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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN IA PE, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12389/24
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Francesco Capasso
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'11.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, titolare di pensione n. 044-200107001284 cat. Inv.
Civ. a decorrere dal 01.07.2020, aveva ricevuto, in data
2.02.2024, da parte dell' , una nota con la quale si chiedeva CP_1 la restituzione della somma di € 6.663,85 per essere stata erogata una prestazione non spettante per il periodo dal 1.02.2023 al 31.01.2024 sulla pensione cat. INVCIV n. 07001284.
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'indebito assistenziale. Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione a cui è, dunque, riconducibile la prestazione di cui è causa, ovvero l'indennità di accompagnamento.
In materia trovano applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1446/2008 e n. 11921/2015):
"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non è possibile, quindi, procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, considerata la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost.
(Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019,
n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Al riguardo, di recente, la pronuncia della Corte di cassazione n. 4668 del 22.02.2021 ha stabilito che “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della CP_2
L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato CP_1 dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”. Poste queste regole, secondo la giurisprudenza non c'è spazio per l'applicazione della normativa in materia di indebito pensionistico.
Nell'ipotesi, invece, di mancanza dei requisiti reddituali, non è ravvisabile una norma specifica. In ogni caso, non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l' , il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione CP_1
Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
La Corte di cassazione (Sez. L -, sentenza n. 26036 del
15/10/2019) ha, infatti, affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' e che “Va ora evidenziato che nessun obbligo CP_1 di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi CP_1 ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art.
35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n.
13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In sintesi, la pronuncia in esame ha ribadito il principio in base al quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Va registrata, inoltre, la sentenza della Cassazione civile sez.
VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso CP_1 in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
Ebbene, nel caso di specie, come dedotto dall' la ricorrente CP_1 era titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/2020; sottoposta a visita di revisione del 05.01.2023, alla ricorrente era stata riconosciuta solo la percentuale del 100% senza accompagnamento con decorrenza dal 02/2023 e con revisione al 01/2024. La ricorrente non si era però presentata alla visita di revisione programmata dall'Istituto per gennaio 2024; ciò aveva quindi determinato la revoca dell'indennità di accompagnamento dal
02/2023 e della pensione di invalidità civile dal 01/2024, con conseguente calcolo di un debito iniziale di € 6.663,85 (cfr. provvedimento TE08 del 12.01.2024 impugnato in questa sede). Il verbale di revisione del 05.01.2023 era stato tuttavia impugnato dinanzi a questo Tribunale nell'ambito del giudizio RG n.
6226/2023; in tale sede il CTU aveva confermato la sussistenza della sola percentuale del 100% per la pensione di inabilità civile senza diritto all'indennità di accompagnamento, confermando di fatto il verbale di revisione emesso dall' spostando CP_1 tuttavia la data della revisione dal 01/2024 al 09/2024. Tenuto dunque conto delle conclusioni rassegnate dal CTU con lo spostamento della data di revisione al 09/2024 e del decreto di omologa emesso, la Commissione Medico Legale di Caserta aveva CP_1 annullato la revoca per la mancata presentazione alla visita di revisione. Di conseguenza, l' aveva effettuato una nuova CP_2 ricostituzione (cfr. modello TE09 del 21.05.2024) con la quale era stato riconosciuto alla ricorrente un credito di € 1.999,98 a titolo di pensione di inabilità civile, inizialmente bloccata per mancata presentazione a visita, dal 01/2024 al 06/2024 e tale credito era stato posto in compensazione del maggior debito della ricorrente riportato nel modello TE08 del 12.01.2024 per l'importo di € 6.663,85. Pertanto, allo stato, l'indebito in esame riguarda esclusivamente l'indennità di accompagnamento percepita per il periodo dal 02/2023 sino al 31.01.2024, pari ad € 4.503,87 ed oggetto di rateizzazione sulla invciv.
Dagli atti versati in giudizio emerge dunque che il verbale emesso all'esito della visita del 5.01.2023, con cui non era stato riconosciuto il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, era stato comunicato alla sig.ra tant'è Pt_1 vero che quest'ultima lo aveva impugnato in sede giudiziaria.
Deve pertanto ritenersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che la ricorrente era a conoscenza della mancanza del requisito sanitario relativamente all'indennità di accompagnamento, con la conseguenza, tenuto conto che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, che devono essere restituiti i ratei percepiti per il periodo dal 02/2023 sino al 31.01.2024, calcolati dall' in € 4.503,87. CP_1
Stante l'accoglimento parziale, le spese di lite si compensano per metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 6.663,85 di cui al provvedimento del
18.01.2024 per essere dovuto il minore importo di € 4.503,87.
Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese del giudizio in misura di metà che si liquidano in € 443,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
Aversa 5.11.2025
Il Giudice
AN IA PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN IA PE, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12389/24
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Francesco Capasso
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'11.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, titolare di pensione n. 044-200107001284 cat. Inv.
