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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3377/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 29.10.2024 da (avv. De Cicco) Parte_1
contro
(avv. Barbaro ) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.206/2024, è parzialmente fondata. L'opponente eccepisce ante omnia la nullità della pretesa azionata in quanto “non è dato capire quali siano le ragioni del credito ovvero per quali crediti si procede, in riferimento a quali annualità”; la duplicazione dei titoli;
la prescrizione quinquennale delle pretese. Controparte contesta le eccezioni avverse. Il decreto ingiuntivo è nullo in quanto esso, pur letto assieme al ricorso monitorio, non risulta intelligibile in ordine alle poste richieste ed all'ambito temporale cui esse si riferiscono. Nondimeno va esaminato il merito della pretesa azionata (ex plurimis Cass. n. 14486/2019). La domanda, come esplicitata dall'ente in memoria ed idoneamente documentata, afferisce alle annualità dal 2009 al 2020 e non v' è duplicazione di titoli -quand'anche configurabile- poiché le precedenti ingiunzioni afferiscono ad annualità pregresse. Vengono indicate dall'ente opposto le date dei due atti interruttivi della prescrizione: 15.2.2011 e 28.5.2019. Posto che all'evidenza tra le due dedotte notifiche decorre ambito temporale ultraquinquennale, va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione ogni pretesa antecedente al 2013 essendo il dies a quo del termine prescrizionale fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, data ultima per il pagamento dei contributi a conguaglio. Infondata ogni ulteriore eccezione dell'opponente in ordine alla portata interruttiva di tale notifica, che s'innesta in una fitta corrispondenza telematica di infruttuose messe in mora ad iniziativa della , la CP_2 pretesa azionata va limitata, nella condanna dell'opponente, all'ambito temporale dal 2013, con relativa quantificazione (defalcato quanto già estinto coi corrispondenti oneri accessori) che andrà effettuata dalla medesima con separata azione, anche monitoria. CP_2
Discende da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese compensate per l'esito del giudizio.
PQM
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore della degli importi afferenti alle annualità CP_2 dal 2013 al 2020, oltre accessori;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 29.10.2024 da (avv. De Cicco) Parte_1
contro
(avv. Barbaro ) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.206/2024, è parzialmente fondata. L'opponente eccepisce ante omnia la nullità della pretesa azionata in quanto “non è dato capire quali siano le ragioni del credito ovvero per quali crediti si procede, in riferimento a quali annualità”; la duplicazione dei titoli;
la prescrizione quinquennale delle pretese. Controparte contesta le eccezioni avverse. Il decreto ingiuntivo è nullo in quanto esso, pur letto assieme al ricorso monitorio, non risulta intelligibile in ordine alle poste richieste ed all'ambito temporale cui esse si riferiscono. Nondimeno va esaminato il merito della pretesa azionata (ex plurimis Cass. n. 14486/2019). La domanda, come esplicitata dall'ente in memoria ed idoneamente documentata, afferisce alle annualità dal 2009 al 2020 e non v' è duplicazione di titoli -quand'anche configurabile- poiché le precedenti ingiunzioni afferiscono ad annualità pregresse. Vengono indicate dall'ente opposto le date dei due atti interruttivi della prescrizione: 15.2.2011 e 28.5.2019. Posto che all'evidenza tra le due dedotte notifiche decorre ambito temporale ultraquinquennale, va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione ogni pretesa antecedente al 2013 essendo il dies a quo del termine prescrizionale fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, data ultima per il pagamento dei contributi a conguaglio. Infondata ogni ulteriore eccezione dell'opponente in ordine alla portata interruttiva di tale notifica, che s'innesta in una fitta corrispondenza telematica di infruttuose messe in mora ad iniziativa della , la CP_2 pretesa azionata va limitata, nella condanna dell'opponente, all'ambito temporale dal 2013, con relativa quantificazione (defalcato quanto già estinto coi corrispondenti oneri accessori) che andrà effettuata dalla medesima con separata azione, anche monitoria. CP_2
Discende da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese compensate per l'esito del giudizio.
PQM
accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore della degli importi afferenti alle annualità CP_2 dal 2013 al 2020, oltre accessori;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti