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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4822 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marco Iannone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Mercato San
Severino al corso Diaz n. 209;
- RICORRENTE -
E
; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23.9.2024 , Parte_1
sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze di come sua CP_1
badante senza ricevere, tuttavia, tutto quanto spettantele, chiedeva che l'ormai
ex datrice di lavoro fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di 7.500,00 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, sceglieva di non CP_1
costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando agli atti verbale di conciliazione sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio sottoscritto da parte ricorrente e da parte convenuta successivamente al deposito del ricorso.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito. Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi considerati l'accordo delle parti sul punto e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense pattuita nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4822 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4822 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marco Iannone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Mercato San
Severino al corso Diaz n. 209;
- RICORRENTE -
E
; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23.9.2024 , Parte_1
sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze di come sua CP_1
badante senza ricevere, tuttavia, tutto quanto spettantele, chiedeva che l'ormai
ex datrice di lavoro fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di 7.500,00 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, sceglieva di non CP_1
costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando agli atti verbale di conciliazione sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio sottoscritto da parte ricorrente e da parte convenuta successivamente al deposito del ricorso.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito. Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi considerati l'accordo delle parti sul punto e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense pattuita nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4822 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro