Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1467/2024 R.G.L. promossa in grado di appello d a
nella qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avvocato Francesco Saladino.
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Loredana Di Salvo.
- APPELLATO –
Oggetto: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi. CP_1
IN FATTO
Con ricorso depositato il 22.02.2022 nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(deceduto l'8.7.2021) chiedeva riconoscersi la natura professionale della malattia (“melanoma alla laringe in fase metastatica diffusa”) contratta a causa dell'attività espletata, dal 1991 al 2021, quale marittimo alle dipendenze di varie società di navigazione (“ma prevalentemente per la IR”), con conseguente condanna dell' al versamento della rendita prevista in CP_1 favore dei superstiti ex art.85 d.P.R. n.1124/1965.
Riferiva il ricorrente che:
- il de cuius “ha espletato per complessivi anni sedici mesi tre e giorni quattro, l'attività a bordo di navi con le mansioni di mozzo prima, giovanotto di coperta e marinaio, come si evince dall'estratto di matricola, rilasciato dalla competente Autorità marittima, riportante il tipo di nave, con la denominazione, la stazza, la potenza, nonché la qualifica rivestita a bordo dal marittimo, la data di imbarco e quella di sbarco”;
-tale attività, “ha comportato l'esposizione costante all'inalazione delle polveri di amianto, fattore tanto altamente cancerogeno, quanto diffusamente in uso, come coibente nelle navi”;
1
- “la , agenzia dell'organizzazione della sanità per la ricerca sul cancro nella sua ultima CP_2 valutazione del 2012, classifica l'amianto come agente cancerogeno certo nell'uomo per quattro tipi di tumore maligno: il mesotelioma, il tumore polmonare quella alla laringe ed all'ovaio”;
- “lo svolgimento delle mansioni del de cuius, è avvenuto in un ambiente reso insalubre dalla presenza dell'amianto, utilizzato peraltro in ogni luogo della nave ivi compresi gli alloggi, avendo tale materiale una formidabile funzione di coibentazione dei locali e quindi utilizzabile, come rivestimento delle paratie in lamiera”;
- “Tutte le paratie delle navi costruite fino alla prima metà degli anni ottanta (e anche oltre) era rivestita con pannelli contenenti asbesto, le cui fibre si disperdevano in tutti gli ambienti a causa delle vibrazioni costanti durante tutto il periodo di esercizio”;
- “L'amianto utilizzato veniva sottoposto a stress da vibrazioni e pressioni tipiche della navigazione che ne favoriva lo sfaldamento e la conseguente polverizzazione e dispersione delle fibre di amianto”;
- “risulta con evidenza disarmante, l'accertamento del nesso di casualità tra l'esposizione professionale a fibre di amianto e la manifestazione clinica della patologia neoplastica amianto- correlata, che ha condotto al decesso”;
- il Tribunale di SI, all'esito di consulenza tecnica allegata alla produzione del “ha Pt_1 accertato in tutte le unità navali della società IR, la presenza certa di amianto.- di essere stato adibito a svariate mansioni (addetto alla riproduzione di documenti di posta mediante fotocopia;
duplicazione di documenti, moduli e fascicoli mediante stampa degli stessi;
impaginazione e rilegatore fascicoli;
regolaggio e smontaggio delle macchine di stampa;
pulizia dei rulli con uso di prodotti chimici;
magazziniere), osservando turni di lavoro di circa otto ore al giorno”;
- “tale esposizione, nelle navi IR, risulta accertata anche da numerose pronunce” del
Tribunale di Palermo Sezione lavoro (allegate alla produzione di parte) così come è stata
“accertata con sentenze passata in giudicata” la circostanza che almeno altri colleghi (quali dipendenti IR, con imbarchi nelle stesse navi) del de cuius sono è deceduti per patologia amianto collegata (cfr. allegati 16 e 17)”. Costituitosi l' escussi due testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'adito CP_1
Tribunale, con sentenza n.3064/2024, rigettava il ricorso, ritenendo, sulla scorta dell'elaborato tecnico redatto da un collegio di periti (dott. , ing. ) “più probabile che non” che Per_2 Per_3
“il livello di esposizione al rischio di inalazione di polveri di amianto negli ambienti e nelle condizioni operative” in cui il “ha svolto le proprie mansioni presso le unità Persona_1 navali sulle quali risultava imbarcato durante la propria carriera lavorativa non abbia verosimilmente superato i limiti imposti dalla Legge”. Rilevava in particolare il decidente, sulla scorta delle considerazioni peritali, che:
- la presenza “effettiva” delle fibre di amianto sulle navi sulle quali era stato imbarcato il , Per_1 limitatamente però “agli ambienti di macchina e non ai locali di coperta da lui normalmente frequentati durante lo svolgimento della propria attività lavorativa”;
- il di cuius non era stato di conseguenza “esposto durante le proprie normali mansioni di lavoro ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse superiore a 0.1 fibre (cm3, tantomeno per
2 una durata ultradecennale limite previsto dalla norma per identificare la potenziale esposizione dei lavoratori al rischio amianto”;
- i tumori della laringe annoverano “fra i fattori di rischio sia il consumo di alcol che il fumo di sigarette, abitudine quest'ultima che il aveva da moltissimi anni e per un quantitativo di Per_1 sigarette giornaliere molto elevato”;
- versandosi in ipotesi di affezione “non tabellata” ad origine multifattoriale, l'onere della prova ricadeva sul lavoratore con riferimento non soltanto alla sussistenza della patologia contratta, ma anche, e soprattutto, – mediante rigoroso criterio scientifico - alla caratteristica morbigena dell'attività svolta ed al nesso causale fra questa e la tecnopatia;
- nella fattispecie di causa “ci troviamo di fronte ad affezione per la quale non risulta soddisfatto, con criterio di certezza o, quanto meno, di elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, che vi sia stata, nel corso dell'attività lavorativa, contatto/esposizione con amianto tale da determinare azione lesiva efficiente e determinante”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 16.12.2024, lamentando che: Parte_1
- “la presenza dell'amianto (e l'esposizione oltre i limiti del personale navigante) nella navi
IR (nonché nelle altre in cui ha navigato il de cuius”)” è dato “storicamente assodato”, nonché provato dai testimoni escussi in questo giudizio e dalle conclusioni fatte proprie dalla
Corte di Appello nelle vicende processuali di cui alle allegate sentenze;
- il , imbarcato, sulla base dei dati riportati nell'estratto di matricola, per un periodo Per_1 complessivo di anni 16 e mesi 3, “su navi della marina mercantile italiana” - “con l'inquadramento di mozzo, giovanotto di coperta e marinaio - “oltre agli ordinari turni di lavoro ha certamente svolto periodi supplementari di guardia, sempre nei locali di coperta a cui aggiungere la permanenza notturna in cabina, in loculi che per le navi per la quale è stata documentata/accertata la presenza di materiali isolanti contenenti amianto, erano coibentati con materiale contenente amianto”;
- “nelle navi contenenti materiali asbestosici” la presenza di amianto in misura superiore ai valori limiti è stata riconosciuta nella consulenza tecnica d'ufficio conferita dal Tribunale di SI (allegata ai numeri 8a e 8b dell'odierno giudizio) in analoga controversia;
- studi scientifici hanno “inequivocabilmente dimostrato” una “sinergica interazione positiva additiva tra l'esposizione all'amianto ed il fumo di sigaretta dei lavoratori che hanno sviluppato cancro ai polmoni”, “motivo per cui si deve evidenziare come la esposizione ad asbesto possa costituire una valida concausa nel determinismo della insorgenza della patologie polmonari”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 15.05.2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. Come è noto “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n.1124 del 1965 e poi al d.lgs. n.38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui
3 la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.” (Cass. ord. n.22592 del 09/08/2024) Versandosi pacificamente nella fattispecie per cui è causa in ipotesi di malattia non tabellata ad eziologia plurifattoriale, “la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (Cass. n14308 del 21/06/2006). In proposito le conclusioni del collegio peritale di prime cure sono univocamente dirette ad escludere il nesso eziologico anche nel suo profilo meramente probabilistico:
- “Dalle notizie apprese, dall'analisi dei documenti dei fascicoli di parte, dalle ipotesi formulate per effettuare la ricostruzione nel tempo degli ambienti di lavoro in cui il sig. Persona_1
ha operato e dalle stime di calcolo condotte, nonché sulla scorta degli aspetti medico-
[...] legali emersi, si può ragionevolmente stimare e pertanto è da ritenere “più probabile che non”, che il livello di esposizione al rischio di inalazione di polveri di amianto negli ambienti e nelle condizioni operative in cui egli ha svolto le proprie mansioni presso le unità navali sulle quali risultava imbarcato durante la propria carriera lavorativa non abbia verosimilmente superato i limiti imposti dalla Legge”;
- “Nel caso di che trattasi, in altri termini, ci troviamo di fronte ad affezione per la quale non risulta soddisfatto, con criterio di certezza o, quanto meno, di elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, che vi sia stata, nel corso dell'attività lavorativa, contatto/esposizione con amianto tale da determinare azione lesiva efficiente e determinante”. Ritiene, invece, la difesa della che le determinazioni volitive dei tecnici nominati Pt_1 dall'adito Tribunale siano erronee perché frutto di una non esaustiva valutazione della documentazione in atti e di una parziale lettura delle prove orali assunte in prime cure.
Nel dettaglio deduce l'appellante che “la presenza dell'amianto (e l'esposizione oltre i limiti del personale navigante) nella navi IR (nonché nelle altre in cui ha navigato il de cuius”) è dato
“storicamente assodato”, come accertato da una consulenza tecnica d'ufficio conferita dal Tribunale di SI G.L. in analoga controversia.
Invero, in disparte ogni valutazione circa la rilevanza probatoria dell'elaborato peritale in parola nell'odierno giudizio, è però la stessa difesa ad evidenziare come:
- “a) Per alcune navi sulla quale è stato imbarcato il ricorrente, ovvero quelle ripotati nella tabella 5 della consulenza tecnica è stato accertato dalla documentazione la presenza la presenza del materiale abestotico;
- “b) Per alcune navi sulla quale è stato imbarcato il de cuius pur non essendo stato accertato per mancanza di dati certi (vedi pag. 12 e 13,14,15 e 16, ovvero anno di costruzione ignoto, così come il costruttore, non più in esercizio e quindi non ispezionabile) la presenza del materiale abestotico è certo, stante che dalla comparazione dell'estratto di matricola e dei relativi imbarchi, le stesse nella prima metà degli anni 80, risultavano già costruite”; c) Per alcune navi sulla quale è stato imbarcato il de cuius e pur non essendo stato accertato la presenza di materiale contenente amianto, perché non facente parte della flotta IR, e quindi non oggetto della c.t.u. in atti depositata, la presenza del materiale cancerogeno è certa, stante
4 che dalla comparazione dell'estratto di matricola dei relativi imbarchi le stesse risultano negli anni 60 70 già costruite”. Per le navi di cui alle lettere b) e c) già è affermata, dunque, in termini di mera probabilità la presenza di materiale contenente amianto.
In ogni caso, pur volendo innalzare tale ultimo dato fattuale a circostanza dotata di verosimile certezza istruttoria - sulla base del sillogismo per cui fino ai primi anni 90 l'amianto era normalmente utilizzato sulle navi come materiale strutturale ed isolante oltre che ignifugo, il
[...]
è stato imbarcato su navi costruite prima di tali anni, le navi sulle quali ha prestato servizio Per_1 il de cuius contenevano amianto - ciò non è sufficiente a dimostrare una potenziale esposizione del alla contaminazione da polveri di amianto aerodisperse. Per_1
La questione è ben illustrato dal collegio peritale: “Tali materiali di consumo sono caratterizzati da periodica usura causata dalla severità dei cicli termici a cui tali materiali sono sottoposti in qualità di coibente di tubazioni calde (gas di scarico, guarnizioni, collettori, etc.) e che costituiscono sorgente di liberazione di polveri contenenti amianto, esponendo i lavoratori che manipolavano tali apparecchiature e materiali a un non sottovalutabile rischio di inalazione di fibre di amianto: nel periodo antecedente agli anni '90 infatti, durante i periodici interventi di manutenzione sugli impianti, le coibentazioni in amianto venivano con frequente periodicità asportate e ricostituite sui vari tratti di tubazione dell'impianto, sui giunti di collegamento della strumentazione e delle apparecchiature di impianto nonché sulle guarnizioni dei filtri e delle flange presenti, anche durante la navigazione e quindi con gli impianti funzionanti, da parte del personale di macchina e di manutenzione in generale”. Diviene, pertanto, rilevante accertare, sia pure in termini di elevata probabilità e non di assoluta certezza, un'esposizione qualificata del a fibre di amianto aerodisperse. Per_1
Non basta cioè che l'amianto fosse presente a bordo delle navi sulle quali era imbacato ma che egli per mansioni espletate con carattere di continuità sia stato impegnato - in prima persona o come collaboratore del personale a ciò addetto - in interventi di manutenzione degli impianti
(azioni foriere dell'inalazione delle fibre di amianto disperse nell'aria causata da tali lavorazioni) ovvero sia stato a contatto con componenti che a causa delle vibrazioni connesse con l'attività delle macchine erano in grado di provocare l'immissione nell'aria di fibre di amianto.
