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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1688/2024 da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Martiri della Libertà, 29 – C.A.P. 31025 (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._1
giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
) e Andrea Giannattasio (C.F. ), entrambi del Foro C.F._2 C.F._3
di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia alla via S. Allende 36/a, presso i quali ha eletto domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- Email_1 Email_2
ricorrente
contro
:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modificazioni, congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell' Controparte_4
, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'
[...] [...]
[...] [...]
[...]
, sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Controparte_5
Email_3
resistente
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in
contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti
gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e
conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler,
previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta
elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati
negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con
consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad
erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di
essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e
2024/25 pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del
compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%,
contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti
ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Per parte resistente:
- 2 - Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: - dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. - Rigettare il ricorso avversario perché
infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis
disp.att. c.p In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di
tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 il sig. adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere il beneficio economico della “Carta
elettronica del docente” per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per un importo complessivo di € 1.500,00, con la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica resistente a erogare tale beneficio, oltre interessi o rivalutazione, nonché con vittoria delle spese di lite. Il
ricorrente, docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di una serie di contratti di supplenza annuali e fino al termine Controparte_1
delle attività didattiche. Lamentava di non aver potuto beneficiare della “Carta Elettronica del
Docente” dal valore nominale di € 500,00 annui, pur avendo svolto un lavoro identico ai colleghi di ruolo, in quanto la normativa di riferimento prevedeva il beneficio solo per i docenti di ruolo. A
sostegno delle proprie pretese, il ricorrente richiamava gli orientamenti giurisprudenziali del
Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, che hanno riconosciuto il diritto alla Carta Docente anche al personale a tempo determinato, ritenendo discriminatoria l'esclusione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva del . Nel merito, Controparte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
ha contestato l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo. Ha sostenuto che, sebbene il diritto alla formazione non sia negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si impone la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015), e che la Carta Docente
sarebbe uno strumento accessorio a tale obbligo. Ha eccepito, inoltre, la mancata tempestiva richiesta di accedere al beneficio da parte del docente e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, l'importo annuo di Euro 500,00 fosse rapportato al servizio effettivamente reso in relazione a ogni contratto a tempo determinato.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene trattata e decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione. Nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di macro-organizzazione o normativo, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione. Parte ricorrente ha correttamente individuato nel e Controparte_1
- 4 - Tribunale di Treviso
del Merito il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente, e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Istituti scolastici e periodi di servizio del ricorrente
Il ricorrente, sig. , ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
presso l'Istituto Tecnico Industriale “PLANCK” – Controparte_1
TVTF04000T, sito nel comune di Villorba (TV). In particolare, ha svolto attività didattica nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, in forza di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche: per l'anno scolastico 2022/23, ha avuto contratti di supplenza annuale con decorrenza dal 05/09/2022 al 31/08/2023 per 9 ore settimanali;
per l'anno scolastico
2023/24, ha avuto contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal
02/09/2023 al 30/06/2024 per 7 ore settimanali e dal 23/10/2023 al 30/06/2024 per 3 ore settimanali;
infine, per l'anno scolastico 2024/25, ha un contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025 ad orario completo. Questi periodi di servizio sono attestati dalla documentazione in atti, in particolare dallo Stato matricolare.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015, il quale stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
- 5 - Tribunale di Treviso
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Successivamente, il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni in L. n.
103/2023, ha esteso il beneficio della “Carta Elettronica del Docente” anche ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Dalla lettura delle disposizioni originarie emerge come i docenti con contratto a tempo determinato
– fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata e limitata a una sola annualità – siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Tuttavia, un tale rilevo non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, determinando una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari.
- 6 - Tribunale di Treviso
Su tale questione, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che il sistema adottato dal determini una sorta di formazione “a doppia trazione”: quella dei CP_1
docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta economicamente con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Il Consiglio di Stato ha affermato che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né
formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre,
l'insostenibilità di tale assunto si evince dal fatto che la Carta è erogata anche ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova, il cui impegno didattico può essere più limitato o la cui permanenza nel ruolo non è ancora stabile. Il Giudice amministrativo ha altresì ben ricostruito,
nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo,
guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva, né la legge n. 107/2015
ha prevalenza sulle disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007, i quali pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
- 7 - Tribunale di Treviso
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Non vi
è dubbio che tra tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente, con la conseguenza che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, colmando così la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 18/05/2022, n. 450, a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica
- 8 - Tribunale di Treviso
che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In considerazione di ciò, non sussistono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, specie se trattasi di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363-bis c.p.c.
la Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 27 ottobre 2023, n. 29961/2023, enunciando i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al CP_1
punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali
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il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es.
la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici da
2022/23 a 2024/25. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo, essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego. Le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione, e sono vincolanti per i giudici nazionali.
- 10 - Tribunale di Treviso
Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 il bonus carta docente,
atteso che i vari contratti per supplenze si sono succeduti senza soluzione di continuità e l'attività di docenza si è svolta sempre con una durata che rientra nella tipologia di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati.
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso, come dichiarato dalla difesa del in udienza, e, CP_1
conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'Amministrazione convenuta. Parte
ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico, in
- 11 - Tribunale di Treviso
quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti dimessi, e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico, atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS, non conseguirebbe il depennamento dalle stesse.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato nel corso del 2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il
2022/23. Tutti gli anni richiesti rientrano pertanto nel quinquennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici da 2022/23 a 2024/25, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato, con l'aggiunta degli interessi o rivalutazione, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione per l'adempimento in forma specifica.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale, con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di Giustizia
UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite,
pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in
- 12 - Tribunale di Treviso
dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. I difensori di parte ricorrente si sono dichiarati antistatari, pertanto la liquidazione delle spese è disposta in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2022/23 a 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il al Controparte_1
pagamento della metà residua in favore del ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 13 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1688/2024 da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Martiri della Libertà, 29 – C.A.P. 31025 (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._1
giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
) e Andrea Giannattasio (C.F. ), entrambi del Foro C.F._2 C.F._3
di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia alla via S. Allende 36/a, presso i quali ha eletto domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- Email_1 Email_2
ricorrente
contro
:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modificazioni, congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell' Controparte_4
, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'
[...] [...]
[...] [...]
[...]
, sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Controparte_5
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resistente
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in
contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti
gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e
conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler,
previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta
elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati
negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con
consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad
erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di
essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e
2024/25 pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del
compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%,
contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti
ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Per parte resistente:
- 2 - Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: - dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. - Rigettare il ricorso avversario perché
infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis
disp.att. c.p In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di
tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 il sig. adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a ottenere il beneficio economico della “Carta
elettronica del docente” per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per un importo complessivo di € 1.500,00, con la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica resistente a erogare tale beneficio, oltre interessi o rivalutazione, nonché con vittoria delle spese di lite. Il
ricorrente, docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di una serie di contratti di supplenza annuali e fino al termine Controparte_1
delle attività didattiche. Lamentava di non aver potuto beneficiare della “Carta Elettronica del
Docente” dal valore nominale di € 500,00 annui, pur avendo svolto un lavoro identico ai colleghi di ruolo, in quanto la normativa di riferimento prevedeva il beneficio solo per i docenti di ruolo. A
sostegno delle proprie pretese, il ricorrente richiamava gli orientamenti giurisprudenziali del
Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, che hanno riconosciuto il diritto alla Carta Docente anche al personale a tempo determinato, ritenendo discriminatoria l'esclusione.
Si è costituita l'Amministrazione resistente eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva del . Nel merito, Controparte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
ha contestato l'infondatezza delle domande avverse, negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo. Ha sostenuto che, sebbene il diritto alla formazione non sia negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si impone la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015), e che la Carta Docente
sarebbe uno strumento accessorio a tale obbligo. Ha eccepito, inoltre, la mancata tempestiva richiesta di accedere al beneficio da parte del docente e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, l'importo annuo di Euro 500,00 fosse rapportato al servizio effettivamente reso in relazione a ogni contratto a tempo determinato.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene trattata e decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione. Nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di macro-organizzazione o normativo, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione. Parte ricorrente ha correttamente individuato nel e Controparte_1
- 4 - Tribunale di Treviso
del Merito il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente, e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Istituti scolastici e periodi di servizio del ricorrente
Il ricorrente, sig. , ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
presso l'Istituto Tecnico Industriale “PLANCK” – Controparte_1
TVTF04000T, sito nel comune di Villorba (TV). In particolare, ha svolto attività didattica nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, in forza di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche: per l'anno scolastico 2022/23, ha avuto contratti di supplenza annuale con decorrenza dal 05/09/2022 al 31/08/2023 per 9 ore settimanali;
per l'anno scolastico
2023/24, ha avuto contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal
02/09/2023 al 30/06/2024 per 7 ore settimanali e dal 23/10/2023 al 30/06/2024 per 3 ore settimanali;
infine, per l'anno scolastico 2024/25, ha un contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025 ad orario completo. Questi periodi di servizio sono attestati dalla documentazione in atti, in particolare dallo Stato matricolare.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015, il quale stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
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inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Successivamente, il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni in L. n.
103/2023, ha esteso il beneficio della “Carta Elettronica del Docente” anche ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Dalla lettura delle disposizioni originarie emerge come i docenti con contratto a tempo determinato
– fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata e limitata a una sola annualità – siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Tuttavia, un tale rilevo non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, determinando una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari.
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Su tale questione, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che il sistema adottato dal determini una sorta di formazione “a doppia trazione”: quella dei CP_1
docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta economicamente con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Il Consiglio di Stato ha affermato che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né
formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre,
l'insostenibilità di tale assunto si evince dal fatto che la Carta è erogata anche ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova, il cui impegno didattico può essere più limitato o la cui permanenza nel ruolo non è ancora stabile. Il Giudice amministrativo ha altresì ben ricostruito,
nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo,
guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva, né la legge n. 107/2015
ha prevalenza sulle disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007, i quali pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
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a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Non vi
è dubbio che tra tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente, con la conseguenza che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, colmando così la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 18/05/2022, n. 450, a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica
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che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In considerazione di ciò, non sussistono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, specie se trattasi di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363-bis c.p.c.
la Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 27 ottobre 2023, n. 29961/2023, enunciando i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al CP_1
punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali
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il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es.
la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici da
2022/23 a 2024/25. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo, essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego. Le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione, e sono vincolanti per i giudici nazionali.
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Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 il bonus carta docente,
atteso che i vari contratti per supplenze si sono succeduti senza soluzione di continuità e l'attività di docenza si è svolta sempre con una durata che rientra nella tipologia di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Non coglie nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati.
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso, come dichiarato dalla difesa del in udienza, e, CP_1
conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'Amministrazione convenuta. Parte
ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico, in
- 11 - Tribunale di Treviso
quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti dimessi, e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico, atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS, non conseguirebbe il depennamento dalle stesse.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato nel corso del 2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il
2022/23. Tutti gli anni richiesti rientrano pertanto nel quinquennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli anni scolastici da 2022/23 a 2024/25, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato, con l'aggiunta degli interessi o rivalutazione, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione per l'adempimento in forma specifica.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale, con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di Giustizia
UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite,
pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in
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dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. I difensori di parte ricorrente si sono dichiarati antistatari, pertanto la liquidazione delle spese è disposta in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2022/23 a 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il al Controparte_1
pagamento della metà residua in favore del ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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