CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6536/2017 spedito il 30/06/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv.ti Difensore_2 - Difensore_3 E/o Difensore_4 C/o UD De ER Difensore_5 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 Avv.ti Difensore_2 - Difensore_3 E/o Difensore_4 C/o UD De ER Difensore_5 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27666/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 8 e pubblicata il 01/12/2016 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17080000447U GIOCHI-LOTTERIE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
Voglia rigettare l'appello della Ricorrente_2 e, per l'effetto, confermare l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta unica da parte del bookmaker Ricorrente_2, con condanna della Ricorrente_2 al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado;
- dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere per la sola posizione del sig. Ricorrente_1
, atteso l'avvenuto sgravio della pretesa impositiva da parte dell'Ufficio esclusivamente nei suoi confronti (allegati 1 e 2), fermo restando tutto il resto e compensare le spese di giudizio tra la scrivente Amministrazione e il sig. Ricorrente_1,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n, 27666/2016, pubblicata il 01/12/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ,- decidendo i ricorsi proposti da Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. avente ad oggetto l'avviso di accertamento Giochi Lotterie anno 2008 per l'importo di
€ 2.766,40,oltre sanzioni ed interessi-, rigettava i ricorsi riuniti sul rilievo della sussistenza dei presupposti impositivi per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse ex d.lgs. n. 504 del 1998l..n.220/2010 sia nei confronti del raccoglitore delle scommesse senza concessione, sia nei confronti del bookmaker estero.
Con la predetta sentenza i primi Giudici ritenevano entrambe le parti ricorrenti obbligate al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse richiamando l'art.1, comma 66 , lettera b) della legge n. 2220/2010 di interpretazione autentica dell'art. 3 d.lgs.n. 504/1998
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne hanno chiesto la totale riforma in assenza dei presupposti impositivi.
Nel corso del giudizio, sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, preso atto dello sgravio parziale operato dall'Agenzia in favore del solo Ricorrente_1, si è costituita la ADM che ha rassegnato le conclusioni in eèigrafe trascritte.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione:.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Ricorrente_1
, raccoglitore delle scommese privo di concessione, ( Centro Trasmissione Dati CTD) in seguito all'avvenuto sgravio, in data 23/10/2025, da parte dell'Ufficio appellato, come da provvedimento depositato il 28 ottobre 2025, e ciò a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 che ha dichiarato illegittimo l'assoggettamento dei CTD all'imposizione fiscale precedenti all'anno 2011, come quello di cui all'avviso di accertamento impugnato anno 2008.
Quanto alla posizone della Ricorrente_2, resta confermata la sua responsabilità solidale, quale bookmaker estero percettore finale delle scommesse, e ciò a prescindere dal raccoglitone nazionale delle scommesse senza concessione. sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2018
Sul punto si trascrive il seguente dato normativo :
"Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
Al riguardo questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento recente dei giudici di legittimità che hanno affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.(Ord. Cass.
3622/2024). ""."
Ciò detto, rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l'incostituzionalità solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie- della lett b) dell'art. 1 comma 66 L. n.
220/2010, la sentenza impugnata va confermata nei confronti della NL MaltaLimited.
Invero Il bookmaker partecipa comunque direttamente ed imprescindibilmente nella realizzazione del presupposto d'imposta, non essendo l'attività del ricevitore la fonte esclusiva della sua obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario: se così fosse, infatti, ritenuto il ricevitore non più soggetto d'imposta per gli anni precedenti al 2011, cadrebbe anche l'obbligazione solidale del bookmaker che sussiste per le finalità di rendere più efficaci ed efficienti l'azione pubblica per il contrasto per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di accertamento in epigrafe indicato nei confronti della Ricorrente_2. La controvertibilità delle questioni di diritto trattate anche con riferimento al diritto unionale, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Ricorrente_1, conferma nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così decso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Pannullo
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6536/2017 spedito il 30/06/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv.ti Difensore_2 - Difensore_3 E/o Difensore_4 C/o UD De ER Difensore_5 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 Avv.ti Difensore_2 - Difensore_3 E/o Difensore_4 C/o UD De ER Difensore_5 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27666/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 8 e pubblicata il 01/12/2016 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17080000447U GIOCHI-LOTTERIE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
Voglia rigettare l'appello della Ricorrente_2 e, per l'effetto, confermare l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta unica da parte del bookmaker Ricorrente_2, con condanna della Ricorrente_2 al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado;
- dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere per la sola posizione del sig. Ricorrente_1
, atteso l'avvenuto sgravio della pretesa impositiva da parte dell'Ufficio esclusivamente nei suoi confronti (allegati 1 e 2), fermo restando tutto il resto e compensare le spese di giudizio tra la scrivente Amministrazione e il sig. Ricorrente_1,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n, 27666/2016, pubblicata il 01/12/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ,- decidendo i ricorsi proposti da Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. avente ad oggetto l'avviso di accertamento Giochi Lotterie anno 2008 per l'importo di
€ 2.766,40,oltre sanzioni ed interessi-, rigettava i ricorsi riuniti sul rilievo della sussistenza dei presupposti impositivi per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse ex d.lgs. n. 504 del 1998l..n.220/2010 sia nei confronti del raccoglitore delle scommesse senza concessione, sia nei confronti del bookmaker estero.
Con la predetta sentenza i primi Giudici ritenevano entrambe le parti ricorrenti obbligate al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse richiamando l'art.1, comma 66 , lettera b) della legge n. 2220/2010 di interpretazione autentica dell'art. 3 d.lgs.n. 504/1998
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne hanno chiesto la totale riforma in assenza dei presupposti impositivi.
Nel corso del giudizio, sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, preso atto dello sgravio parziale operato dall'Agenzia in favore del solo Ricorrente_1, si è costituita la ADM che ha rassegnato le conclusioni in eèigrafe trascritte.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione:.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Ricorrente_1
, raccoglitore delle scommese privo di concessione, ( Centro Trasmissione Dati CTD) in seguito all'avvenuto sgravio, in data 23/10/2025, da parte dell'Ufficio appellato, come da provvedimento depositato il 28 ottobre 2025, e ciò a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 che ha dichiarato illegittimo l'assoggettamento dei CTD all'imposizione fiscale precedenti all'anno 2011, come quello di cui all'avviso di accertamento impugnato anno 2008.
Quanto alla posizone della Ricorrente_2, resta confermata la sua responsabilità solidale, quale bookmaker estero percettore finale delle scommesse, e ciò a prescindere dal raccoglitone nazionale delle scommesse senza concessione. sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2018
Sul punto si trascrive il seguente dato normativo :
"Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni".
Al riguardo questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento recente dei giudici di legittimità che hanno affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.(Ord. Cass.
3622/2024). ""."
Ciò detto, rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale citata ha dichiarato l'incostituzionalità solo per il periodo d'imposta anteriore al 2011 e solo per le ricevitorie- della lett b) dell'art. 1 comma 66 L. n.
220/2010, la sentenza impugnata va confermata nei confronti della NL MaltaLimited.
Invero Il bookmaker partecipa comunque direttamente ed imprescindibilmente nella realizzazione del presupposto d'imposta, non essendo l'attività del ricevitore la fonte esclusiva della sua obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario: se così fosse, infatti, ritenuto il ricevitore non più soggetto d'imposta per gli anni precedenti al 2011, cadrebbe anche l'obbligazione solidale del bookmaker che sussiste per le finalità di rendere più efficaci ed efficienti l'azione pubblica per il contrasto per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di accertamento in epigrafe indicato nei confronti della Ricorrente_2. La controvertibilità delle questioni di diritto trattate anche con riferimento al diritto unionale, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di Ricorrente_1, conferma nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così decso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Pannullo