Civ. a decorrere dal 01.07.2020, aveva ricevuto, in data
2.02.2024, da parte dell' , una nota con la quale si chiedeva CP_1 la restituzione della somma di € 6.663,85 per essere stata erogata una prestazione non spettante per il periodo dal 1.02.2023 al 31.01.2024 sulla pensione cat. INVCIV n. 07001284.
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'indebito assistenziale. Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione a cui è, dunque, riconducibile la prestazione di cui è causa, ovvero l'indennità di accompagnamento.
In materia trovano applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1446/2008 e n. 11921/2015):
"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non è possibile, quindi, procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, considerata la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost.
(Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019,
n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Al riguardo, di recente, la pronuncia della Corte di cassazione n. 4668 del 22.02.2021 ha stabilito che “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della CP_2
L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato CP_1 dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”. Poste queste regole, secondo la giurisprudenza non c'è spazio per l'applicazione della normativa in materia di indebito pensionistico.
Nell'ipotesi, invece, di mancanza dei requisiti reddituali, non è ravvisabile una norma specifica. In ogni caso, non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l' , il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione CP_1
Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”).
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
La Corte di cassazione (Sez. L -, sentenza n. 26036 del
15/10/2019) ha, infatti, affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' e che “Va ora evidenziato che nessun obbligo CP_1 di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi CP_1 ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art.
35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n.
13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In sintesi, la pronuncia in esame ha ribadito il principio in base al quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Va registrata, inoltre, la sentenza della Cassazione civile sez.
VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso CP_1 in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020
n.12608).
Ebbene, nel caso di specie, come dedotto dall' la ricorrente CP_1 era titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal
07/2020; sottoposta a visita di revisione del 05.01.2023, alla ricorrente era stata riconosciuta solo la percentuale del 100% senza accompagnamento con decorrenza dal 02/2023 e con revisione al 01/2024. La ricorrente non si era però presentata alla visita di revisione programmata dall'Istituto per gennaio 2024; ciò aveva quindi determinato la revoca dell'indennità di accompagnamento dal
02/2023 e della pensione di invalidità civile dal 01/2024, con conseguente calcolo di un debito iniziale di € 6.663,85 (cfr. provvedimento TE08 del 12.01.2024 impugnato in questa sede). Il verbale di revisione del 05.01.2023 era stato tuttavia impugnato dinanzi a questo Tribunale nell'ambito del giudizio RG n.
6226/2023; in tale sede il CTU aveva confermato la sussistenza della sola percentuale del 100% per la pensione di inabilità civile senza diritto all'indennità di accompagnamento, confermando di fatto il verbale di revisione emesso dall' spostando CP_1 tuttavia la data della revisione dal 01/2024 al 09/2024. Tenuto dunque conto delle conclusioni rassegnate dal CTU con lo spostamento della data di revisione al 09/2024 e del decreto di omologa emesso, la Commissione Medico Legale di Caserta aveva CP_1 annullato la revoca per la mancata presentazione alla visita di revisione. Di conseguenza, l' aveva effettuato una nuova CP_2 ricostituzione (cfr. modello TE09 del 21.05.2024) con la quale era stato riconosciuto alla ricorrente un credito di € 1.999,98 a titolo di pensione di inabilità civile, inizialmente bloccata per mancata presentazione a visita, dal 01/2024 al 06/2024 e tale credito era stato posto in compensazione del maggior debito della ricorrente riportato nel modello TE08 del 12.01.2024 per l'importo di € 6.663,85. Pertanto, allo stato, l'indebito in esame riguarda esclusivamente l'indennità di accompagnamento percepita per il periodo dal 02/2023 sino al 31.01.2024, pari ad € 4.503,87 ed oggetto di rateizzazione sulla invciv.
Dagli atti versati in giudizio emerge dunque che il verbale emesso all'esito della visita del 5.01.2023, con cui non era stato riconosciuto il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, era stato comunicato alla sig.ra tant'è Pt_1 vero che quest'ultima lo aveva impugnato in sede giudiziaria.
Deve pertanto ritenersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che la ricorrente era a conoscenza della mancanza del requisito sanitario relativamente all'indennità di accompagnamento, con la conseguenza, tenuto conto che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, che devono essere restituiti i ratei percepiti per il periodo dal 02/2023 sino al 31.01.2024, calcolati dall' in € 4.503,87. CP_1
Stante l'accoglimento parziale, le spese di lite si compensano per metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 6.663,85 di cui al provvedimento del
18.01.2024 per essere dovuto il minore importo di € 4.503,87.
Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese del giudizio in misura di metà che si liquidano in € 443,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
Aversa 5.11.2025
Il Giudice
AN IA PE