Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°457/2022
R.G.
TRA
, nato/a in data 28/06/1980 a NOCERA INFERIORE (SA), Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.DI NISIO LUCA e dall'Avv.POMANTE ALESSANDRO ( Indirizzo Telematico;
, come da procura in C.F._1 atti
RICORRENTE
CONTRO
– Controparte_1 in giudizio ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 9
Per la parte ricorrente:
“A) accertare e dichiarare la validità ad ogni effetto di legge del contratto di lavoro siglato dalla ricorrente con l' V. Crocetti – V. Cerulli” di Controparte_2
IU (TE) in data 19.10.2021, Prot. n. 13739 ed avente decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 23.12.2021 (cfr. doc. 2) per le causali di cui in narrativa;
B) accertare e dichiarare illegittima, nulla e/o annullabile la nota del Dirigente
Scolastico dell' resistente, emessa in data 22.11.2022 (cfr. doc. 3), con la quale CP_2 veniva risolto il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 13739 del 19.10.2021 sottoscritto dalla ricorrente e, di conseguenza, non riconosciuto ai fini giuridici il servizio di lavoro prestato, per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
C) e per l'effetto condannare i resistenti, Controparte_3
(C.F. , in persona del Dirigente
[...] P.IVA_1
Scolastico pro-tempore, ed il
[...]
, (c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di stipendio maturato e dovuto in favore della ricorrente sulla base del contratto di lavoro dalla stessa sottoscritto in data 19.10.2021 sino alla sua naturale scadenza, previa loro determinazione, con conseguente versamento di tutti gli istituti contrattuali nonché
TFR, maturati e maturandi ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo;
D) condannare altresì i resistenti al pagamento di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente, della cui quantificazione in via equitativa ci si rimette all'adito Giudice, a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro per supplenza su posto SOSTEGNO già alla stessa assegnato con il noto contratto del 19.10.2021 (cfr. doc. 2), quest'ultimo illegittimamente ed anticipatamente risolto, poiché assegnata ad altra docente avente punteggio di graduatoria inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, il tutto per le motivazioni di cui alle premesse del presente ricorso […]”.
**********************************************************************
Per il resistente: CP_1
“1) Accertare e dichiarare il ricorso di infondato in fatto ed in diritto per Parte_1
le deduzioni di cui innanzi;
2) Accertare e dichiarare non dovuto il versamento delle retribuzioni e relativi accessori in favore della ricorrente a far data dal 19.10.2021 al 23.12.2021 , in quanto non legittime;
3) Accertare e dichiarare non dovuto il risarcimento del danno in favore della ricorrente atteso sia l'assenza di illegittimità di comportamenti ed atti delle Amministrazioni resistenti, sia l'assoluta genericità della richiesta medesima;
4) Accertare e dichiarare valido ed efficace il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro prot. 1683 del 22.11. 2021;
[…]”.
2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- di essere dipendente applicata amministrativa (Comparto ATA) con contratto a tempo indeterminato presso il Liceo Artistico Musicale-Coreutico “Misticoni- Bellisario” di
Pescara, nonché inserita nelle GPS di II fascia della provincia di Teramo;
- che, con provvedimento del , procedura informatizzata per Controparte_1
assegnazione incarico di supplenza Prot. n. 10582 del 03.09.2021, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del CCNL Comparto Scuola, poiché inserita nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente ITP classe di concorso B021 – Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita;
- che in data 06.09.2021 essa ricorrente sottoscriveva il relativo contratto con il
Dirigente Scolastico dell' di Controparte_3
IU (TE), per l'attribuzione della succitata docenza di supplenza per n. 8 ore settimanali a tempo determinato e fino al 30.06.2022 presso il predetto istituto;
- che, con provvedimento del Dirigente Scolastico, procedura di convocazione per assegnazione incarico di supplenza prot. n. 13417 del 14.10.2021 da graduatorie d'istituto incrociata per in sostituzione di docente per maternità, in data Pt_2
19.10.2021 la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto per supplenza in qualità di docente di sostegno senza specializzazione della classe di concorso B020 – Laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina;
- che in data 19.10.2021 la Prof.ssa provvedeva a sottoscrivere relativo contratto Pt_1
per l'assegnazione delle ore a completamento di cui sopra con decorrenza dal
19.10.2021 al 23.12.2021 per n. 9 ore settimanali di servizio presso l'
[...]
, di IU (TE); Controparte_3
- che, come si legge in quest'ultimo contratto per l'assegnazione delle ulteriori ore di docenza, l'istituzione scolastica, omettendo di applicare l'art. 4 comma I, D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento del Supplente) di cui appresso, faceva erroneamente riferimento all'art. 59 CCNL Comparto Scuola senza tenere conto che la predetta ricorrente fosse già assegnataria presso il medesimo istituto, giusta contratto del
06.09.2021 di precedente supplenza;
- che di conseguenza l'ulteriore orario assegnato con il secondo contratto non andava considerato ai sensi del citato art. 59 CCNL Comparto Scuola, bensì quale ulteriore
3 di 9 orario a completamento ex art. 4 comma I, D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento del Supplente) il quale prevede che: “L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”; ovvero, sostanzialmente, spiegava la ricorrente, il docente ha diritto ad essere riconvocato nel momento in cui ulteriori disponibilità si presentassero, in modo da consentirgli il raggiungimento dell'orario completo, tanto più quando il completamento orario tra materia e sostegno è possibile trattandosi dello stesso ordine di scuola;
- che, con comunicazione 22.11.2021 da parte del Dirigente Scolastico Prof. Ing.
[...]
l' di IU Per_1 Controparte_3
decretava l'immediata risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto dall'odierna ricorrente con la predetta scuola in data 19.10.2021, non considerando il periodo di lavoro prestato sino al 22.11.2021 a fini giuridici;
- che la motivazione di tale risoluzione, a quanto si legge nella menzionata nota del
Dirigente Scolastico, risiedeva nella comunicazione della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Pescara-Chieti del 12.11.2021 per la quale: “non è stato applicato come previsto dal decreto legislativo n. 93 del 12.05.2016 e successiva circolare RGS. N.
8/2017 [..] si rappresenta che la supplenza breve non è compatibile con l'istituto dell'aspettativa di cui all'art. 59 CCNL 2007, il quale prevede la stipula di contratti a tempo determinato di durata non inferiore a un anno”.
La ricorrente reputava, in punto di diritto, il decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato per la supplenza di n. 9 ore dal 19.10.2021 al 23.12.2021 su posto di sostegno senza specializzazione dalla classe di concorso B020 illegittimo, per contrasto con l'art.59 del CCNL per il comparto scuola del 2007 il quale prevede che
“L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali” e così anche la possibilità, prevista appunto per il personale assunto a tempo
4 di 9 determinato (come di fatto risulta essere l'odierna ricorrente) di accettare tali ore, ex art. 4 comma I, D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento del Supplente), a completamento dell'orario settimanale precedentemente già attribuito con contratto a tempo determinato annuale dalla stessa sottoscritto in data 06.09.2021.
Rivendicava pertanto il diritto alla corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di retribuzione e relativi accessori, in conseguenza del servizio effettivamente prestato, oltre ad altrettanta retribuzione sino al 23.12.2021 (data di conclusione della supplenza così come indicata nel contratto sottoscritto, per il servizio non prestato proprio a causa dell'intervenuta illegittima risoluzione contrattuale).
La ricorrente lamentava poi di aver subito un ulteriore notevole danno poiché, da un lato, non si era vista rinnovare la supplenza già assegnata con il noto contratto del
19.10.2021 anticipatamente risolto, ad essa evidentemente spettante in quanto la titolare del posto non risultava rientrata in servizio e, dall'altro, si era vista anche superata nell'assegnazione della citata supplenza da altra docente avente punteggio inferiore.
Concludeva quindi con le richieste di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica per resistere al ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, per i motivi esposti nella memoria difensiva.
Fissati così i termini della controversia, la causa, rinviata per la discussione, perviene in decisione a seguito di trattazione nella modalità ex art.127 ter c.p.c.
***
Preliminare rispetto alla disamina della questione dibattuta tra le parti è la ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art.59 del CCNL Comparto Scuola, nella dizione vigente ratione temporis,
“1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
A sua volta l'art.4 d.m. n.131 del 2007, in materia di incarichi di supplenza, dispone che
“1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
5 di 9 supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purchè non svolte in contemporaneità”.
L'Amministrazione interpreta la disposizione contenuta nell'art.59 CCNL come norma speciale rispetto a quella dell'art.4 d.m. n.131 del 2007 riportata e ritiene che non possa, di conseguenza, farsi luogo all'applicazione di quest'ultima, nella parte in cui prevede la conservazione, da parte del docente incaricato di supplenza per orario inferiore a quello di diciotto ore settimanali (quanto alla scuola secondaria, di cui si tratta), del titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, seppur esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
In altri termini, tale completamento rappresenta, secondo l'Amministrazione, un diritto per il personale ATA in aspettativa, a condizione che la durata del contratto di lavoro a tempo determinato sia la medesima di quello in ragione del quale il personale stesso è
6 di 9 stato collocato in aspettativa, con esclusione, quindi, della possibilità per tale personale di aspirare al conferimento di incarichi di supplenza “breve”.
La ricorrente contesta la correttezza di tale interpretazione, ritenuta ingiustificatamente restrittiva della portata della disposizione dell'art.59 del CCNL, che nessun altro limite -
a detta possibilità di stipulazione di contratti di lavoro a termine con l'Amministrazione da parte del personale ATA aspirante ad incarichi di docenza – porrebbe, al di fuori della condizione, prevista nella dispostizione stessa, della stipulazione di un contratto di supplenza di durata annuale (sino al 31 agosto) oppure sino al termine delle attività didattiche, condizione, una volta realizzata la quale, con la stipulazione del contratto, dovrebbe ritenersi applicabile, nell'ambito della normativa in materia di effetti del contratto di lavoro a termine, anche la norma che stabilisce l'estensione dell'orario di lavoro mediante attribuzione da parte dell'Amministrazione di incarichi di supplenza a completamento dell'orario, quale che ne sia la tipologia, ossia per l'intera durata dell'anno scolastico, sino al termine delle attività didattiche o anche di durata breve e saltuaria.
A parere del giudicante, tale interpretazione della disposizione contrattuale, nella parte in cui riconnette la produzione di tutti gli effetti del contratto di lavoro a termine a quello stipulato dall'Amministrazione scolastica con personale ATA in aspettativa ex art.59 CCNL comparto Scuola, finisce per conferire a questa disposizione un'estensione applicativa esorbitante dai limiti desumibili dalla comune intenzione dei contraenti, quale è dato ricostruire in base al testo di essa ed alla sua finalità.
La disposizione prevede un istituto, quello dell'aspettativa, che rappresenta una deroga al principio di continuità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Stante tale principio, il personale ATA, in assenza della disposizione speciale dell'art.59 di cui al CCNL 2007, non avrebbe diritto di fruire di aspettativa per lo svolgimento di un rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della stessa Amministrazione.
La disposizione citata, che invece tale diritto attribuisce, va pertanto intesa in maniera restrittiva.
Infatti, deve ritenersi che le parti stipulanti il CCNL abbiano ritenuto confacente ad una finalità incentivante il miglioramento professionale del personale ATA il prevedere la possibilità per questo, sebbene titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di accettare offerte di contratti di supplenza a seguito di indivudazione nell'ambito delle graduatorie appositamente istituite, ma limitatamente agli incarichi di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche.
7 di 9 Tale limitazione deve ritenersi funzionale all'interesse dell'Amministrazione a vedere concorrere, al conferimento degli incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche, anche personale già in servizio alle dipendenze di essa nei ruoli ATA, in guisa da ampliare la platea dei possibili destinatari delle proposte di stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, ma con una prospettiva di svolgimento della prestazione per un periodo tale sopperire alla specifica esigenza di copertura di posti vacanti e disponibili (cd. supplenze sull'organico di diritto) o non vacanti ma desinati a rimanere disponibili sino al termine delle attività didattiche.
Il punto di incontro tra l'interesse dei lavoratori e quello dell'Amministrazione risulta, in base al tenore della disposizione contrattuale, rappresentato dall'attribuzione ai primi di un diritto all'aspettativa condizionato all'accettazione di incarichi di supplenza aventi, cioè, la durata ora indicata.
Le parti hanno, in altri termini, inteso non meritevole di tutela l'interesse dei lavoratori già legati all'Amministrazione da contratto di lavoro a tempo indeterminato ad assumere incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel bilanciamento riservato alle parti sociali tra i vantaggi che tale estensione dell'istituto dell'aspettativa avrebbe apportato ai lavoratori interessati ed il sacrificio che avrebbe imposto a tutti gli altri aspiranti a tali incarichi, che avrebbero visto aumentare il numero dei soggetti legittimati a concorrere all'attribuzione di essi.
È, d'altronde, ragionevole ritenere che ben difficilmente il soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa accettare incarichi di supplenza breve e saltuaria e quindi l'estensione della sfera applicativa dell'istituto della supplenza a tale ipotesi sarebbe stata disfunzionale rispetto alle citate finalità di incentivazione del miglioramento professionale del personale ATA.
Se tale è la volontà comune dei contraenti, quale si desume dal tenore delle espressioni usate e dalla funzione che l'istituto dell'aspettativa rivela, è ragionevole ritenere che al personale ATA che di esso beneficia sia preclusa la possibilità di esercitare, tra i diritti che derivano dalla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di docenza, anche quello al completamento orario mediante l'attribuzione di incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Infatti, in tal modo, si finirebbe per attuare una piena omologazione dei contratti stipulati con tale personale, quanto agli effetti, a quelli stipulati con la generalità degli aspiranti al conferimento di incarichi di supplenza come docenti, sebbene l'intento pratico per cui l'istituto dell'aspettativa è stato introdotto per i primi fosse caratterizzato
8 di 9 da una valutazione comparativa dell'interesse degli stessi al miglioramento professionale, perseguibile con l'accettazione di incarichi di supplenza di durata pari a quella dell'anno scolastico o almeno sino al termine delle attività didattiche, con l'interesse dell'Amministrazione a poter fare affidamento nell'ampliamento del bacino di aspiranti cui attingere per il conferimento degli incarichi di supplenza delle tipologie in questione, sia in sede di stipula dei contratti, sia in sede di estensione dell'orario di lavoro tramite il ricorso al completamento di esso nella stessa sede di servizio o in più sedi (con i limiti del numero di sedi e di istituti e della facile raggiungibilità di esse, stabiliti nel d.m. n.131 del 2007, a salvaguardia in generale della compatibilità dell'istituto del completamento di orario con la regolarità del servizio da erogare).
Alla luce di tali rilievi, dunque, si ritiene che in punto di diritto la tesi attorea sia infondata.
La domanda va pertanto rigettata.
Nella peculiarità ed oggettiva controvertibilità della questione esaminata si ravvisano gravi ragioni di compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
9 di 9