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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
OR OL DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3920/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
E
rappresentata e difesa, per CP_1 CP_2 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. VIGNA STEFANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
i figli sono affidati congiuntamente ai genitori. Essi saranno collocati presso la madre. Il padre potrà vederli e poterli tenerli con sé per un fine settimana al mese presso il proprio domicilio in Goito, via Daina n°19. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando vuole previ accordi coi minori e con la madre. Pt_1
si impegna altresì a collaborare con la moglie nella gestione degli hobby
[...] dei minori, presenziando alle partite di calcio e ai saggi di danza. Egli inoltre dovrà collaborare con lo psicologo presso il quale sono entrambi in cura. I coniugi convengono che i nonni materni collaboreranno con la madre nella gestione dei figli. 2) si obbliga a corrispondere a , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 mensili ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale. Le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori al 50%, in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di Mantova datato 28/05/2024, facente parte integrante del presente ricorso e che si allega (doc. 8). L'assegno unico percepito dai coniugi nell'interesse dei minori, per comune accordo delle parti, verrà percepito dalla signora nella sua interezza, la quale nell'immediato CP_2 provvederà a versare l'importo spettante a ciascun figlio su due libretti intestati ai minori. Di tali versamenti darà prova mensilmente al padre mostrando i libretti.
3) L'abitazione coniugale, sita in Goito, SS goitese nr. 481/C, viene assegnata alla moglie, perché vi abiti con i figli. si obbliga ad effettuare a proprie Parte_1 spese preso tale immobile i seguenti interventi: tinteggiatura di interni ed esterni, manutenzione impianti, recinzione e marciapiede esterni, sistema di allarme. Egli si impegna inoltre a sostenere le spese di acquisto degli elettrodomestici necessari alla vita famigliare qualora questi si guastino e non siano riparabili. Resta inteso che ognuna delle opere suindicate nonché ogni spesa di sostituzione degli elettrodomestici dovrà prima essere concordata tra i coniugi. si Parte_2 farà invece carico delle residue rate del mutuo e dei relativi interessi relativi all'abitazione coniugale nonché delle spese per la pulizia, di quelle del giardinaggio e delle bollette per le varie utenze.
4) I coniugi si obbligano a far sì che i figli frequentino regolarmente i nonni materni e la nonna paterna.
5) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CA DO (MN) il 19/04/2008 ed ivi trascritto al numero 2, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA DO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02/10/2025.
Il Presidente
IM De UC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
OR OL DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3920/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI VALENTINA
E
rappresentata e difesa, per CP_1 CP_2 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. VIGNA STEFANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
i figli sono affidati congiuntamente ai genitori. Essi saranno collocati presso la madre. Il padre potrà vederli e poterli tenerli con sé per un fine settimana al mese presso il proprio domicilio in Goito, via Daina n°19. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando vuole previ accordi coi minori e con la madre. Pt_1
si impegna altresì a collaborare con la moglie nella gestione degli hobby
[...] dei minori, presenziando alle partite di calcio e ai saggi di danza. Egli inoltre dovrà collaborare con lo psicologo presso il quale sono entrambi in cura. I coniugi convengono che i nonni materni collaboreranno con la madre nella gestione dei figli. 2) si obbliga a corrispondere a , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 mensili ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale. Le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori al 50%, in conformità al protocollo adottato dal Tribunale di Mantova datato 28/05/2024, facente parte integrante del presente ricorso e che si allega (doc. 8). L'assegno unico percepito dai coniugi nell'interesse dei minori, per comune accordo delle parti, verrà percepito dalla signora nella sua interezza, la quale nell'immediato CP_2 provvederà a versare l'importo spettante a ciascun figlio su due libretti intestati ai minori. Di tali versamenti darà prova mensilmente al padre mostrando i libretti.
3) L'abitazione coniugale, sita in Goito, SS goitese nr. 481/C, viene assegnata alla moglie, perché vi abiti con i figli. si obbliga ad effettuare a proprie Parte_1 spese preso tale immobile i seguenti interventi: tinteggiatura di interni ed esterni, manutenzione impianti, recinzione e marciapiede esterni, sistema di allarme. Egli si impegna inoltre a sostenere le spese di acquisto degli elettrodomestici necessari alla vita famigliare qualora questi si guastino e non siano riparabili. Resta inteso che ognuna delle opere suindicate nonché ogni spesa di sostituzione degli elettrodomestici dovrà prima essere concordata tra i coniugi. si Parte_2 farà invece carico delle residue rate del mutuo e dei relativi interessi relativi all'abitazione coniugale nonché delle spese per la pulizia, di quelle del giardinaggio e delle bollette per le varie utenze.
4) I coniugi si obbligano a far sì che i figli frequentino regolarmente i nonni materni e la nonna paterna.
5) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CA DO (MN) il 19/04/2008 ed ivi trascritto al numero 2, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA DO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02/10/2025.
Il Presidente
IM De UC
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