Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14661 del 2025, proposto da
GE De AR, rappresentata e difesa dall’Avvocato Immacolata De AR, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paupisi (BN), via Valloni n. 1;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, RM Pa, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento e/o la riforma,
previa sospensione degli effetti e adozione delle misure cautelari idonee,
dell’esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 alle ore 12:00 presso la Mostra d’Oltremare a Napoli, inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (codice 02) per come pubblicato in data 28.10.2025 sulla piattaforma Concorsi Smart, nelle parti di interesse, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, seguenti o semplicemente connessi;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea e ammessa nella successiva graduatoria definitiva con punteggio pari a 21,50;
con conseguente condanna
in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla con riserva alle successive fasi procedimentali di formazione della graduatoria, tenuto conto di riserve, preferenze e precedenze dei concorrenti, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam, di RM Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente TA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,5/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 17 [così formulato: “Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?” : Arguire (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Accanirsi; Infliggere (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrato in data 22.10.2025;
- in particolare, la ricorrente assume che entrambi i termini sarebbero corretti, secondo le principali fonti linguistiche italiane, non essendo possibile individuare un’unica risposta corretta in assenza di un contesto specifico;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” ;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere conformemente al precedente della sezione esattamente in termini (T.a.r. Lazio- Roma – sez. IV ter, 8.1.2026, n. 305), che si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: “come anche si desume dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana, la sua formulazione era ambigua, dal momento che le risposte possibili – entrambe corrette – erano “arguire”, quale verbo intransitivo, riferita al contesto astratto e di logica, e infliggere, quale verbo transitivo;
di conseguenza, essendo esatte due risposte – quella indicata come corretta dall’Amministrazione e quella fornita dal ricorrente – entrambe indicanti un sinonimo di inferire, non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75;
che ciò comporta l’attribuzione al [la] ricorrente di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale in relazione al quesito” 17;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia fondato e vada accolto, con gli effetti sopra riportati;
le spese seguano la soccombenza, ponendosi in solido a carico delle Amministrazioni resistenti, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA TR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA TR |
IL SEGRETARIO