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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12467/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 2.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467290, notificatole l'8.11.2024 e relativo alla Ta.Ri dovuta per il periodo dall'1.1.2018 al 5.2.2020. -------------------------------------------
Eccepiva l'infondatezza dell'accertamento per errato calcolo della superficie ed errata imposizione delle unità immobiliari. Invero,
l'accertamento faceva riferimento a più immobili siti in Roma, Indirizzo_1
(riportati in catasto al fg. 571, p.lla 15, sub. 24, 25, 518), indicando una superficie complessiva di mq. 302. Assumeva che fino al
21.11.2019 era stata proprietaria soltanto dell'immobile riportato al sub. 24 (int. 23), avente una superficie di mq. 98, e solo da quella data era divenuta proprietaria del sub. 25 (int. 24), avente una superficie di mq. 88, per acquisto fattone dalla madre con atto 21.11.2019 per Not.
SQ (Rep. 23818/5315); già in atto (v. art. 8, lett. c) aveva dichiarato di voler procedere alla fusione dei due appartamenti al fine di realizzare un'unica unità abitativa, come in realtà avvenuto il
5.2.2020. Per effetto dell'intervenuta fusione i sub. 24 e 25 erano stati soppressi ed era stato originato il sub. 518 con una superficie di mq.
194. ----------------------------------------------------------------
Da tale premessa rilevava l'illegittimità dell'atto gravato, giacché la
Ta.Ri avrebbe dovuto essere calcolata in base alla superficie posseduta e, in particolare: -per il periodo 1.1.2018-21.11.2019 mq. 98;
-per il periodo 22.11.2019-31.12.2019 mq. 186 =(98+88);
-per il periodo 1.1.2020-5.2.2020 mq. 194.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento e, in via subordinata, per la rettifica con riduzione delle superfici possedute. --------------
Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate il 3.12.2025, dopo una digressione su motivi non dedotti in ricorso, comunicava di aver disposto un provvedimento di annullamento parziale e di aver emesso un accertamento in rettifica, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. ---------------------
All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di cui in motivazione. -----------------------------------------------------
1.La ricorrente ha dedotto l'erroneità delle superfici tassabili secondo i vari periodi, fornendo idonea prova documentale sia sull'acquisto dell'appartamento (sub.25, int. 24), contiguo a quello già di sua proprietà (sub. 24, int. 23), sia sull'intervenuta fusione all'uopo precisando che il sub. 518 era derivato dagli originari sub 24 e 25. --
Dall'esame della documentazione in atti trova conferma l'assunto della ricorrente in ordine alla superficie di ciascuno dei due appartamenti e alla data di acquisto del sub. 25 (int. 24), al fine di un corretto calcolo della tassazione in base ai periodi di possesso. -------------
2.Dalle visure catastali prodotte si ha conferma delle superfici dei due appartamenti della ricorrente, per cui la sommatoria è di gran lunga inferiore ai 302 mq. indicati nell'accertamento per tutti i periodi per i quali era stata richiesta la tassa. Su tale motivo di doglianza il Comune nulla ha dedotto, né fornito alcun chiarimento in ordine al procedimento di calcolo eseguito, alla maggiore e non provata superficie tassabile e alle fonti da cui erano stati assunti i dati indicati. -------------
3.Affermata, dunque, l'infondatezza della pretesa del Comune, consegue che alla ricorrente avrebbe dovuto richiedersi la Ta.Ri secondo i rispettivi periodi di possesso e delle relative superfici. In particolare:
-per il periodo 1.1.2018-21.11.2019 solo per il sub. 24 mq. 98;
-per il periodo 22.11.2019-4.2.2020 per i sub. 24 e 25 mq. 186 =(98+88).
Successivamente al 5.2.2020 (data di annotazione catastale dell'intervenuta fusione) avrebbe potuto considerarsi il sub. 518 (mq.
194), ma ciò esula dal periodo di riferimento dell'accertamento impugnato. ----------------------------------------------------------
4.Sebbene il Comune intimato abbia comunicato di aver emesso il provvedimento di annullamento parziale, ciò non consente l'accoglimento della sua domanda di declaratoria di estinzione del giudizio. ---------
Attesa la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente, il ricorso viene accolto sulla base e nei limiti di quanto enunciato al precedente punto 3; le spese, ritenuto l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. -----------------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. ---------------------------------------
Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
SE AN TI
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467290 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12467/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 2.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467290, notificatole l'8.11.2024 e relativo alla Ta.Ri dovuta per il periodo dall'1.1.2018 al 5.2.2020. -------------------------------------------
Eccepiva l'infondatezza dell'accertamento per errato calcolo della superficie ed errata imposizione delle unità immobiliari. Invero,
l'accertamento faceva riferimento a più immobili siti in Roma, Indirizzo_1
(riportati in catasto al fg. 571, p.lla 15, sub. 24, 25, 518), indicando una superficie complessiva di mq. 302. Assumeva che fino al
21.11.2019 era stata proprietaria soltanto dell'immobile riportato al sub. 24 (int. 23), avente una superficie di mq. 98, e solo da quella data era divenuta proprietaria del sub. 25 (int. 24), avente una superficie di mq. 88, per acquisto fattone dalla madre con atto 21.11.2019 per Not.
SQ (Rep. 23818/5315); già in atto (v. art. 8, lett. c) aveva dichiarato di voler procedere alla fusione dei due appartamenti al fine di realizzare un'unica unità abitativa, come in realtà avvenuto il
5.2.2020. Per effetto dell'intervenuta fusione i sub. 24 e 25 erano stati soppressi ed era stato originato il sub. 518 con una superficie di mq.
194. ----------------------------------------------------------------
Da tale premessa rilevava l'illegittimità dell'atto gravato, giacché la
Ta.Ri avrebbe dovuto essere calcolata in base alla superficie posseduta e, in particolare: -per il periodo 1.1.2018-21.11.2019 mq. 98;
-per il periodo 22.11.2019-31.12.2019 mq. 186 =(98+88);
-per il periodo 1.1.2020-5.2.2020 mq. 194.
Concludeva per l'annullamento dell'accertamento e, in via subordinata, per la rettifica con riduzione delle superfici possedute. --------------
Il Comune di Roma Capitale con controdeduzioni depositate il 3.12.2025, dopo una digressione su motivi non dedotti in ricorso, comunicava di aver disposto un provvedimento di annullamento parziale e di aver emesso un accertamento in rettifica, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. ---------------------
All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di cui in motivazione. -----------------------------------------------------
1.La ricorrente ha dedotto l'erroneità delle superfici tassabili secondo i vari periodi, fornendo idonea prova documentale sia sull'acquisto dell'appartamento (sub.25, int. 24), contiguo a quello già di sua proprietà (sub. 24, int. 23), sia sull'intervenuta fusione all'uopo precisando che il sub. 518 era derivato dagli originari sub 24 e 25. --
Dall'esame della documentazione in atti trova conferma l'assunto della ricorrente in ordine alla superficie di ciascuno dei due appartamenti e alla data di acquisto del sub. 25 (int. 24), al fine di un corretto calcolo della tassazione in base ai periodi di possesso. -------------
2.Dalle visure catastali prodotte si ha conferma delle superfici dei due appartamenti della ricorrente, per cui la sommatoria è di gran lunga inferiore ai 302 mq. indicati nell'accertamento per tutti i periodi per i quali era stata richiesta la tassa. Su tale motivo di doglianza il Comune nulla ha dedotto, né fornito alcun chiarimento in ordine al procedimento di calcolo eseguito, alla maggiore e non provata superficie tassabile e alle fonti da cui erano stati assunti i dati indicati. -------------
3.Affermata, dunque, l'infondatezza della pretesa del Comune, consegue che alla ricorrente avrebbe dovuto richiedersi la Ta.Ri secondo i rispettivi periodi di possesso e delle relative superfici. In particolare:
-per il periodo 1.1.2018-21.11.2019 solo per il sub. 24 mq. 98;
-per il periodo 22.11.2019-4.2.2020 per i sub. 24 e 25 mq. 186 =(98+88).
Successivamente al 5.2.2020 (data di annotazione catastale dell'intervenuta fusione) avrebbe potuto considerarsi il sub. 518 (mq.
194), ma ciò esula dal periodo di riferimento dell'accertamento impugnato. ----------------------------------------------------------
4.Sebbene il Comune intimato abbia comunicato di aver emesso il provvedimento di annullamento parziale, ciò non consente l'accoglimento della sua domanda di declaratoria di estinzione del giudizio. ---------
Attesa la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente, il ricorso viene accolto sulla base e nei limiti di quanto enunciato al precedente punto 3; le spese, ritenuto l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. -----------------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. ---------------------------------------
Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Giudice Est.
SE AN TI
firmato digitalmente