso legale dal 17.12.2015 al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e il (…), in solido tra loro, al pa- Parte_1 Controparte_5
gamento delle spese processuali sostenute dagli attori (…), con attribuzione in favore degli avvocati Lodovico Di Brita e ”. Controparte_4
In motivazione, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sen- tenza penale di assoluzione (nelle more divenuta irrevocabile) non produce efficacia di giudi- cato nei confronti dei , non essendovi prova del fatto che questi sono stati messi CP_3
nella condizione di partecipare al giudizio penale, né nei confronti di , poiché dalla CP_1
3 sentenza non emergono le ragioni dell'esclusione della sua costituzione come parte civile, sicché anche per deve ritenersi che questa non sia stata posta in condizione di par- CP_1
tecipare al processo penale.
Nel merito, il Tribunale, valorizzando le dichiarazioni di , curatore fallimentare Persona_5
nella procedura “fallimento Capobianco Armando”, ha ritenuto dimostrate le circostanze del deposito degli assegni da parte degli attori, della loro sottrazione e, infine, del loro rideposi- to per uguale importo.
Con riferimento alla responsabilità di , il primo giudice ha affermato che la Parte_1
stessa risulta dimostrata, sulla base del criterio probabilistico del “più probabile che non”, alla luce dei seguenti elementi: 1) dalla comunicazione della Guardia di Finanza di Ariano Ir- pino alla Procura delegante le indagini, risulta che gli assegni in questione sono stati incassati dalla RO RL e che , amministratore della stessa, aveva dichiarato di Persona_6
aver incassato gli assegni su richiesta di , per poi consegnargli gli importi in denaro;
2) Pt_1
tali circostanze sono state confermate da , padre di , in sede Persona_3 Per_6
di SIT;
3) ha detenuto le chiavi della cancelleria fino a marzo 2006 (dunque, anche do- Pt_1
po la ufficiale cessazione del suo incarico); 4) ha affermato che era a co- Persona_5 Pt_1
noscenza della esistenza degli assegni in cassaforte poiché era presente al momento del loro deposito;
5) è stato condannato per il delitto di peculato di cui al capo a) della senten- Pt_1
za penale già menzionata per fatti analoghi a quelli oggetto di causa.
Infine, il Tribunale ha chiarito che dell'evento doveva ritenersi responsabile anche il Mini- stero, poiché, a prescindere dall'accertamento del momento esatto in cui era avvenuta la sottrazione (se prima o dopo la cessazione ufficiale dell'incarico), l'attività del funzionario di fatto è comunque equiparata a quella del pubblico ufficiale e riferibile alla P.A.
Con riferimento al quantum, il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il deposito, da parte degli attori, di ulteriori € 15.000,00 per la chiusura del fallimento e la stipula, a tal fine, di un contratto di mutuo, per un importo complessivo di € 19.720,62. Ha escluso, invece,
l'ulteriore danno pure chiesto dagli attori, poiché rimasto sfornito di prova.
5. ha proposto appello. Con unico articolato motivo, ha mosso le seguenti censure. Pt_1
In via preliminare, ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in violazio- ne dell'art. 116 c.p.p., ha basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dagli Ab-
4 bondandolo, senza, tuttavia, considerare che tali dichiarazioni non erano state assunte nel contraddittorio processuale tra le parti, bensì in sede di sommarie informazioni e che quanto affermato dagli era contraddittorio rispetto alla circostanza, accertata nel Persona_3
processo penale, per cui gli assegni oggetto di causa erano custoditi nella cassaforte blindata del Dirigente, sicché esso non ne aveva la materiale disponibilità. Pt_1
lamenta, dunque, la violazione dell'art. 654 c.p.p., il quale vieta al giudice civile di Pt_1
procedere a nuove e autonome valutazioni in malam partem relativamente a quegli addebiti già mossi nel processo penale e ritenuti, in quella sede, infondati.
conclude come segue: “voglia l'On.le Corte, in accoglimento del proposto gravame, Pt_1
riformare integralmente la sentenza n. 3084/2021 (…) e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva della lite proposta da + 3. Con vittoria di spese e compensi del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatori”.
6. Nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti in giudizio , CP_1
, , e il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. La Corte ne ha, quindi, dichiarato la contumacia con ordinanza del 26.06.2025.
[...]
7. In via preliminare, deve essere ribadita la legittimazione ad agire degli attori (ora appel- lati). La legittimazione attiva individua la titolarità del diritto ad agire in giudizio, in quanto consiste nella titolarità del potere\dovere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il di- ritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza
(Cass., n. 17092/2016). Alla stregua dell'art. 81 c.p.c., ai sensi del quale “fuori dei casi espres- samente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne ti- tolare.
Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è – quindi
– la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Discorso analogo vale per la simmetrica legitti- mazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipen- de dalla prospettazione nella domanda che il convenuto sia il titolare dal lato passivo del rapporto o comunque della situazione dedotta in giudizio).
Naturalmente, ben potrà accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non
5 era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito e non alla legittimazione a promuovere un giu- dizio, che, dunque, non è esclusa: l'attore perderà la causa con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Quindi, la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. L'accerta- mento in concreto della titolarità del diritto attiene, invece, al merito della causa, alla fonda- tezza della domanda (così Cass., Sez. Unite, n. 2951/2016).
, , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7
hanno agito in giudizio facendo valere il proprio preteso diritto al risarcimento dei
[...]
danni loro direttamente cagionati dal fatto illecito di , del quale doveva, in te- Parte_1
si, ritenersi solidalmente corresponsabile anche il , in via diretta o indiretta a se- CP_5
conda della tesi interpretativa accolta. Gli attori hanno dedotto che, a causa dell'asserita condotta di sottrazione posta in essere da , ebbero a subire un danno patri- Parte_1
moniale costituito dal versamento, in favore della procedura fallimentare oggetto di causa, della somma di € 15.000,00 (già precedentemente versata e sottratta), nonché dalla stipula,
a tal fine, di un contratto di mutuo oneroso. Così prospettati i fatti e la propria qualità di di- retti danneggiati, gli attori erano legittimati ad agire nei confronti dell'appellante nonché del
, entrambi individuati come responsabili (diretti o indiretti) del fatto illecito. CP_5
A nulla rileva, del resto, quanto dedotto dall'appellante relativamente alla contestazione, in sede penale, del delitto di peculato e non già di furto: infatti, può ritenersi “danneggiato dal reato” (e, in quanto tale, legittimato ad agire per il risarcimento) qualsiasi soggetto che abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, a causa del reato, a prescinde- re dal fatto che tale soggetto sia anche titolare dell'interesse giuridico specificamente tutela- to dalla norma penale. In altre parole, la circostanza per cui quello contestato a fosse Pt_1
un delitto contro la pubblica amministrazione non esclude che tale delitto possa aver arreca- to un pregiudizio, meritevole di ristoro, anche a soggetti diversi dalla stessa p.a..
Sul punto, pertanto, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
8. L'appello è infondato nella parte in cui critica l'applicazione, ad opera del primo Pt_1
giudice, dell'art. 652 c.p.p., ritenendo invece applicabile l'art. 654 c.p.p., e afferma che, a mente di tale norma, ogni rivalutazione in malam partem dei fatti già accertati in sede pena- le è preclusa al giudice civile, stante il giudicato penale di piena assoluzione.
6 La censura è infondata. È corretta l'applicazione dell'art. 652, giacché il giudizio civile in- staurato dai al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente Parte_5
cagionato dalla condotta illecita di rientra pienamente nell'ambito applicativo di tale Pt_1
norma, la quale specificamente riguarda i “giudizi civili di danno”. Diversamente, l'art. 654
c.p.p. si occupa dell'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in “altri giu- dizi civili o amministrativi”, nei quali si controverta di diritti diversi da quello al risarcimento del danno derivante dal fatto contestato come reato in sede penale.
Ferma l'applicazione al caso in esame dell'art. 652, vale la pena precisare che, in ogni caso, neanche l'art. 654 precluderebbe a questa Corte un autonomo esame dei fatti già giudicati in sede penale, atteso che In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di effi- cacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimen- to danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) pronunciata a seguito di dibattimento, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tut- ta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel cor- so di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successi- vo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzio- ne di parte civile nel giudizio penale è stata revocata [Cass. 29.01.2024 n. 2700].
9. Nel merito, l'appello è fondato nella parte in cui ha lamentato la violazione Pt_1
dell'art. 116 c.p.c..
L'accertamento di responsabilità a cui il primo giudice è pervenuto si basa in via esclusiva su una autonoma valutazione dell'efficacia probatoria degli elementi raccolti nel processo penale.
Ciò, in linea di principio, è consentito al giudice civile.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche pro- ve cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass., n. 1593/2017).
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche – se ri-
7 tualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell'accer- tamento dell'illecito civile;
e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a di- mostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass., n. 9957/2025 con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Ai fini del proprio convincimento, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di
SIT da e e ha ritenuto che le stesse fossero idonee a fondare Persona_6 Per_1
un giudizio di responsabilità, soprattutto alla luce della conferma che le stesse trovavano in due circostanze in particolare: il possesso, da parte di , delle chiavi della cancelleria e la Pt_1
conoscenza, in capo allo stesso, della presenza degli assegni nella cassaforte.
Come detto, gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale a carico di Parte_6
[...
fanno ingresso nel giudizio civile come prove atipiche: in quanto tali, esse assumono va- lore di meri indizi, soggetti a una valutazione secondo i canoni della prova per presunzioni e, dunque, ai parametri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Dando seguito a un consolidato orientamento interpretativo, la giurisprudenza di legittimi- tà ha di recente precisato (Cass., n. 9054/2022) che le uniche presunzioni ammissibili ai sensi dell'art. 2729 c.c. sono quelle “gravi, precise e concordanti” e ha inoltre specificato il signifi- cato di ciascuno di tali requisiti. Nella specie: il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica;
il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperien- za adottata, è possibile desumere dal fatto noto;
mentre il requisito della “concordanza” ri- chiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass., n. 11906/2003), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il ca- so di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass., n.
17574/2009).
Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve se- guire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, oc- corre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
8 rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valu- tazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concor- danti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che maga- ri non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n.
19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verifi- care la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al co- spetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d'esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656 del 2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convinci- mento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa at- tribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n.
2632/2014).
Nella medesima pronuncia, anche richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 1785/2018), la Suprema Corte ha chiarito che la denuncia di violazione o di falsa ap- plicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 c.c. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729
c.c., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ra- gionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concor- danza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto
9 la norma dell'art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenu- to astratto, ma lo fa con riguardo a una fattispecie concreta che non si presta a essere ricon- dotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logi- ca particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro – almeno secondo l'opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B;
la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, a indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo
(cioè di una applicazione “non falsa” dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assolu- to, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo espri- mere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o me- no anche altri ragionamenti presuntivi.
10. Dati questi principi di diritto, la Corte ritiene che gli elementi indiziari acquisiti non sia- no idonei a fondare un valido ragionamento presuntivo da cui desumere la responsabilità di in ordine alla sottrazione degli assegni in questione. Parte_1
Nel verbale di sommarie informazioni redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Ariano
Irpino, in data 9.01.2009 (v. produzione parte appellante), si legge che Parte_7
sentito come persona informata dei fatti relativi al possesso e alla negoziazione degli
[...]
assegni di cui oggi si controverte (specificamente individuati nel verbale), dichiarava, tra le altre cose, che “quattro o cinque anni” prima, gli aveva consegnato tali asse- Parte_1
gni circolari (n. 3 assegni dell'importo di € 5.000,00 ciascuno) al fine di cambiarli in contanti e che, successivamente, esso dichiarante aveva consegnato i titoli al figlio , amministra- Per_6
tore della società RO, il quale aveva, poi, provveduto a versare gli assegni sul conto cor- rente della società e a prelevare il denaro contante alla fine consegnato a “un paio di Pt_1
giorni” dopo.
10 I fatti narrati da , però, non sono confermati dai restanti elementi Persona_3
del quadro indiziario.
In primo luogo, nella medesima occasione già rammentata, di- Persona_3
chiarò pure che, sebbene non ricordasse se vi fossero altre persone presenti al momento della consegna del denaro contante, ricordava che in qualche occasione era stato presente
, il quale “era l'unica persona a conoscenza del fatto che il mi consegnava Tes_1 Pt_1
degli assegni per restituirgli il contante”.
Sentito in qualità di persona informata dei fatti dalla stessa Tenenza della Guardia di Finan- za (verbale del 6.03.2007, produzione parte appellante), affermò di ave- Controparte_8
re accompagnato presso il tribunale di Ariano Irpino nella primavera del 2006 Persona_3
poiché questo “doveva incontrare una persona che lavorava presso la cancelleria fallimenta- re” e di avere, in quella occasione, conosciuto , presentatogli proprio da Parte_1 [...]
. Tuttavia, egli precisò di non aver presenziato durante tutto l'incontro tra i due, i CP_9
quali si erano allontanati verso un bar mentre lui era tornato in auto. LE, quindi, non rife- rì – né avrebbe potuto, non essendo presente – di aver assistito direttamente alla consegna dei titoli o del contante, ma si limitò a dichiarare che, durante il viaggio di ritorno, Per_7
dandolo gli aveva raccontato “che aveva monetizzato alcuni titoli non meglio precisati al sig.
