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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5062 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. VECCHIONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. DAMIANI)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Premesso:
su istanza della sig.ra , con decreto n. 913 del Controparte_1
29/04/2024 il Tribunale di Torino ha ingiunto alla Controparte_2 ed al Sig. in via solidale, il pagamento di € 29.981,26, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi e spese della procedura di ingiunzione;
il solo sig. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
913/2024;
Ritenuto:
- l'opposizione è fondata, poiché la convenuta opposta non può vantare credito alcuno nei confronti del sig. unico legittimato passivo Parte_1 della pretesa è infatti l' , nella sua qualità di CP_2 Controparte_2 associazione riconosciuta, munita di personalità giuridica (come da determina regionale n. 174 del 21 febbraio 2006: doc. 5 di ricorso) e dotata di autonomia patrimoniale perfetta, non anche il nella qualità di Presidente della Parte_1
Associazione;
- l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) dispone che:
“1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione”;
- la Regione Piemonte con delibere della Giunta regionale n. 39-2648 del
2/4/2001 (doc. 2) e n.
1-3615 del 31/7/2001 (doc. 3), ha istituito il Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;
- Il è iscritto nel registro regionale (doc. 4, pag. 31); Controparte_2
- la personalità giuridica privata di cui gode il implica CP_2 CP_2 la sua autonomia patrimoniale perfetta, sicchè il legale rappresentante non risponde personalmente delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Ente;
- l'opposizione è pertanto fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del ricorrente;
- le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, tenuto conto della natura del rapporto e della qualità delle parti, nonché della non opposizione da parte della difesa del ricorrente alla richiesta di compensazione avanzata dal procuratore della parte convenuta;
P.Q.M.
Visti gli artt. 645, 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
revoca, nei confronti del solo sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
913 emesso dal Tribunale di Torino in data 24/05/2024 in favore di
[...]
; Controparte_1
compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5062 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. VECCHIONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. DAMIANI)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Premesso:
su istanza della sig.ra , con decreto n. 913 del Controparte_1
29/04/2024 il Tribunale di Torino ha ingiunto alla Controparte_2 ed al Sig. in via solidale, il pagamento di € 29.981,26, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi e spese della procedura di ingiunzione;
il solo sig. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
913/2024;
Ritenuto:
- l'opposizione è fondata, poiché la convenuta opposta non può vantare credito alcuno nei confronti del sig. unico legittimato passivo Parte_1 della pretesa è infatti l' , nella sua qualità di CP_2 Controparte_2 associazione riconosciuta, munita di personalità giuridica (come da determina regionale n. 174 del 21 febbraio 2006: doc. 5 di ricorso) e dotata di autonomia patrimoniale perfetta, non anche il nella qualità di Presidente della Parte_1
Associazione;
- l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) dispone che:
“1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione”;
- la Regione Piemonte con delibere della Giunta regionale n. 39-2648 del
2/4/2001 (doc. 2) e n.
1-3615 del 31/7/2001 (doc. 3), ha istituito il Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;
- Il è iscritto nel registro regionale (doc. 4, pag. 31); Controparte_2
- la personalità giuridica privata di cui gode il implica CP_2 CP_2 la sua autonomia patrimoniale perfetta, sicchè il legale rappresentante non risponde personalmente delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Ente;
- l'opposizione è pertanto fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del ricorrente;
- le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, tenuto conto della natura del rapporto e della qualità delle parti, nonché della non opposizione da parte della difesa del ricorrente alla richiesta di compensazione avanzata dal procuratore della parte convenuta;
P.Q.M.
Visti gli artt. 645, 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
revoca, nei confronti del solo sig. il decreto ingiuntivo n. Parte_1
913 emesso dal Tribunale di Torino in data 24/05/2024 in favore di
[...]
; Controparte_1
compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo