CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANOTNELLA DI LEO, che si è associata alla richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 792 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2024, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN IC, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di AN, lamentando che il Tribunale non si era confrontato con le doglianze difensive argomentate nella memoria difensiva volte ad eccepire la nullità della misura ablativa per la mancanza di motivazione sul periculum in mora del decreto genetico di sequestro preventivo, essendosi risolta la stessa in un asettico richiamo all'art. 648-quater cod. pen. ed avendo giustificato il sequestro funzionale alla confisca di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. con considerazioni valevoli per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in tal modo sovrapponendo due differenti istituti giuridici;
il Tribunale aveva violato i principi della sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", non considerando che l'obbligo di motivazione sul perículum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, ma solo per equivalente e non avendo verificato la sussistenza di indici che inducessero a ritenere comprovato il rischio che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificato, tenendo in considerazione anche la solidità e consistenza del patrimonio del ricorrente. 1.2 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata era censurabile nella misura in cui il tribunale, a fronte della richiesta difensiva volta alla riduzione dell'entità del profitto oggetto della misura ablativa, diretta o per equivalente, al solo vantaggio economico effettivamente conseguito dal ricorrente e non al valore complessivo delle operazioni di riciclaggio contestate al capo 2) in concorso con gli altri indagati, aveva disatteso la stessa sulla scorta della valorizzazione di una recente pronuncia che però contrastava con l'indirizzo esegetico maggiormente rispondente a canoni di razionalità sistematica, secondo il quale non vi era alcuna ragione per cui il riciclatore dovesse rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, laddove ad avvantaggiarsene fosse stato un terzo, quale l'autore del reato presupposto;
il difensore osserva quindi che si debba accordare continuità all'orientamento maggioritario richiamato, quanto meno sino alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito all'ordinanza con cui era stata rimessa la questione "se in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno, od ancora, se in questo ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di - 2 responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali" CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto. 1.1 Quanto al primo motivo, si deve infatti rilevare che il Tribunale, alle pagine 10 e 11 della ordinanza impugnata, ha motivato in maniera congrua sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio;
il motivo di ricorso relativo al sequestro preventivo diretto disposto nei confronti di AN IC per la somma di € 60.000,00 deve pertanto essere rigettato. Si deve infatti ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, risulta dalla informazione provvisoria della sentenza resa a Sezioni Unite il 26.9.2024, (RG 31775, Massini) che "La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di 3 sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti". Pertanto, poiché il sequestro per equivalente per la somma di C 917.621,35 è stato disposto nei confronti di AN e di altri indagati senza alcun criterio di ripartizione delle somme, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 co.5 c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/11/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANOTNELLA DI LEO, che si è associata alla richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 792 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2024, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN IC, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di AN, lamentando che il Tribunale non si era confrontato con le doglianze difensive argomentate nella memoria difensiva volte ad eccepire la nullità della misura ablativa per la mancanza di motivazione sul periculum in mora del decreto genetico di sequestro preventivo, essendosi risolta la stessa in un asettico richiamo all'art. 648-quater cod. pen. ed avendo giustificato il sequestro funzionale alla confisca di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. con considerazioni valevoli per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in tal modo sovrapponendo due differenti istituti giuridici;
il Tribunale aveva violato i principi della sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", non considerando che l'obbligo di motivazione sul perículum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, ma solo per equivalente e non avendo verificato la sussistenza di indici che inducessero a ritenere comprovato il rischio che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificato, tenendo in considerazione anche la solidità e consistenza del patrimonio del ricorrente. 1.2 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata era censurabile nella misura in cui il tribunale, a fronte della richiesta difensiva volta alla riduzione dell'entità del profitto oggetto della misura ablativa, diretta o per equivalente, al solo vantaggio economico effettivamente conseguito dal ricorrente e non al valore complessivo delle operazioni di riciclaggio contestate al capo 2) in concorso con gli altri indagati, aveva disatteso la stessa sulla scorta della valorizzazione di una recente pronuncia che però contrastava con l'indirizzo esegetico maggiormente rispondente a canoni di razionalità sistematica, secondo il quale non vi era alcuna ragione per cui il riciclatore dovesse rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, laddove ad avvantaggiarsene fosse stato un terzo, quale l'autore del reato presupposto;
il difensore osserva quindi che si debba accordare continuità all'orientamento maggioritario richiamato, quanto meno sino alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito all'ordinanza con cui era stata rimessa la questione "se in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno, od ancora, se in questo ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di - 2 responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali" CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto. 1.1 Quanto al primo motivo, si deve infatti rilevare che il Tribunale, alle pagine 10 e 11 della ordinanza impugnata, ha motivato in maniera congrua sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio;
il motivo di ricorso relativo al sequestro preventivo diretto disposto nei confronti di AN IC per la somma di € 60.000,00 deve pertanto essere rigettato. Si deve infatti ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, risulta dalla informazione provvisoria della sentenza resa a Sezioni Unite il 26.9.2024, (RG 31775, Massini) che "La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di 3 sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti". Pertanto, poiché il sequestro per equivalente per la somma di C 917.621,35 è stato disposto nei confronti di AN e di altri indagati senza alcun criterio di ripartizione delle somme, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 co.5 c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/11/2024