”. Pt_1
Le informazioni rese da non hanno valore probatorio decisivo e non corroborano la Tes_1
versione narrata da e ciò per diverse ragioni. Innanzitutto, egli riferì Persona_3
su quanto raccontatogli dallo stesso e non su fatti direttamente conosciuti;
in Persona_3
secondo luogo, le stesse circostanze raccontategli da risultano imprecise e in- Persona_3
sufficienti, non avendogli questo specificamente detto di avere, proprio quella mattina, rice- vuto dal tre assegni circolari di € 5.000,00 ciascuno, ma solo di aver genericamente Pt_1
negoziato degli assegni per conto di questo, senza ulteriori specificazioni di tempo e di mo- do;
infine, mentre riferì di aver ricevuto gli assegni in questione nel 2004- Persona_3
2005 (“quattro o cinque anni prima” delle sommarie informazioni, rese nel 2009), rife- Tes_1
rì che l'incontro era avvenuto nel 2006.
In conclusione, la versione dei fatti resa da non è confermata da Persona_3
. Controparte_8
Cont
Oltre a non trovare riscontro positivo nelle dichiarazioni di , quanto riferito da Tes_1
bondandolo non è coerente con la circostanza per cui gli assegni che si pretende essere stati
11 sottratti da non erano nella sua disponibilità, in quanto custoditi (non già nella cancel- Pt_1
leria, ma) nella cassaforte blindata collocata nell'ufficio del dirigente, dott. , alla qua- Per_8
le era possibile accedere solo previa richiesta al dirigente stesso, unico – insieme alla sua se- gretaria – a possederne le chiavi. Il fatto per cui i titoli erano custoditi in questa cassaforte è stato affermato da (pp. 17-18 verbale 8.05.2014), (pp. 43 ss. Persona_2 Persona_9
verbale 8.05.2014) e (pp. 57 ss. verbale 8.05.2014), tutti impiegati presso la Parte_3
cancelleria fallimentare ove prestava servizio e tutti sentiti quali testi all'udienza pena- Pt_1
le dell'8.05.2014.
Ne discende che il fatto per cui il fosse in possesso delle chiavi della cancelleria (e ciò Pt_1
anche per i mesi successivi alla formale cessazione del suo incarico) non ha alcuna rilevanza ai fini della prova della sottrazione, poiché gli assegni sottratti non si trovavano in cancelle- ria, ma nell'ufficio del dirigente.
Infine, la circostanza per cui fosse a conoscenza della presenza degli assegni nella Pt_1
cassaforte non pare di per sé dirimente, considerato anche che lo stesso non ebbe a svolgere alcuna funzione nell'ambito della procedura fallimentare a cui gli stessi afferivano (così ha dichiarato , responsabile della cancelleria de qua, alla richiamata udienza Persona_2
dell'8.05.2014, v. pag. 19 del verbale in atti).
In conclusione, il quadro indiziario acquisito agli atti non presenta i caratteri della precisio- ne, della gravità e della concordanza, come sopra meglio precisati nella loro portata, richiesti dall'art. 2729 c.c..
L'unico indizio astrattamente significativo nel senso di una responsabilità di Parte_1
è dato, invero, dalle dichiarazioni di : esso, però, risulta non soltanto isolato e Persona_3
unico (il che, non sarebbe di per sé sufficiente a escluderne la rilevanza), ma è, a ben vedere, non concordante con gli ulteriori indizi pure acquisiti al giudizio e sopra evidenziati, i quali, al contrario, depongono nel senso dell'estraneità dell'odierno appellante alla vicenda in conte- stazione.
In assenza di ulteriori elementi e tenendo conto, altresì, che in base alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimo- strare i fatti costitutivi della propria pretesa (tra i quali, nel caso di specie, la condotta illeci- ta), nessun addebito di responsabilità può essere accertato in capo a . Parte_1
11. Spese di primo e secondo grado secondo soccombenza, liquidate secondo il DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione di valore fino a € 26.000,00.
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Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, e avverso la sentenza Controparte_10 Controparte_4 Controparte_5
del Tribunale di Napoli 31.03.2021 n. 3084, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
b) condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida: Controparte_11 Parte_1
-- per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Car- chia e NN La VI, dichiaratisi antistatari;
-- per il presente grado, in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico
RC e NN La VI, dichiaratisi antistatari;
c) condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
alla rifusione, in favore del , delle spese del primo Controparte_11 Controparte_5
grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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