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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI MATERA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 2 aprile 2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 11/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato IANNUZZIELLO C.F._1
IMMACOLATA, nei confronti di
, nata in [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato AURIEMMA ANGELA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 03/01/2024, ricorreva a questo Parte_1
Tribunale per ottenere un provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
generata dalla sua unione con
[...] CP_1
Deduceva il ricorrente che il rapporto di convivenza con la era CP_1
stato contrassegnato da vari momenti di tensione che avevano portato ad allontanamenti e riavvicinamenti con contrapposte querele, seguite da riappacificazione fino a che la donna lo aveva allontanato definitivamente, impedendogli anche di avere rapporti con la bambina.
Chiedeva pertanto, che la piccola fosse affidata in Persona_1
modo condiviso a entrambi loro con collocamento alternato, ovvero in subordine, con collocamento presso la madre e la disciplina dei diritti di incontro in suo favore. Rispetto agli obblighi economici rappresentava di essere disoccupato e di percepire solo il reddito di inclusione, per cui chiedeva di veder contenuta la sua prestazione in euro 150,00 mensili, oltre alle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti, in difetto di notifica del ricorso, il veniva rimesso in termini. Successivamente realizzati gli Parte_1
adempimenti, si costituiva la che resisteva agli avversi assunti e CP_1
proponeva domanda riconvenzionale.
In particolare, sosteneva che la presenza paterna costituisse forte ragione di turbamento della minore, inducendola a piangere in occasione dei contatti con il e ad allontanarsi da lui, che manifestava un Parte_1
costante atteggiamento di aggressività e di scarsa capacità accuditiva.
Aggiungeva che il ricorrente era sieropositivo e che, nonostante tale malattia, non adottava particolari precauzioni nei suoi rapporti con la figlia;
sosteneva, ancora, di essere stata contagiata anche lei in seguito ai rapporti intimi praticati con il , e chiedeva che lo stesso fosse condannato Parte_1
al risarcimento del danno endofamiliare.
Con le successive memorie, il ricorrente contestava l'ammissibilità della domanda risarcitoria e, nel merito, i presupposti della domanda riconvenzionale anche sull'affidamento esclusivo in favore della . CP_1
A seguito della comparizione delle parti, e dopo un breve rinvio sulla prospettata possibilità di un accordo conciliativo che però non raggiungeva l'effetto, l'istruttore incaricava il servizio sociale di assicurare un intervento di sostegno che consentisse la ripresa dei rapporti del ricorrente con la minore. Nel seguito, sulla scorta dei riscontri rassegnati dagli operatori sociali, il veniva autorizzato a tenere con sé la figlia per alcune Parte_1
ore nella giornata di domenica di tutte le settimane.
All'udienza del 21 marzo 2025 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa era riservata a sentenza.
Il P.M. concludeva come in atti.
Osserva il collegio che gli interventi di sostegno alla genitorialità avviati dal servizio sociale sono valsi non solo a riequilibrare i rapporti delle parti, incanalandoli verso un maggiore rispetto e una responsabilizzazione comune, cosicchè, al di là di persistenti resistenze e di occasionali incomprensioni, risulta rafforzato uno spirito di collaborazione nell'interesse della figlia.
Di fatto, è stato possibile raggiungere la ripresa delle relazioni padre- minore e l'osservazione degli operatori ha dato atto che la piccola Per_1
ha fatto emergere un “legame autentico”, evidenziando la serenità
[...]
del rapporto anche quando la madre si è allontanata, e scadendo in pianto quando invece l'incontro con il padre è terminato. Non di meno, il ha saputo consolare la figlia e ha trovato “modalità congrue” Parte_1
perché la bambina ritornasse tranquillamente con la madre.
Il Servizio ha concluso esprimendosi in senso sicuramente positivo verso il ricorrente: ha riconosciuto la positività della relazione “basata su affetto e vicinanza emotiva” e ha descritto il come figura di riferimento Parte_1
significativa per la minore.
Siffatte evidenze inducono a dare esito alla richiesta del ricorrente di un riconoscimento della sua funzione genitoriale attraverso l'affidamento condiviso della minore.
A questo va fatto seguire il collocamento privilegiato presso la madre, in ragione dell'opportunità di mantenere la stabilità di una condizione di vita della bambina quale si è protratta per il lungo tempo da quando, nell'ottobre 2023, il ricorrente si è allontanato dall'abitazione familiare. In ogni caso, va assicurato l'esercizio concreto della bigenitorialità attraverso incontri che consentano l'espressione della cura paterna in modo efficace e durevole.
Esclusa la rappresentazione materna di condotte del Parte_1
trascuranti e anaffettive, rispetto all'accertamento dei servizi sociali di un legame sincero e responsabile, non costituisce di per sé elemento contrario alla realizzazione degli incontri la malattia infettiva del ricorrente, che è comune anche alla , e perciò non costituisce discrimine fra i due. CP_1
Piuttosto, a entrambi va richiesto di adottare ogni precauzione necessaria a evitare il contagio della minore secondo le specifiche linee guida sanitarie.