Se, infatti, la potenziale esposizione dei lavoratori addetti a bordo ai locali di macchina alla contaminazione da polveri di amianto aerodisperse aveva una sostanziale continuità sia nel tempo che nello spazio, come sottolineato dagli ausiliari tecnici, eguale considerazione non può coinvolgere chi, come il , per il suo mansionario contrattale svolgeva la propria attività Per_1 sistematicamente in ambienti diversi.
Invero come evincibile dallo stato matricolare il de cuius durante i suoi numerosi imbarchi è stato assunto, alternativamente, come “Mozzo”, “Giovanotto di coperta”, “Marinaio”. Il primo: “svolge la sua attività per l'apprendimento degli elementi indispensabili per la vita sul mare;
dipende dal nostromo il quale provvede alla sua formazione pratica della vita di coperta.
Provvede alla pulizia dei gabinetti di decenza degli ufficiali, sottufficiali e comuni”.
Il “Giovanotto di coperta”, coadiuva i marinai nei piccoli ed urgenti lavori di loro pertinenza;
è chiamato al posto di manovra, alla partenza e all'arrivo, restandovi fino a che la nave non sarà ormeggiata, disormeggiata e rassettata.
5 Il Marinaio:: effettua lavori e manovre di natura marinaresca necessari sulla nave, di esclusiva competenza della sezione coperta, che hanno attinenza con lavaggio ponti, assistenza alle operazioni d'imbarco, allo stivaggio e allo sbarco”. Esclusa, dunque, un'abituale presenza del nel locale macchina, ove a causa delle Per_1 vibrazioni le componenti contenenti amianto poteva più facilmente sfaldarsi e disperdere le fibre in un ambiente ristretto, diviene necessario valutare se un'esposizione qualificata posso desumersi da una collaborazione del de cuius negli interventi di manutenzioni delle parti delle navi coibentate in amianto, in occasione dei quali poteva effettivamente verificarsi una sensibile dispersione delle pericolose fibre.
Sul punto la prova testimoniale espletata in prime cure non ha però fornito un adeguato supporto istruttorio, laddove non ricorda su quali navi avesse navigato insieme al Controparte_3
e nulla riferisce su quest'ultimo (non dichiara nemmeno di conoscerlo). Per_1 Controparte_4
Invero entrambi i testi narrano della presenza dell'amianto sulle navi della IR, ma tale circostanza, come innanzi sottolineato, non è dotata di sufficiente valenza decisoria.
Il la cui deposizione è inficiata da un importante lacuna mnemonica relativa all'indicazione CP_3 degli imbrachi condivisi con de cuius, riferisce poi di una partecipazione di quest'ultimo agli interventi di manutenzione straordinaria, precisando però che gli stessi si realizzavano ogni due/tre anni (un arco temporale evidentemente inconferente rispetto ad un'esposizione prolungata alle fibre di amianto), nonché di interventi (dagli incerti confini contenutistici) del a Per_1 supporto dei tecnici impegnati nella manutenzione ordinaria, attività sulla cui frequenza e durata nulla emerge dalla prova testimoniale.
Tanto premesso, all'esito del complessivo iter istruttorio, non risulta dimostrata, con elevato grado di probabilità, un'esposizione qualificata del cuius alle fibre di amianto aerodisperse circostanza che vale ad escludere il necessario nesso eziologico fra le mansioni lavorative espletate dal e la riscontrata malattia (non tabellata). Per_1
A non diversa conclusione possono indurre gli “studi scientifici” richiamati dall'appellante perché, per ammissione della stessa parte, deputati a dimostrare” una “sinergica interazione positiva additiva tra l'esposizione all'amianto ed il fumo di sigaretta dei lavoratori che hanno sviluppato cancro ai polmoni”, laddove la patologia diagnostica al de cuius era, piuttosto di
“melanoma alla laringe in fase metastatica diffusa”. Per quanto suesposto la sentenza di prime cure può trovare conferma.
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3064/2024 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 1° luglio 2024.
Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
6