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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 529/2022 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (c.f./p.i.), elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Stamira n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Coen, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Villanacci, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
(gia , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona via Leopardi P.IVA_1
n. 2 presso lo studio dell'avv. Paolo Coppari, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, pagina 1 di 16 dall'avv. Luca Zitiello e dall'avv. Francesco Mocci, in virtù di procura speciale conferita in data 14
aprile 2021 per atto a rogito Notaio Dott. , contraddistinta ai numeri 6744 Rep. e Persona_1
4736 Racc.;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Ancona, largo San Cosma n. 2 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Alessandro Pantanetti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario
Tortonese e all'avv. Ilaria Biagi, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 502 del 5-11/4/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle
ragioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto che qui devono intendersi
espressamente riportate, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello
promosso con il presente atto, riformare la sentenza n. 501/2022 emessa dal Tribunale Civile di
Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in data 5.04.2022, pubblicata l'11.04.2022, nel
procedimento n. 7463/2019 R.G., notificata presso il domicilio eletto dall'odierno appellante in data
14.04.2022 dalla soc. e per l'effetto: Controparte_3
- in via preliminare ed istruttoria: revocare l'ordinanza emessa in data 19.10.2020 dal Tribunale
Civile di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, e conseguentemente ammettere le
istanze istruttorie formulate dalla soc. in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore sig. con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 Parte_2
c.p.c. del 30.05.2019;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel § B
dell'atto di citazione dell'08 giugno 2018, il contratto di prestito obbligazionario denominato
pagina 2 di 16 “Subordinata Lower Tier II” perfezionatosi in data 7.12.2012 tra in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, filiale di IT AR (oggi , e la società Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
è annullabile ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cod. civ.; Parte_2
accertare e dichiarare che la società di revisione in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, è, per le ragioni meglio indicate nel § B dell'atto di citazionedell'8
giugno 2018, responsabile di aver certificato dati relativi alla situazione economica e patrimoniale di
rivelatisi poi completamente inattendibili ed errati;
per l'effetto, posto che Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, filiale di IT AR, è il CP_6
soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dell'attrice per le ragioni descritte nel § A
dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, condannare il predetto istituto di credito e la società di
revisione a pagare, in solido tra di loro, alla società Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante sig. a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, la somma complessiva di euro 481.760,65 o del diverso importo, anche maggiore,
che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con
vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel § C
dell'atto di citazione dell'08 giugno 2018, la società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, filiale di IT AR (oggi è responsabile nei Controparte_5
confronti della società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. della violazione della normativa di cui agli artt. 94 Parte_2
t.u.f. e 1337 cod. civ.; per l'effetto, posto che in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, filiale di IT AR, è il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande
dell'attrice per le ragioni descritte nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, condannare il
predetto istituto di credito a pagare alla società in Parte_1
pagina 3 di 16 persona del legale rappresentante sig. a titolo di risarcimento danni, la somma Parte_2
complessiva di euro 481.760,65 o del diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di
lite;
nel merito, in via ancora più gradata: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel §
A dell'atto di citazione dell'08 giugno 2018, la società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, filiale di IT AR (oggi , è responsabile nei Controparte_5
confronti della società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., dell'inadempimento del Parte_2
contratto di prestito obbligazionario denominato “Subordinata Lower Tier II” perfezionatosi tra le
summenzionate parti in data 7.12.2012; per l'effetto posto che in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, filiale di IT AR, è il soggetto legittimato passivamente
rispetto alle domande dell'attrice per le ragioni descritte nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno
2018, condannare il predetto istituto di credito a pagare alla società Parte_1
in persona del legale rappresentante sig. a titolo di risarcimento danni, la
[...] Parte_2
somma complessiva di euro 481.760,65 o del diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come
dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e
competenze di lite;
nel merito: rigettare, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto, le domande formulate in via
pregiudiziale e nel merito dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
nei confronti della società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. Con vittoria di spese e competenze di lite;
Parte_2
nel merito: rigettare, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto, le domande formulate in via
preliminare e nel merito dalla società in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, nei confronti della società in Parte_1
pagina 4 di 16 persona del legale rappresentante pro tempore sig. Con vittoria di spese e competenze Parte_2
di lite.
Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respinta ogni Controparte_1
contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, assunti gli occorrenti provvedimenti di improcedibilità della domanda avversaria alla luce del mancato esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, così giudicare:
in via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva (e di titolarità
del rapporto sostanziale) di e, in ogni caso, rigettare l'appello avversario per Controparte_1
tutti i motivi esposti in atti;
in subordine, nel merito:
2. rigettare tutte le domande dell'appellante siccome inammissibili, precluse, prescritte e/o infondate per i motivi esposti in atti, e comunque rigettare le avversarie domande anche di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., con applicazione in subordine dell'art. 1227, comma 1, c.c. nonché tenendo conto anche di quanto eventualmente percepito dall'appellante dal
Fondo di Solidarietà, dal Fondo di Ristoro Finanziario, dal Fondo Indennizzo Risparmiatori o da qualsiasi altro fondo istituito a tutela dei risparmiatori;
in ulteriore subordine, in via riconvenzionale:
3. nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'appellante nei confronti di Controparte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3
tenere indenne la medesima da qualsiasi esborso (incluso ogni importo pagato a Controparte_1
titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la fosse tenuta a sostenere in favore dell'appellante; ovvero, in via gradata, CP_4
pagina 5 di 16 - accertare e dichiarare la quota predominante di responsabilità addebitabile alla stessa nella causazione del danno all'appellante, condannando quest'ultima a Controparte_3
rifondere a tutte le somme che quest'ultima dovesse pagare all'appellante in Controparte_1
eccedenza alla propria quota interna di responsabilità;
- rigettare le eventuali domande formulate da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_1
in via istruttoria:
4. previo rigetto di tutte le istanze avversarie per i motivi ampiamente esposti nel corso del giudizio di primo grado, ammettersi, occorrendo, prova per testi con i testi e sui capitoli specificamente indicati;
in ogni caso:
5. condannare l'appellante a rifondere in favore di spese e competenze del Controparte_1
presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata voglia codesta Corte respinta ogni contraria istanza, Controparte_3
eccezione e domanda anche istruttoria avversaria, respingere l'appello avversario siccome inammissibile e infondato per i motivi esposti, confermando, eventualmente con diversa motivazione,
la sentenza di prime cure e comunque, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
“respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna
declaratoria, ivi incluso ogni accertamento in ordine alla mancata prova della titolarità degli
strumenti finanziari da parte dell'Attrice e alla mancata prova della presentazione da parte
dell'Attrice di domanda volta a ottenere l'indennizzo da parte del FIR ovvero dell'assenza dei
presupposti per la sua presentazione,
In via preliminare,
dichiarare la prescrizione delle pretese risarcitorie azionate dall'Attrice con riferimento all'attività
svolta da per quanto in atti esposto. Controparte_3
In via principale,
pagina 6 di 16 rigettare tutte le domande proposte nei confronti di siccome Controparte_3
inammissibili e comunque infondate e indimostrate nell'an come nel quantum, anche in applicazione
dell'art. 1227, comma 1 – 2, cod. civ.
In via istruttoria
a) Respingere l'istanza per ordine di esibizione proposta dall'Attrice nei confronti di
Controparte_3
b) respingere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice;
c) Respingere i capitoli di prova sub c) e d) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
Pa c.p.c. in quanto inammissibili. Controparte_1
d) ordinare a di esibire in giudizio copia integrale del contratto di Controparte_1
compravendita di azioni stipulato in data 18 gennaio 2017 con la Banca d'Italia, gestore del Fondo
Nazionale di Risoluzione, e avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale sociale dell'ente
ponte Nuova Banca delle AR S.p.A., eseguito in data 10 maggio 2017;
e) ordinare a di esibire in giudizio copia integrale della “notice of claim” Controparte_1
inviata da essa alla Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, dopo la
proposizione, da parte della società delle iniziative volte Parte_1
a ottenere il ristoro del pregiudizio da esso subito in relazione al default delle n. 7 obbligazioni
denominate “Obbligazioni a Tasso Fisso 6,00% 08/11/2012 – 08/05/2018 Subordinate Lower Tier II”
detenute dalla società “notice of claim” con la quale Parte_1
ha domandato alla medesima Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Controparte_1
Nazionale di Risoluzione, in forza delle clausole di indennizzo contenute nell' , di essere tenuta CP_6
indenne da ogni passività che potesse derivare a (oggi dalla Controparte_6 Controparte_1
relativa soccombenza;
pagina 7 di 16 f) ordinare all'Attrice e a quest'ultima in qualità di cessionaria Controparte_1
dell'azienda bancaria già facente capo a Banca delle AR S.p.A., di esibire in giudizio:
- gli estratti conto relativi agli anni 2012-2015 del c/c bancario n. n.020/0012519/000
intrattenuto dalla società presso la filiale di IT Parte_1
AR di Banca delle AR S.p.A. (oggi presso la filiale di IT AR di Controparte_1
;
[...]
- copia del contratto di apertura di credito in conto corrente, a valere sul c/c
n.020/0012519/000 intrattenuto dalla presso la filiale di Parte_1
IT AR di Banca delle AR S.p.A. (oggi presso la filiale di IT AR di
[...]
”. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione,
censurano la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha escluso che, in ragione della vicenda successoria intercorsa tra Banca delle AR S.p.a. ed Intesa San Paolo S.p.a. (ed originata dal dissesto della prima), quest'ultima sia divenuta il referente soggettivo passivo delle pretese pagina 8 di 16 risarcitorie e restitutorie vantate dall'appellante società quale conseguenza dell'annullabilità del contratto di prestito obbligazionario denominato “Subordinata Lower Tier II” del 7.12.2012 o, comunque, dell'inadempimento di tale contratto o, ancora, della violazione del precetto comportamentale tipizzato dalla norma di cui all'art. 1337 c.c.
Con più precisione, la difesa appellante rappresenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errata esegesi delle norme di cui all'art. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, sì da giungere a conclusioni non conciliabili con i principi sanciti dall'art. 47 della Costituzione, e che, diversamente, la norma applicabile al caso in esame va individuata nell'art. 58 T.U.B.
I motivi sono infondati.
Innanzitutto il richiamo alla norma di cui all'art. 58 T.U.B. si rivela non conferente.
Tale disposizione, peraltro di carattere generale e dunque recessiva rispetto alle norme volte a disciplinare (anche) la risoluzione di Banca delle AR s.p.a. e le correlate vicende successorie, non attiene all'oggetto della cessione , ovvero il tema che rileva nel caso di specie, ma alle modalità di attuazione di essa, sotto i profili, in particolare, della necessità di rispettare le eventuali istruzioni della
Banca d'Italia, degli adempimenti pubblicitari da compiere al fine dell'opposizione della cessione (nei confronti, all'evidenza, del debitore e del contraente ceduto, ovvero ipotesi inverse rispetto a quella in esame), delle prerogative negoziali dei creditori ceduti.
Del pari non è rilevante il richiamo alla norma di cui all'art. 2560 c.c., anch'essa di carattere generale e volta unicamente a disciplinare alcuni effetti della cessione di azienda realizzata in un contesto fisiologico, ossia senza alcuna pretesa di affrontate il tema specifico della risoluzione delle banche in crisi.
Diversamente, il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di Intesa
San Paolo S.p.a. deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del
2015.
Il Tribunale di Ancona ha compiuto corretta interpretazione di tali disposizioni.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente ponte ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle AR s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente
pagina 9 di 16 "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento
finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non
accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo,
liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una
banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione
passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta a tutelare i soli correntisti depositari che non hanno sottoscritto strumenti finanziari rischiosi nonché a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi o correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione come le obbligazioni subordinate, ossia gli elementi di classe 2
secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013.
Altresì, e dunque ad ulteriore supporto del convincimento testé riferito, va osservato che la norma di cui al quarto comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 demanda alla Banca d'Italia la prerogativa di limitare l'ambito (anche) delle passività quando ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
In tale ottica, la Banca d'Italia ha adottato i provvedimenti nn.1241108/15 del 22.11.2015, 124101315
del 21.11.2015, tempestivamente prodotti nel corso del primo grado da Controparte_3
L'esame congiunto dei provvedimenti, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, conferma che la cessione dell'azienda bancaria non ha riguardato lo strumento finanziario contraddistinto dall'ISIN [...], ossia le obbligazioni acquistate dall'appellante società per un controvalore complessivo di euro 700.000,00, e, dunque, nemmeno i debiti risarcitori correlati alla sottoscrizione di tali titoli, così come, coerentemente con la ratio di fondo del d.lgs. n. 180 del 2015, si evince dalla lettura congiunta degli artt. 1,2,3 del provvedimento della Banca d'Italia n. nn.1241108/15
del 22.11.2015, vagliati anche alla luce delle norme di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
L'infondatezza del motivo di gravame, peraltro, emerge, in subordine, anche da un diverso angolo pagina 10 di 16 prospettico.
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, deve osservarsi che l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, risalente al 7.12.2012, aventi alterità negoziale rispetto al pregresso contratto quadro (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.12937 del 23/05/2017 e Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 20617 del 31/08/2017), ha originato una relazione contrattuale a consumazione immediata che, invero, si è esaurita in epoca assai anteriore rispetto al compimento della procedura di risoluzione, con conseguente preclusione al subentro dell'ente ponte in tale atto negoziale, privo di persistente efficacia e non più pendente.
La circostanza che Nuova Banca delle AR S.p.a. e poi Intesa San Paolo S.p.a. abbiano riconosciuto, tramite invio di estratto del conto deposito titoli, che la società ebbe ad acquistare le obbligazioni contraddistinte dall'ISIN [...] e che tali strumenti finanziari erano ancora presenti nel conto titoli, non contraddice quanto sopra osservato.
La titolarità dello strumento finanziario, e dunque la sua persistente inerenza al conto titoli (che sottintende un'autonoma e pregressa relazione negoziale in cui è subentrato l'ente ponte) si configura come un dato statico (ed ineludibile) che, tuttavia, non interferisce con il profilo dinamico dell'individuazione del referente passivo dell'obbligazione subordinata e delle vicende risarcitorie correlate all'acquisto dello strumento finanziario.
In altri termini, e semplificando, l'ente ponte è subentrato nel contratto di deposito titoli;
il deposito ha ad oggetto le obbligazioni subordinate (e, per ipotesi, anche altri strumenti finanziari); ciò, tuttavia, non comporta che l'ente ponte (referente contrattuale del solo conto titoli trasferito) debba rispondere delle obbligazioni subordinate, a ciò ostando, lo si ripete, la disciplina delineata dal d.lgs. n. 180 del 2015 ed i consequenziali provvedimenti adottati dall'Autorità di vigilanza.
II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da sì da giungere al rigetto della domanda di Controparte_3
risarcimento dei danni formulata dall'appellante società nei confronti della prima.
pagina 11 di 16 In particolare, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona, nell'individuare il termine di prescrizione, ha applicato la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del d.lgs. n.39 del 2010 in luogo della disposizione di cui al nono comma art. 94 T.U.F., sebbene, secondo la prospettazione difensiva in esame, la prima presenti problemi di tenuta costituzionale poiché slegherebbe il decorso della prescrizione dal momento effettivo in cui il danneggiato (il terzo, nel caso di specie) ha acquisito consapevolezza dell'inadempimento della società di revisione.