Ciò considerato, dopo l'avvio degli incontri stabilito in via provvisoria nel corso del giudizio e previsti in uno alla settimana il giorno di domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00, può ora estendersi in via definitiva il diritto paterno anche a due ulteriori occasioni durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. La permanenza notturna della minore con il padre andrà invece differita in relazione a una maggiore autonomia della minore nelle esigenze personali, autorizzandola solo a far data dal compimento del suo quinto anno di età, e quindi dal mese di gennaio 2027: allo scopo, va previsto che a decorrere dalla prima settimana di tale mese gli incontri della minore con il padre rimangano fissati nelle due occasioni infrasettimanali nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 17,00 alle ore
19,00, con sostituzione degli incontri come sopra stabiliti, soltanto diurni, ogni domenica, con la permanenza della minore con il padre dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore 16,00 della domenica, e con pernotto, a settimane alterne.
Quanto alle richieste economiche, queste si distinguono fra quelle proprie della e quelle che la resistente avanza in favore della minore. CP_1 Riguardo a entrambe c'è da dire che l'istruttore non ha dato corso alle prove orali che erano state richieste. In effetti, quelle della , sia a CP_1
riguardo della capacità reddituale del , sia della causa Parte_1
dell'infezione virale, risultano essere generiche, non circostanziate e ininfluenti e perciò inammissibili. In particolare, la prova sul lavoro da operaio del non è suffragata dall'indicazione del soggetto datore Parte_1
di lavoro, né dalla specificazione della natura dell'attività, e il capitolo testimoniale è formulato con l'assenza di qualsiasi riferimento circostanziale soggettivo e temporale;
il capitolo che riguarda il contagio è anch'esso ininfluente, posto che non consente di definire l'anteriorità della malattia del rispetto a quella della resistente. Parte_1
La controprova che il ricorrente ha dedotto con la memoria ex art. 473bis
n. 17 co. 3 c.p.c., è inammissibile per tardività vertendo su fatti già dedotti dalla con la memoria di costituzione. CP_1
In assenza della dimostrazione di introiti del superiori alla Parte_1
misura assistenziale del reddito di inclusione, la sua contribuzione al mantenimento della figlia non può che restringersi ai bisogni essenziali della stessa, da fissarsi in euro 150,00 mensili. E tuttavia, proprio per la funzione sostanzialmente alimentare del contributo così commisurato, appare opportuno consentire alla sola la percezione dell'assegno CP_1
unico universale nel 100% del suo ammontare.
Quanto al risarcimento del danno che la ha richiesto a titolo di CP_1
danno endofamiliare sostenendo di essere stata contagiata dal ricorrente, il profilo di inammissibilità che quest'ultimo ha sollevato non è condivisibile posto che la domanda è comunque riferita a un fatto colposo addebitato nell'esercizio dei doveri di solidarietà fra persone che hanno rivolto la loro unione alla procreazione. E' vero però che è mancata la dimostrazione che l'autore del contagio sia stato il rispetto al quale è nota la data Parte_1
della diagnosi, risalente al febbraio 2015, mentre non è nota la condizione di salute della prima di allora, residuando l'incertezza su chi abbia CP_1
introdotto la malattia nella relazione di coppia. D'altra parte, la ha CP_1
affermato di aver scoperto proprio nel 2015 la condizione infettiva del
, e ha sostenuto di aver scoperto la sua malattia il 7 maggio 2021 Parte_1
(così nella comparsa di risposta); in tal modo, ove mai ella abbia contratto l'infezione nel periodo intercorrente, lo ha fatto nella consapevolezza di poter subire il contagio e perciò con sua piena scienza e conoscenza.
La domanda va dunque rigettata.
La particolarità della vicenda e le ragioni contrapposte diversamente accolte, consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 03/01/2024 da Parte_1
nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale di CP_1
quest'ultima, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore Persona_2
ai genitori e con collocamento
[...] Parte_1 CP_1
prevalente presso la madre;
2) stabilisce il mantenimento delle relazioni con il genitore non collocatario secondo il seguente regime:
- fino al dicembre 2026, il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- dal gennaio 2027, il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore
17,00 alle ore 19,00 e, a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica con pernotto;
3) incarica il servizio sociale di Pisticci di monitorare la condizione di vita della minore e l'esercizio del diritto di visita e di incontro con il padre, autorizzando fin d'ora lo stesso servizio a prevedere in data successiva al gennaio 2027 altre occasioni di incontri fra minore e padre calendarizzandole mediante alternanze nelle festività natalizie e pasquali e durante il periodo delle ferie estive;
4) pone a carico di il versamento in favore di Parte_1
di un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di CP_1
contribuzione al mantenimento della minore annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di svalutazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% in favore del genitore collocatario che le abbia anticipate come da classificazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Matera;
5) attribuisce a l'assegno unico universale nel suo CP_1
intero ammontare;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta da;
CP_1
7) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 2 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco