Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4643
CASS
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, l. fall. e, in subordine, dell'art. 217 della medesima legge, nonché vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità penale dell'imputato per la distrazione fosse congruamente accertata, anche per l'importo maggiore, non potendo assumere rilievo la circostanza che vi fosse notizia dell'assegno nelle scritture per il compimento di un 'giro contabile', data l'inattendibilità delle scritture contabili della società fallita.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., nonché illogicità della motivazione

    Il non riconoscimento delle circostanze attenuanti è stato ritenuto corretto, alla luce del rigetto del primo motivo che connota la distrazione del ricorrente come non di lieve tenuità e ben al di sopra dell'importo oggetto della transazione con la Curatela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4643
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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