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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1865/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N. 45/c 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 295202500000087000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5634/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con ricorso depositato il 20.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione e l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000087000 notificata il 02-02-2025 di complessivi euro 309.607,29, per sottese diverse cartelle riguardanti tributi vari, imposta di registro, tassa automobilistica, recupero credito d' imposta, contravvenzione codice della strada (non di competenza di questa Corte),credito d'imposta strumentale per mem. trasm. dati D.lgs 127/2015, per il periodo compreso dal 2009 al 2021.
La società ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- insussistenza ed estinzione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 295200021658327000 notificata il 15-09-2022 e n. 29520170020888506000 notificata il 20-12-2017.
- invalidità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza dell'esatta indicazione dei beni da ipotecare.
- nullità degli atti presupposti alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicati in premessa elenco per difetto assoluto di notifica degli stessi, violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, illegittima formazione del ruolo esattoriale, invalidità della notificazione, illegittimo calcolo degli interessi e la conseguente nullità dello stesso atto esattoriale opposto.
- prescrizione dei crediti oggetto degli atti impositivi presupposti all'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29520130018758167000, 29520210067750019000 e 29520210081737421000, nonché intervenuta prescrizione del credito a titolo di sanzioni e interessi in relazione a tutti gli atti presupposti a quello impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 08.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia Entrate D.P. di Messina, contestando l'infondatezza del ricorso, chiedendone l' inammissibilità e in subordine il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 14.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
Eccepiva la regolare notifica delle cartelle sottese all' atto impugnato, non impugnate nei termini di legge da parte ricorrente.
Chiedeva il rigetto delle domande proposte
contro
ADER con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
In data 08.07.2025 la Corte con ordinanza interlocutoria accoglieva la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
In data 29.07.2025 la ricorrente società depositava memorie difensive, insistendo per l' accoglimento delle domande avanzate in ricorso.
All' odierna udienza, sentito il difensore di parte ricorrente che insiste sui motivi esposti in ricorso;
il Rappresentante dell' Agenzia delle Entrate D.P che si riporta a quanto eccepito nelle controdeduzioni insistendo per il rigetto del ricorso;
assente ADER, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, visti gli atti prodotti in giudizio dall' Agenzia Società_1, le cartelle di pagamento sottese all' atto impugnato risultano correttamente notificate via pec e non impugnate entro il termine di legge di 60 giorni a quello della loro notificazione.
Risultano regolarmente notificate via pec alla società ricorrente le seguenti cartelle:
- Cartella di pagamento n.29520130018758167000 notificata il 20/09/2013;
- Cartella di pagamento n.29520170007968576000 notificata il 05/04/2017;
- Cartella di pagamento n.29520170013347216001 notificata il 04/09/2017;
- Cartella di pagamento n. 29520170020888506000 notificata il 20/12/2017;
- Cartella di pagamento n.29520180004441233000 notificata il 13/04/2018;
- Cartella di pagamento n.29520180012819927000 notificata il 26/09/2018;
- Cartella di pagamento n. 29520180018322489000 notificata il 10/01/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520190000529249000 notificata il 04/03/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520190013914272000 notificata il 12/12/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520200000545307000 notificata il 24/02/2020;
- Cartella di pagamento n. 29520200021658226000 notificata il 17/11/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520200021658327000 notificata il 15/09/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210031625579000 notificata il 23/05/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210031625680000 notificata il 16/12/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210067750019000 notificata il 23/05/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210081737421000 notificata il 30/06/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220021265261000 notificata il 30/06/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220024119250000 notificata il 27/10/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220030512087000 notificata il 01/02/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520220032354808000 notificata il 25/11/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520230006481577000 notificata il 21/04/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230021386346000 notificata il 23/06/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230026147744000 notificata il 30/06/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230027368973000 notificata il 14/07/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230027793339000 notificata il 26/07/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230029650107000 notificata il 26/09/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230032758226000 notificata il 07/12/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520240006779766000 notificata il 13/03/2024; - Cartella di pagamento n. 29520240012542231000 notificata il 22/04/2024;
- Cartella di pagamento n. 29520240023754589000 notificata il 30/04/2024;
Risultano inoltre notificati i seguenti atti interruttivi la prescrizione:
- Avviso n. 29520239002780676000 notificato il 14/03/2023;
- Avviso n. 29520249005922544000 notificato il 29/01/2024;
- Avviso n. 29520249007947015000 notificato il 14/03/2024;
- Avviso n. 29520249015317261000 notificato il 11/09/2024;
- Comunicazione Preventiva Ipoteca n. 29576202500000087000 notificato il 04/02/2025.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 7.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina ed € 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ADER.
Così deciso in Messina il 07/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Carmelo Adile
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1865/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N. 45/c 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 295202500000087000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5634/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con ricorso depositato il 20.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione e l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000087000 notificata il 02-02-2025 di complessivi euro 309.607,29, per sottese diverse cartelle riguardanti tributi vari, imposta di registro, tassa automobilistica, recupero credito d' imposta, contravvenzione codice della strada (non di competenza di questa Corte),credito d'imposta strumentale per mem. trasm. dati D.lgs 127/2015, per il periodo compreso dal 2009 al 2021.
La società ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- insussistenza ed estinzione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 295200021658327000 notificata il 15-09-2022 e n. 29520170020888506000 notificata il 20-12-2017.
- invalidità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza dell'esatta indicazione dei beni da ipotecare.
- nullità degli atti presupposti alla impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicati in premessa elenco per difetto assoluto di notifica degli stessi, violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, illegittima formazione del ruolo esattoriale, invalidità della notificazione, illegittimo calcolo degli interessi e la conseguente nullità dello stesso atto esattoriale opposto.
- prescrizione dei crediti oggetto degli atti impositivi presupposti all'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29520130018758167000, 29520210067750019000 e 29520210081737421000, nonché intervenuta prescrizione del credito a titolo di sanzioni e interessi in relazione a tutti gli atti presupposti a quello impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 08.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia Entrate D.P. di Messina, contestando l'infondatezza del ricorso, chiedendone l' inammissibilità e in subordine il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 14.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
Eccepiva la regolare notifica delle cartelle sottese all' atto impugnato, non impugnate nei termini di legge da parte ricorrente.
Chiedeva il rigetto delle domande proposte
contro
ADER con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite. Allegava documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
In data 08.07.2025 la Corte con ordinanza interlocutoria accoglieva la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
In data 29.07.2025 la ricorrente società depositava memorie difensive, insistendo per l' accoglimento delle domande avanzate in ricorso.
All' odierna udienza, sentito il difensore di parte ricorrente che insiste sui motivi esposti in ricorso;
il Rappresentante dell' Agenzia delle Entrate D.P che si riporta a quanto eccepito nelle controdeduzioni insistendo per il rigetto del ricorso;
assente ADER, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, visti gli atti prodotti in giudizio dall' Agenzia Società_1, le cartelle di pagamento sottese all' atto impugnato risultano correttamente notificate via pec e non impugnate entro il termine di legge di 60 giorni a quello della loro notificazione.
Risultano regolarmente notificate via pec alla società ricorrente le seguenti cartelle:
- Cartella di pagamento n.29520130018758167000 notificata il 20/09/2013;
- Cartella di pagamento n.29520170007968576000 notificata il 05/04/2017;
- Cartella di pagamento n.29520170013347216001 notificata il 04/09/2017;
- Cartella di pagamento n. 29520170020888506000 notificata il 20/12/2017;
- Cartella di pagamento n.29520180004441233000 notificata il 13/04/2018;
- Cartella di pagamento n.29520180012819927000 notificata il 26/09/2018;
- Cartella di pagamento n. 29520180018322489000 notificata il 10/01/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520190000529249000 notificata il 04/03/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520190013914272000 notificata il 12/12/2019;
- Cartella di pagamento n. 29520200000545307000 notificata il 24/02/2020;
- Cartella di pagamento n. 29520200021658226000 notificata il 17/11/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520200021658327000 notificata il 15/09/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210031625579000 notificata il 23/05/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210031625680000 notificata il 16/12/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210067750019000 notificata il 23/05/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520210081737421000 notificata il 30/06/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220021265261000 notificata il 30/06/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220024119250000 notificata il 27/10/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520220030512087000 notificata il 01/02/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520220032354808000 notificata il 25/11/2022;
- Cartella di pagamento n. 29520230006481577000 notificata il 21/04/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230021386346000 notificata il 23/06/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230026147744000 notificata il 30/06/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230027368973000 notificata il 14/07/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230027793339000 notificata il 26/07/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230029650107000 notificata il 26/09/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520230032758226000 notificata il 07/12/2023;
- Cartella di pagamento n. 29520240006779766000 notificata il 13/03/2024; - Cartella di pagamento n. 29520240012542231000 notificata il 22/04/2024;
- Cartella di pagamento n. 29520240023754589000 notificata il 30/04/2024;
Risultano inoltre notificati i seguenti atti interruttivi la prescrizione:
- Avviso n. 29520239002780676000 notificato il 14/03/2023;
- Avviso n. 29520249005922544000 notificato il 29/01/2024;
- Avviso n. 29520249007947015000 notificato il 14/03/2024;
- Avviso n. 29520249015317261000 notificato il 11/09/2024;
- Comunicazione Preventiva Ipoteca n. 29576202500000087000 notificato il 04/02/2025.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 7.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina ed € 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ADER.
Così deciso in Messina il 07/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Carmelo Adile