Il motivo è infondato.
Occorre ribadire che il perimetro precettivo della norma di cui al nono comma dell'art. 94 T.U.F., che attribuisce rilievo anche al momento in cui l'investitore ha scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni del prospetto (sicché l'azione risarcitoria è tempestiva qualora proposta entro due anni dal momento dell'avvenuta conoscenza della condotta illecita), è limitato all'ipotesi in cui l'investitore abbia subito un danno quale conseguenza di un prospetto decettivo pubblicato nell'ambito di un offerta pubblica di titoli.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Ancona, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché la società ha acquistato le obbligazioni sul mercato secondario, circostanza che, oltre ad emergere dalla documentazione tempestivamente prodotta nel corso del primo grado, nemmeno è
contestata dalla difesa appellante.
Il referente normativo, alla cui luce procedere alla delibazione dell'eccezione di prescrizione, deve essere individuato, pertanto, nella norma di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del d.lgs. n.39 del 2010, a tenore della quale: “l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo
si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Dalla lettura del primo e del secondo comma del richiamato art. 15, si comprende che il termine quinquennale ha una portata unitaria, ossia attiene sia al diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, che sottintende una relazione negoziale tra il revisore e la società che ha conferito l'incarico di revisione legale, sia (e trattasi di considerazione ovvia) al diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ove la deriva patologica della relazione negoziale nondimeno si eleva ad antecedente casuale del pregiudizio patito dal terzo estraneo al contratto.
pagina 12 di 16 Tale ultima fattispecie ricorre nel caso in esame e, dunque, l'azione risarcitoria formulata dall'appellante nei confronti di è sottoposta al termine quinquennale Controparte_3
che, pertanto, dovrebbe decorrere “dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Tuttavia, al di là della lettera, la norma si sottrae ad ogni censura di legittimità costituzionale.
Al riguardo, occorre rinviare alla Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità sollevate alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., ha osservato quanto segue: “in base all'art. 15, comma 1, del
d.lgs. n. 39 del 2010, i soci e i terzi, in tanto possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l'amministratore, in quanto dimostrino: che sia stata effettuata, dolosamente o
colposamente, una revisione erronea o incompleta;
che la revisione abbia ingenerato un affidamento
sulla attendibilità di quanto da essa erroneamente attestato, dando un contributo causale al
compimento da parte di soci e di terzi di scelte per loro stessi pregiudizievoli (il che delimita
necessariamente nel tempo le revisioni suscettibili di aver concorso al pregiudizio); che da ciò derivino
i danni di cui soci e terzi domandano il ristoro. A fronte di tale fatto illecito, il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della
relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili
i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può
retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni,
cui testualmente fa riferimento l'art. 2947 cod. civ. Ciò posto, per ricondurre l'art. 15, comma 3, del
d.lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio
di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l'incarico di revisione, fa
valere il danno conseguente all'erronea o inesatta revisione. Del resto, come già anticipato, è proprio
nel caso della responsabilità contrattuale del revisore o della società di revisione nei confronti della società, che ha conferito l'incarico, che si giustifica la riduzione della durata della prescrizione dal termine ordinario di dieci anni a quello di cinque. Rispetto, invece, all'illecito nei confronti dei soci e
dei terzi – sia che venga in considerazione la responsabilità dei revisori legali o della società di
revisione, sia che sia implicata quella del responsabile dell'incarico o dei dipendenti della società di
pagina 13 di 16 revisione – in ogni caso, la responsabilità è sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l'ordinaria
durata quinquennale della prescrizione, di cui all'art. 2947 cod. civ. Quanto al dies a quo, trova parimenti applicazione l'art. 2947 cod. civ., il cui dato testuale assicura che il termine di prescrizione
non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni”.
Dunque, con riferimento alla posizione del terzo, la piena legittimità costituzionale della norma di cui al terzo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010 è assicurata per il tramite un approccio ermeneutico incentrato sul necessario coinvolgimento della norma generale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c.
Pertanto, senza che possa assumere rilievo il momento ondivago (e per ipotesi di molto posteriore al compimento della condotta illecita) dell'avvenuta acquisizione della consapevolezza della colposa o dolosa erroneità ed incompletezza della revisione, il termine quinquennale deve decorrere dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Qualora il lamentato paradigma di responsabilità extracontrattuale abbia a risolversi nel compimento di una scelta di investimento cui il terzo riferisce di essere pervenuto in ragione dell'errata o incompleta revisione legale, il fatto illecito si verifica nel momento in cui vi è l'acquisto degli strumenti finanziari e, dunque, si perfeziona il proposito negoziale che l'investitore riferisce essere sorto a causa della condotta negligente della società di revisione.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, e sottolineata la vaghezza e carenza di prova della deduzione difensiva secondo cui la società di revisione avrebbe compiuto un reato (sicché non si ravvisa alcun margine operativo per l'applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 2947
c.c.), vi è che l'appellante società ha acquistato le obbligazioni subordinate “Lower Tier II” in data
7.12.2012.
In carenza di pregressi atti interruttivi della prescrizione, il giudizio, tuttavia, è stato introdotto in data
8.6.2018 e, dunque, in epoca successiva al decorso del termine quinquennale di prescrizione.
III. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona è giunto al rigetto della domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale, formulata dall'appellante società nei confronti di all'esito di errato scrutinio critico degli elementi probatori, Controparte_3
con correlata violazione della norma di cui all'art. 116 c.p.c.
pagina 14 di 16 Il motivo è infondato.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione preclude di per sé l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno e rende irrilevante ogni accertamento circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la condotta stigmatizzata ed il pregiudizio patrimoniale asseritamente patito.
Al riguardo, occorre specificare che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti della società di revisione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, ha affermato che, anche qualora si volesse ritenere non decorso il termine quinquennale, la pretesa creditoria non avrebbe potuto trovare accoglimento a causa della mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
IV. L'infondatezza del terzo e del quarto motivo conduce all'assorbimento del quinto motivo, diretto a conseguire l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e volte a dimostrare la sussistenza del nesso teleologico, nonché all'assorbimento delle eccezioni riproposte dalle appellate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
V. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
VI. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, occorre muovere dal principio secondo cui “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle
spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale
clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a
speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via
interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in
quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni
affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in
quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione
delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento
al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle
spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7992 del 11/03/2022)”.
pagina 15 di 16 Declinando tale principio al caso di specie, va rilevato che le questioni esaminate, oltre a rimandare a disposizioni non prive di eccentricità laddove dissonanti con il fisiologico incedere normativo dei fenomeni successori, non hanno ricevono inizialmente univoca risposta giurisprudenziale, dovendosi dare atto, infatti, anche della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario, da ultimo superati, rispetto a quanto sopra osservato.
Con precipuo riferimento al rapporto processuale intercorso tra l'appellante ed Intesa San Paolo s.p.a.,
la compensazione delle spese del primo grado appare necessaria anche in ragione della particolarità
della vicenda, che peraltro ha avuto risalto nazionale, connotata dalla circostanza dell'avvenuto
“dissolvimento normativo” del referente soggettivo passivo dell'obbligazioni, per ipotesi anche risarcitorie, vantate dall'investitore.
In ordine al rapporto processuale intercorso tra l'appellante e occorre Controparte_3
evidenziare che la stabilizzazione interpretativa in ordine alla norma di cui al terzo comma dell'art. 15
del d.lgs. n. 39 del 2010 è stata conseguita solo nel corso del giudizio e all'esito della pronuncia della
Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 2024.
Quanto testé osservato induce all'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 502 del 5-11/4/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante società, dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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