Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1968, n. 85
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 marzo 1968
Art. 6.
Ai fini della determinazione della parte a) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:
1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965 . Tale trattamento deve essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventuali maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;
2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, pero', con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.
Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello piu' favorevole. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo piu' favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.
La parte a) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, per l'importo eccedente le lire 4.000.000 viene considerata soltanto per un'aliquota:

del 70 per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 di retribuzione;
del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;
del 10 per cento per l'importo residuale.
Entrata in vigore il 17 marzo 1968