Sentenza 15 maggio 2004
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi aggiuntivo e supplementare, previsti dall'art. 59 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.P.R. n. 218 del 1978 (nel quale sono integrate le originarie discipline previste rispettivamente dall'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 e dall'art. 1 della legge n. 589 del 1971), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o meno verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente alle date considerate dalla legge occorre fare riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di lavoratori alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Pertanto, non ricorre il presupposto per l'applicazione degli sgravi nell'ipotesi di incorporazione di società attuata mediante il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale e di tutto il personale della società incorporata a quella incorporante, senza che peraltro risultino incrementate le unità di lavoro rispetto a quelle già effettivamente occupate nell'ambito del medesimo complesso aziendale, risultante cioè dall'impresa incorporata e da quella incorporante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2004, n. 9283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9283 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 372/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 01/02/01 R.G.N. 42122/93;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione del Pretore del lavoro della stessa città, ha riconosciuto il diritto della s.p.a. Fincantieri agli sgravi contributivi aggiuntivi e supplementari in relazione ai dipendenti provenienti dagli stabilimenti ex Italcantieri di Castellammare di Stabia e Grandi Motori di Trieste-Base Napoli, a seguito della incorporazione di tali strutture aziendali da parte della medesima società a decorrere dal 30 giugno 1984.
I giudici di appello hanno ritenuto che tale diritto derivasse dall'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti ed obblighi delle società estinte, fra cui doveva ricomprendersi la posizione contributiva goduta dalle aziende incorporate. Di tale semenza l'INPS domanda la cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, cui la società resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, nonché degli art. 2504, 2504 bis e 2555 c.c. Si lamenta che il Tribunale, in palese contrasto con la normativa sugli sgravi contributivi e con la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, abbia riconosciuto il diritto alle agevolazioni in base alla mera successione a titolo universale della società incorporante rispetto alle aziende incorporate, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza delle condizioni oggettive - conseguenti alla realtà aziendale derivata dall'operazione di fusione societaria - idonee al godimento del beneficio. In particolare, secondo l'Istituto ricorrente, nessun rilievo poteva avere il fatto che degli sgravi prima godevano le società incorporate, poiché si sarebbe dovuto fare riferimento, per verificare l'esistenza o meno di un incremento occupazionale, all'azienda in senso oggettivo, che - per il periodo successivo all'atto di fusione - era quella risultante dalla incorporazione.
Il motivo è fondato.
La disciplina generale degli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse è contenuta nel corpus del Testo Unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. a 218 del 1978, nel quale sono integrate - all'art. 59 - sia la normativa sullo sgravio generale ed aggiuntivo (art. 18 legge n. 1089 del 1968), sia la normativa sullo sgravio supplementare (art. 1 legge n. 589 del 1971), sia infine la normativa sullo sgravio totale (art. 14 legge n. 183 del 1976).
La definizione dei tipi di sgravio che qui interessano si riferisce alla disciplina precedente alla data del luglio 1994, fissata come decorrenza iniziale della nuova normativa che ha introdotto l'unificazione degli sgravi (legge n. 21 del 1994; parimenti ininfluenti ratione temporis sono, nella fattispecie in esame, le successive discipline dettate dagli art 3, sesto comma, legge n. 448 del 1998 e 44, primo comma, legge n. 448 del 2001, nonché il processo di delegificazione conseguente agli impegni assunti dallo Stato in sede comunitaria).
Anteriormente a tale epoca, i tipi di sgravio incentivante restano fissati nelle rispettive normative fondamentali, siccome integrate nel predetto T.U., secondo le seguenti diversificazioni: lo sgravio aggiuntivo di cui al quinto comma del citato art. 59 (già quarto comma dell'art. 18 legge n. 1089 del 1968) accede a quello generale e consiste in un ulteriore sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati alla medesima data;
lo sgravio supplementare di cui all'ottavo comma dello stesso art. 59 (già art. 1, primo comma, legge a 589 del 1971) accede allo sgravio aggiuntivo e consiste nella elevazione di quest'ultimo dal dieci al venti per cento calcolato sulle retribuzioni del personale neo- assunto dopo la data del 31 dicembre 1970.
Al fine di verificare l'esistenza o meno dell'incremento occupazionale, con riferimento alle date indicate nelle anzidette fonti normative, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato specifici principi per le particolari ipotesi, che si verifichino successivamente a tali date, della costituzione di aziende ex novo, per le quali l'incremento è in re ipsa e incide su tutti i dipendenti (cfr. Cass. n. 10055 del 2002), e del trasferimento, della trasformazione e della fusione di società, in cui rileva la vicenda traslativa del personale;
si è precisato, in particolare, che la concessione del beneficio contributivo può conseguire soltanto ad un effettivo incremento dell'occupazione nelle aree e nei settori interessati, e ciò al fine di evitare che le agevolazioni possano essere determinate - con evidente elusione della ratto legis - da mutamenti meramente nominali da parte della stessa impresa, od anche da semplici variazioni societarie, senza effettivo incremento dell'occupazione nella oggettiva realtà del complesso aziendale. Da ciò consegue, con riferimento all'ipotesi che interessa nel caso di specie, che, ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo e di quello supplementare, per stabilire se un incremento di occupazione si sia o meno verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente alle date anzidette occorre fare riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle richiamate ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di lavoratori alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Pertanto, non ricorre il presupposto per l'applicazione degli sgravi nell'ipotesi di incorporazione di società attuata mediante il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale e di tutto il personale dalla società incorporata a quella incorporante, senza che peraltro risultino incrementate le unità di lavoro rispetto a quelle già effettivamente occupate nell'ambito del medesimo complesso aziendale, risultaste cioè dalle imprese incorporate e da quella incorporante (cfr. Cass. n. 1264 del 2000; n. 4343 del 1995). A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto agli sgravi contributivi da parte della società incorporante, in relazione ai dipendenti transitati dalle aziende in essa incorporate a far data dal 30 giugno 1984, attribuendo rilevanza esclusiva al dato soggettivo dell'avvenuta successione della società nei diritti delle aziende incorporate e senza accertare, oggettivamente, resistenza dell'incremento occupazionale, nei termini sopra chiariti, a seguito del mutamento della situazione aziendale derivante dalla incorporazione, con ciò omettendo di considerare che soltanto tale presupposto oggettivo vale, a costituire, il diritto agli sgravi contributivi nel periodo considerato.
Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, perché proceda all'indicato accertamento alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati.
Lo stesso giudici rinvio provvedere anche sulle spese del giudico di Cassazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2004