Art. 6.
(Poligoni di tiro).
1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765 , e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificata dall' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.
2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.
Note all' art. 6:
- La legge n. 765/1967 concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150".
- La legge n. 10/1977 concerne: "Norme per la edificabilita' dei suoli".
- La legge n. 47/1985 concerne: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Il testo vigente del relativo art. 20 e' il seguente:
"Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all' art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ".
(Poligoni di tiro).
1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765 , e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificata dall' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.
2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.
Note all' art. 6:
- La legge n. 765/1967 concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150".
- La legge n. 10/1977 concerne: "Norme per la edificabilita' dei suoli".
- La legge n. 47/1985 concerne: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Il testo vigente del relativo art. 20 e' il seguente:
"Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all' art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ".