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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3057/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3057/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/06/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. VIGGIANO SESTINA, in virtù C.F._2 di procura in calce all'atto di Appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Picerno (PZ) alla Via I Maggio n. 17;
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NT PIERRI, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lagonegro (PZ) al Viale
Colombo n. 15;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.164/2022 del Giudice di Pace di Potenza;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 04/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 agosto 2021, e – Parte_1 Controparte_2 affidatari del minore , in virtù di Provvedimento del Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Potenza del 13 giugno 2019 – adivano il Giudice di Pace di Potenza
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 1
chiedendo di ingiungere alla madre del minore, il pagamento della Controparte_1 somma di €2.250,00 per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 150,00 mensili, stabilito in sede di separazione personale tra l'ingiunta ed il defunto marito (deceduto il 26/05/2019). Persona_2
A fondamento della domanda, i ricorrenti producevano il titolo esecutivo costituito decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi (decreto del Tribunale di
Lagonegro n. 1969/2016 del 08.04.2016) ed il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Potenza del 13.06.2019 con cui venivano nominati affidatari del minore.
Il Giudice di Pace di Potenza emetteva, in data 6 settembre 2021, il provvedimento monitorio n. 472/2021, ingiungendo alla sig.ra il pagamento della Controparte_1 somma, oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto, la Sig.ra proponeva opposizione, eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'inesistenza di un titolo esecutivo valido.
Il Giudice di Pace di Potenza, ritenendo che gli affidatari non fossero legittimati a richiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento, accoglieva l'opposizione con sentenza n. 164/2022 del 6 aprile 2022, revocando il D.I. e condannando gli opposti
(attuali appellanti) al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Controparte_2 deducendo la contraddittorietà della motivazione e l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, precisando di aver agito per la tutela del diritto del minore a percepire l'assegno di mantenimento e per il recupero delle somme da loro Per_1 anticipate, e non per un loro diritto di credito personale.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.; nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, ribadendo il difetto di legittimazione attiva degli appellanti e in via ulteriore e subordinata l'estinzione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti in sede di separazione a seguito della morte del coniuge.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del 04/06/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. contenendo il gravame, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n.
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 2
83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto che gli ingiungenti non avessero alcun titolo per avanzare pretese creditorie nei confronti dell'opponente.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ciò posto, l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito chiarite.
Come già illustrato in premessa, gli appellanti agivano in sede monitoria per ottenere il pagamento dell'assegno stabilito, nel decreto di omologa n. 1969/2016 della separazione personale dei coniugi, a carico della madre nella la misura di € 150,00 Controparte_1 mensili, per il mantenimento del figlio minorenne Persona_1
I ricorrenti agivano, dunque, nella qualità di affidatari del minore, nominati con provvedimento del 13.06.2019, a seguito del decesso del genitore beneficiario dell'assegno avvenuto in data 26.05.2019.
Ebbene, tali circostanze non sono da sole sufficienti a ritenere che il diritto a richiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento, riconosciuto esclusivamente nei confronti del genitore collocatario, si sia trasmesso ai nuovi affidatari in assenza di una modificazione delle condizioni di separazione, all'esito di un apposito giudizio instaurato ex art. 710 cod. proc. civ., ratione temporis vigente.
La prospettazione dagli appellanti secondo cui la domanda sarebbe stata avanzata per far valere, non un loro diritto, bensì il diritto del minore loro affidato “ad avere dalla madre
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 3
l'assegno di mantenimento nella misura precisata”, per cui “gli appellanti non hanno agito in sede monitoria per far rispettare un loro diritto di credito per l'esercizio della funzione di affidatari, ma, ripetesi, per la tutela di un diritto, oltre che interesse, del minore loro affidato e quindi per il recupero delle somme spettanti al minore e già maturate - da cui ne è scaturito l'inadempimento- da loro anticipate” (pag. 4 dell'atto di citazione) si fonda sull'erroneo presupposto che il creditore dell'assegno di mantenimento stabilito nel provvedimento fosse il minore e non, invece, il genitore poi deceduto.
Invero, la tesi contrasta con l'unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove nella sentenza il creditore dell'assegno di mantenimento, disposto nell'interesse del figlio, sia esclusivamente il genitore convivente, nemmeno il figlio – divenuto successivamente maggiorenne – può pretendere il pagamento in via diretta dell'assegno senza la preventiva modifica delle condizioni di separazione.
Si veda, in proposito, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del 2021, secondo cui il creditore ed il debitore della obbligazione di mantenimento sono solamente quelli indicati nella sentenza di separazione, per cui il genitore obbligato non potrebbe, senza un provvedimento giurisdizionale di modifica delle condizioni di separazione, liberarsi adempiendo l'obbligazione direttamente nelle mani del figlio.
La giurisprudenza, in altri termini, esclude che il figlio possa considerarsi creditore della somma dovuta a titolo di mantenimento, laddove il titolo disponga che il pagamento debba essere effettuato in favore del genitore convivente senza una preventiva modifica del titolo stesso, mediante il procedimento all'uopo previsto.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza della domanda nella misura in cui gli affidatari hanno affermato di far valere, non un diritto proprio, bensì un diritto di credito del minore invero non esistente.
Né la pretesa potrebbe essere accolta ad altro titolo, in mancanza di una specifica domanda di parte, sorretta da puntali allegazioni ed elementi probatori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, con una riduzione del 30% ex art. 4 del DM citato, in considerazione del modesto valore della controversia, della natura degli interessi coinvolti e della modesta attività difensiva svolta.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 4
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in €
894,60 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonietta Pierri per dichiarato anticipo;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.p.r.
115/2002.
Così deciso in Potenza, il 02/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 5
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3057/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/06/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. VIGGIANO SESTINA, in virtù C.F._2 di procura in calce all'atto di Appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Picerno (PZ) alla Via I Maggio n. 17;
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NT PIERRI, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lagonegro (PZ) al Viale
Colombo n. 15;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.164/2022 del Giudice di Pace di Potenza;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 04/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 agosto 2021, e – Parte_1 Controparte_2 affidatari del minore , in virtù di Provvedimento del Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Potenza del 13 giugno 2019 – adivano il Giudice di Pace di Potenza
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 1
chiedendo di ingiungere alla madre del minore, il pagamento della Controparte_1 somma di €2.250,00 per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 150,00 mensili, stabilito in sede di separazione personale tra l'ingiunta ed il defunto marito (deceduto il 26/05/2019). Persona_2
A fondamento della domanda, i ricorrenti producevano il titolo esecutivo costituito decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi (decreto del Tribunale di
Lagonegro n. 1969/2016 del 08.04.2016) ed il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Potenza del 13.06.2019 con cui venivano nominati affidatari del minore.
Il Giudice di Pace di Potenza emetteva, in data 6 settembre 2021, il provvedimento monitorio n. 472/2021, ingiungendo alla sig.ra il pagamento della Controparte_1 somma, oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto, la Sig.ra proponeva opposizione, eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'inesistenza di un titolo esecutivo valido.
Il Giudice di Pace di Potenza, ritenendo che gli affidatari non fossero legittimati a richiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento, accoglieva l'opposizione con sentenza n. 164/2022 del 6 aprile 2022, revocando il D.I. e condannando gli opposti
(attuali appellanti) al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_1 Controparte_2 deducendo la contraddittorietà della motivazione e l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, precisando di aver agito per la tutela del diritto del minore a percepire l'assegno di mantenimento e per il recupero delle somme da loro Per_1 anticipate, e non per un loro diritto di credito personale.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.; nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, ribadendo il difetto di legittimazione attiva degli appellanti e in via ulteriore e subordinata l'estinzione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti in sede di separazione a seguito della morte del coniuge.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del 04/06/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. contenendo il gravame, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n.
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 2
83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto che gli ingiungenti non avessero alcun titolo per avanzare pretese creditorie nei confronti dell'opponente.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ciò posto, l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito chiarite.
Come già illustrato in premessa, gli appellanti agivano in sede monitoria per ottenere il pagamento dell'assegno stabilito, nel decreto di omologa n. 1969/2016 della separazione personale dei coniugi, a carico della madre nella la misura di € 150,00 Controparte_1 mensili, per il mantenimento del figlio minorenne Persona_1
I ricorrenti agivano, dunque, nella qualità di affidatari del minore, nominati con provvedimento del 13.06.2019, a seguito del decesso del genitore beneficiario dell'assegno avvenuto in data 26.05.2019.
Ebbene, tali circostanze non sono da sole sufficienti a ritenere che il diritto a richiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento, riconosciuto esclusivamente nei confronti del genitore collocatario, si sia trasmesso ai nuovi affidatari in assenza di una modificazione delle condizioni di separazione, all'esito di un apposito giudizio instaurato ex art. 710 cod. proc. civ., ratione temporis vigente.
La prospettazione dagli appellanti secondo cui la domanda sarebbe stata avanzata per far valere, non un loro diritto, bensì il diritto del minore loro affidato “ad avere dalla madre
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 3
l'assegno di mantenimento nella misura precisata”, per cui “gli appellanti non hanno agito in sede monitoria per far rispettare un loro diritto di credito per l'esercizio della funzione di affidatari, ma, ripetesi, per la tutela di un diritto, oltre che interesse, del minore loro affidato e quindi per il recupero delle somme spettanti al minore e già maturate - da cui ne è scaturito l'inadempimento- da loro anticipate” (pag. 4 dell'atto di citazione) si fonda sull'erroneo presupposto che il creditore dell'assegno di mantenimento stabilito nel provvedimento fosse il minore e non, invece, il genitore poi deceduto.
Invero, la tesi contrasta con l'unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove nella sentenza il creditore dell'assegno di mantenimento, disposto nell'interesse del figlio, sia esclusivamente il genitore convivente, nemmeno il figlio – divenuto successivamente maggiorenne – può pretendere il pagamento in via diretta dell'assegno senza la preventiva modifica delle condizioni di separazione.
Si veda, in proposito, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del 2021, secondo cui il creditore ed il debitore della obbligazione di mantenimento sono solamente quelli indicati nella sentenza di separazione, per cui il genitore obbligato non potrebbe, senza un provvedimento giurisdizionale di modifica delle condizioni di separazione, liberarsi adempiendo l'obbligazione direttamente nelle mani del figlio.
La giurisprudenza, in altri termini, esclude che il figlio possa considerarsi creditore della somma dovuta a titolo di mantenimento, laddove il titolo disponga che il pagamento debba essere effettuato in favore del genitore convivente senza una preventiva modifica del titolo stesso, mediante il procedimento all'uopo previsto.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza della domanda nella misura in cui gli affidatari hanno affermato di far valere, non un diritto proprio, bensì un diritto di credito del minore invero non esistente.
Né la pretesa potrebbe essere accolta ad altro titolo, in mancanza di una specifica domanda di parte, sorretta da puntali allegazioni ed elementi probatori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, con una riduzione del 30% ex art. 4 del DM citato, in considerazione del modesto valore della controversia, della natura degli interessi coinvolti e della modesta attività difensiva svolta.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
3057/2022 r.g.a.c. Pag. 4
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in €
894,60 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonietta Pierri per dichiarato anticipo;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto, ai sensi dell'art. 13 D.p.r.
115/2002.
Così deciso in Potenza, il 02/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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