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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8970/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8970/2015
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9:15 innanzi al dott. Elisabetta Murru, sono comparsi:
Per in sostituzione dell'avv. ROBERTA PILIA, l'avv. LUCIANO CAU il quale CP_1
conferma le conclusioni riportate nella comparsa conclusionale del 13.2.2025 e chiede che il giudice tenga la causa a decisione
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8970/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PILIA CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._2
PILIA
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5
(C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. , CP_6 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: usucapione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà della porzione di terreno di 561 mq sita nel Comune censuario di
MA (SU), coerente con la Via Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al
Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, Protocollo n. 14732/2008, per intervenuta usucapione in favore degli attori, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di onorari e spese del Giudizio”.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in CP_1 Parte_1
giudizio , , , e , esponendo: Controparte_2 CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
• Di essere comproprietari, in regime di comunione legale, dell'immobile con annesso fabbricato per civile abitazione sito in MA (SU) nella Via Guasila nn. 14/16, distinto al Catasto dei
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 11, mappale 1115, in forza di atto di compravendita stipulato con il Sig. in data 19 dicembre 1985 a rogito Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
• Che adiacente per due lati con il suddetto immobile e con la Via Guasila si trova un terreno dell'estensione di mq 819, originariamente distinto al Catasto dei Terreni del Comune di MA al
Foglio 11, mappale 842 che, dalla visura svolta, è risultato essere – sia pure solo formalmente - intestato ai convenuti;
• Che , dante causa degli attori, aveva posseduto uti dominus, pubblicamente, Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente, da oltre 40 anni, una porzione del suddetto terreno, pari a circa 561 mq, attualmente identificato al mappale 1916 in forza di frazionamento dell'11 gennaio 2008;
• Che in particolare il , nei primi anni '60, aveva realizzato una recinzione entro la quale Pt_1 aveva incluso sia l'area distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 11, mappale 1115, sul quale veniva realizzato il rustico poi oggetto del menzionato contratto di vendita in favore degli attori nel 1985, sia la porzione distinta al Catasto dei Terreni al Foglio 11, mappale 1916;
• Di avere, in conseguenza della vendita del 1985, posseduto da quella data e fino ad oggi, la predetta porzione di terreno, già oggetto di possesso esclusivo, pubblico, continuo e pacifico da parte del , con i medesimi caratteri del loro dante causa. Persona_1
1.1. Tanto premesso gli attori hanno chiesto che venga accertato l'acquisto per usucapione della porzione di terreno di 561 mq sita nel Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via Guasila
e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008.
2. I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata e di averla posseduta in modo pagina 3 di 5 pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508).
L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.
Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività chiaramente incompatibili con il diritto di proprietà di altri soggetti.
Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame.
6.1. I testi – , – hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato che gli attori fin dal 1985 – quando hanno acquistato fabbricato per civile abitazione sito in
MA (SU) nella Via Guasila nn. 14/16 - hanno utilizzato il tratto di terreno in esame - recintato unitamente alla civile abitazione degli attori - in via esclusiva, esercitando una signoria di fatto sul fondo.
In particolare - non parente, disinteressato – a conoscenza dei fatti per essere proprietario Testimone_1
di un fondo poco distante dai luoghi di causa, ha riferito di ricordare quando ebbe a Persona_1
recintare il fondo includendovi il tratto in contestazione. Ha riferito di non ricordare l'esatto periodo, ma ha ricordato che all'epoca egli, nato nel 1949, era giovane. Ha poi ricordato di ricordare anche il periodo in cui venne costruita l'abitazione e confermato che i lavori sono stati completati dagli attori i quali vi abitano e utilizzano tutto il terreno compreso lo spazio dedicato al cortile, anche come parcheggio.
- non parente, disinteressato – ha confermato di essersi occupato del frazionamento e Testimone_3
di avere redatto la relazione agli atti, nonché di avere contezza diretta degli assunti attorei.
- non parente, disinteressato – ha precisato di abitare nella stessa via dell'immobile per Testimone_4
cui è causa dalla nascita (nel 1958) e confermato gli assunti di parte attrice, riferendo di avere preso parte ai lavori di costruzione del tetto e della pavimentazione del cortile per conto dei signori CP_1
- non parente, disinteressato – ha ricordato di quando l'immobile era in costruzione e Testimone_5
confermato che l'immobile viene abitato e il cortile utilizzato in via esclusiva dagli attori, anche per il parcheggio dei veicoli.
7. Le parti attrici hanno quindi pubblicamente esercitato sul tratto di terreno in esame, delimitato da una pagina 4 di 5 recinzione che ricomprende anche l'abitazione degli attori acquistata fin dal 1985, una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni, e tale da precludere a qualsiasi altro soggetto l'esercizio di un analogo dominio.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via
Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, di 561 mq.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione ventennale in favore di (c.f. CP_1
e (c.f. ) della piena proprietà del C.F._1 Parte_1 C.F._2
terreno sito in Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, di 561 mq.
2) dichiara per l'effetto (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_1
) proprietari dell'immobile sopra descritto;
C.F._2
3) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8970/2015
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9:15 innanzi al dott. Elisabetta Murru, sono comparsi:
Per in sostituzione dell'avv. ROBERTA PILIA, l'avv. LUCIANO CAU il quale CP_1
conferma le conclusioni riportate nella comparsa conclusionale del 13.2.2025 e chiede che il giudice tenga la causa a decisione
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8970/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PILIA CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._2
PILIA
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5
(C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. , CP_6 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: usucapione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà della porzione di terreno di 561 mq sita nel Comune censuario di
MA (SU), coerente con la Via Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al
Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, Protocollo n. 14732/2008, per intervenuta usucapione in favore degli attori, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di onorari e spese del Giudizio”.
pagina 2 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in CP_1 Parte_1
giudizio , , , e , esponendo: Controparte_2 CP_6 CP_4 CP_3 CP_5
• Di essere comproprietari, in regime di comunione legale, dell'immobile con annesso fabbricato per civile abitazione sito in MA (SU) nella Via Guasila nn. 14/16, distinto al Catasto dei
Fabbricati del Comune di MA al Foglio 11, mappale 1115, in forza di atto di compravendita stipulato con il Sig. in data 19 dicembre 1985 a rogito Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
• Che adiacente per due lati con il suddetto immobile e con la Via Guasila si trova un terreno dell'estensione di mq 819, originariamente distinto al Catasto dei Terreni del Comune di MA al
Foglio 11, mappale 842 che, dalla visura svolta, è risultato essere – sia pure solo formalmente - intestato ai convenuti;
• Che , dante causa degli attori, aveva posseduto uti dominus, pubblicamente, Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente, da oltre 40 anni, una porzione del suddetto terreno, pari a circa 561 mq, attualmente identificato al mappale 1916 in forza di frazionamento dell'11 gennaio 2008;
• Che in particolare il , nei primi anni '60, aveva realizzato una recinzione entro la quale Pt_1 aveva incluso sia l'area distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 11, mappale 1115, sul quale veniva realizzato il rustico poi oggetto del menzionato contratto di vendita in favore degli attori nel 1985, sia la porzione distinta al Catasto dei Terreni al Foglio 11, mappale 1916;
• Di avere, in conseguenza della vendita del 1985, posseduto da quella data e fino ad oggi, la predetta porzione di terreno, già oggetto di possesso esclusivo, pubblico, continuo e pacifico da parte del , con i medesimi caratteri del loro dante causa. Persona_1
1.1. Tanto premesso gli attori hanno chiesto che venga accertato l'acquisto per usucapione della porzione di terreno di 561 mq sita nel Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via Guasila
e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008.
2. I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata e di averla posseduta in modo pagina 3 di 5 pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508).
L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.
Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività chiaramente incompatibili con il diritto di proprietà di altri soggetti.
Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame.
6.1. I testi – , – hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato che gli attori fin dal 1985 – quando hanno acquistato fabbricato per civile abitazione sito in
MA (SU) nella Via Guasila nn. 14/16 - hanno utilizzato il tratto di terreno in esame - recintato unitamente alla civile abitazione degli attori - in via esclusiva, esercitando una signoria di fatto sul fondo.
In particolare - non parente, disinteressato – a conoscenza dei fatti per essere proprietario Testimone_1
di un fondo poco distante dai luoghi di causa, ha riferito di ricordare quando ebbe a Persona_1
recintare il fondo includendovi il tratto in contestazione. Ha riferito di non ricordare l'esatto periodo, ma ha ricordato che all'epoca egli, nato nel 1949, era giovane. Ha poi ricordato di ricordare anche il periodo in cui venne costruita l'abitazione e confermato che i lavori sono stati completati dagli attori i quali vi abitano e utilizzano tutto il terreno compreso lo spazio dedicato al cortile, anche come parcheggio.
- non parente, disinteressato – ha confermato di essersi occupato del frazionamento e Testimone_3
di avere redatto la relazione agli atti, nonché di avere contezza diretta degli assunti attorei.
- non parente, disinteressato – ha precisato di abitare nella stessa via dell'immobile per Testimone_4
cui è causa dalla nascita (nel 1958) e confermato gli assunti di parte attrice, riferendo di avere preso parte ai lavori di costruzione del tetto e della pavimentazione del cortile per conto dei signori CP_1
- non parente, disinteressato – ha ricordato di quando l'immobile era in costruzione e Testimone_5
confermato che l'immobile viene abitato e il cortile utilizzato in via esclusiva dagli attori, anche per il parcheggio dei veicoli.
7. Le parti attrici hanno quindi pubblicamente esercitato sul tratto di terreno in esame, delimitato da una pagina 4 di 5 recinzione che ricomprende anche l'abitazione degli attori acquistata fin dal 1985, una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni, e tale da precludere a qualsiasi altro soggetto l'esercizio di un analogo dominio.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via
Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, di 561 mq.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione ventennale in favore di (c.f. CP_1
e (c.f. ) della piena proprietà del C.F._1 Parte_1 C.F._2
terreno sito in Comune censuario di MA (SU), coerente con la Via Guasila e con la proprietà degli attori, ora distinta in Catasto al Foglio 11, mappale 1916, come da frazionamento dell'11 gennaio 2008, di 561 mq.
2) dichiara per l'effetto (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_1
) proprietari dell'immobile sopra descritto;
C.F._2
3) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
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